
Somministrazione in luoghi non aperti al pubblico
Descrizione
Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende una forma di commercio al dettaglio connotata dal consumo dei prodotti alimentari nei locali dell’esercizio (o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all’esercizio, anche quando effettuata con distributori automatici.
La somministrazione di alimenti e bevande può essere tuttavia effettuata anche in luoghi “non aperti al pubblico” (cioè luoghi accessibili solo a determinate categorie di utenti), di seguito elencati:
- esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;
- mense aziendali e spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti, ONLUS, associazioni e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- a domicilio del consumatore;
- nelle attività svolte in forma temporanea;
- attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni, cooperative senza fini di lucro, ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- all'interno di musei, teatri, cinema, sale da concerto, sale per riunioni e convegni;
- nei circoli privati anche non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.
Questi particolari luoghi sono elencati nell'art. 68 della L.R.29/05.
Anche gli esercizi elencati hanno facoltà di vendere per asporto, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano (mentre per la vendita di articoli del settore non alimentare, ad esempio, gadget, devono presentare la SCIA di vicinato).
Considerando i luoghi indicati nel precedente punto 2, è utile ricordare i concetti di catering e banqueting.
Il catering consiste nel fornire pasti preparati nelle mense aziendali, scolastiche, enti pubblici a favore di studenti e dipendenti.
Il banqueting consiste nel fornire pasti a domicilio per banchetti, matrimoni, fiere; il banqueting presenta la componente aggiuntiva della preparazione ed allestimento di tavoli/buffet, del servizio al tavolo, la fornitura dei tovagliati, delle posaterie e delle stoviglie necessari all’erogazione del servizio, nonchè il riordino degli stessi. La somministrazione può avvenire in una dimora privata, una residenza storica, un’azienda, una sede congressuale, un Ente fieristico, e può essere svolta anche da coloro che esercitano già un'attività di produzione nel settore alimentare e/o un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (laboratori gastronomici, ristoranti).
La distinzione fra catering e banqueting è importante anche ai fini della necessità di possesso, o meno, dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività (cfr infra "Requisiti per l'avvio").
Considerando i luoghi indicati nel precedente punto 2, è utile ricordare il “circolo privato”.
Per “circolo” si intende in generale una libera associazione, costituita tra cittadini, con finalità ricreative, culturali, sportive, sociali che svolge la propria attività senza fini di lucro, a beneficio del proprio corpo sociale, in locali o spazi non aperti al pubblico.
Le attività istituzionali di un associazione e/o circolo ricreativo/culturale, sportivo/sociale, possono comprendere anche la gestione di bar con somministrazione di alimenti e bevande effettuata esclusivamente nei confronti dei soci: i proventi derivati da queste operazioni non sono considerate di natura commerciale dal legislatore fiscale. I locali sede dei circoli privati in cui viene esercitata la somministrazione di alimenti e bevande ai soci non devono possedere la destinazione urbanistico-edilizia di tipo commerciale.
All’esterno della struttura adibita a circolo privato con somministrazione non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno.
L’accesso alla struttura non deve avvenire dalla pubblica via, in conformità con il D.M. 17/12/92 n. 564.
Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:
a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);
1. Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali;
2.1 Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
2.2 Requisiti morali, previsti dall’art. 6 della L.R. 29/05: devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale;
2.3) Requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificatamente preposta all’attività.
3. Requisiti professionali previsti dall’art. 7 della L.R. 29/05. I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale.
Il possesso dei requisiti morali e professionali per il settore alimentare è richiesto per tutti i preposti, anche al di fuori della fattispecie di società.
Ma chi è il preposto? E' un soggetto qualificato che deve essere nominato qualora l’attività commerciale non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante. Il preposto deve garantire la sua presenza ed il supporto-assistenza sia alla clientela, sia all’organizzazione amministrativa del negozio.
La nomina del preposto può avvenire con procura notarile, oppure, più semplicemente, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata quale preposto per la singola unità locale; la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.
Qualora il requisito professionale sia stato acquisito all’estero, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 9.11.07 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, le domande di riconoscimento dei titoli acquisiti da cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere inviate, a cura degli interessati, al Ministero dello Sviluppo Economico.
4) Conduzione personale dell’attività: per gli esercizi di somministrazione vi è l’obbligo della conduzione personale dell’attività; qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.
Ma chi è il rappresentante T.U.L.P.S,? Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa societaria, sostituendoli stabilmente.
L’art.12 del R.D. 635/40 non richiede espressamente una procura per la sua designazione e pertanto la nomina, purchè accettata espressamente, può essere fatta in forma libera, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata per la singola unità locale e la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.
b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.
cfr. scheda descrittiva inquinamento acustico
Procedimenti
Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).
Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.
EVENTI OGGETTIVI
- Nuova apertura
- trasferimento di sede
- ampliamento/riduzione di superficie
- sospensione temporanea
- proroga della sospensione temporanea
- riapertura attività al termine della sospensione
- modifica insegna
- cessazione definitiva
EVENTI SOGGETTIVI
- Subingresso
- modifica del legale rappresentante
- nomina del rappresentante T.U.L.P.S.
- nomina del preposto
- modifica ragione sociale
- modifica residenza-sede legale
Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.
L'esercizio dell'attività, anche stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP). Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.
L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.
Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.
La SCIA viene trasmessa agli Enti e servizi coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di rispettiva competenza. Gli estremi della SCIA sono comunicati alla Prefettura, alla Questura, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Normativa
- L.R. 5 dicembre 2005, n. 29;
- D.M. 17 dicembre 1992, n. 564;
- Testo unico delle leggi di P.S. (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 6 giugno 1931, n. 773;
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- D.G.R. 22.12.2006, n. 3160, recante “ Linee guida applicative del RECE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari.
