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Inquinamento acustico

Descrizione

Il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 elenca, nell'Allegato B, ben 47 attività produttivea bassa rumorosità”, esonerate dall’onere di presentare documentazione tecnica relativa all’impatto acustico che l’attività può produrre sull’ambiente.

Per far valere l’esonero, è sufficiente che il titolare renda una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che non utilizza impianti di diffusione sonora e/o svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica e utilizzo di strumenti musicali.
Qualora il titolare di una delle 47 attività di cui ai seguenti punti dell'allegato B:

  • 2 <<attività agroturistica>>
  • 3 <<ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense>>
  • 4 <<attività ricreative>>
  • 7 <<attività culturale>>,
  • 8  <<attività operanti nel settore dello spettacolo>>
  • 9 <<palestre>>
  • 10 <<stabilimenti balneari>>
  • 12 <<sale da gioco>>

utilizzi impianti di diffusione sonora e/o svolga manifestazioni ed eventi con diffusione di musica e utilizzo di strumenti musicali, si possono verificare due ipotesi:

  • vengono rispettati i limiti previsti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o quelli individuati dal D.P.C.M. 14 novembre1997, il titolare si limita a rendere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto;
  • non vengono rispettati i limiti previsti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o quelli individuati dal D.P.C.M. 14 novembre1997, il titolare lo deve dichiarare e contestualmente allegare la Documentazione di rispondenza alle norme relative all’inquinamento acustico, firmata da tecnico competente in acustica ambientale, redatta secondo le modalità della D.G.R. 2870/2009.

Qualora l’attività non rientri in alcuna delle 47 attività elencate nell’Allegato B - Attività a bassa rumorosità, previsto dall’art. 4, comma 1 del D.P.R. 227/2011, ma sia conforme a quanto previsto dalla LR 16/2007 e dalla L 447/1995, in quanto rispetta i limiti previsti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o quelli individuati dal D.P.C.M. 14 novembre1997, il titolare si limita a rendere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto.
Il titolare deve sempre far predisporre la Documentazione di rispondenza alle norme relative all’inquinamento acustico da un tecnico competente in acustica ambientale, redatta secondo le modalità della D.G.R. 2870/2009, nei seguenti 2 casi:

  1. qualora l’attività, sia o meno ricompresa tra le 47 attività elencate nell’Allegato B - Attività a bassa rumorosità, non rispetti i limiti previsti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o quelli individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997;
  2. qualora l’impresa di cui è titolare non rientri nella categoria PMI (micro impresa – piccola impresa – media impresa) di cui all'art. 2 del DM 18 aprile 2005.

Per prevenire o risanare le situazioni di elevato inquinamento acustico, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - A.R.P.A. (istituita con L.R. 3 marzo 1998, n. 6) svolge attività di controllo, su richiesta dei SUAP, dei livelli di rumore (relazione fonometrica) per verificare il rispetto dei limiti di legge e di supporto tecnico mediante espressione di pareri su attività temporanee e partecipazione a commissioni (es. pubblico spettacolo).
 

Elenco 47 attività a bassa rumorosità (Allegato B DPR 227/2011)

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria,bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

Manifestazioni temporanee

Concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, luna park, manifestazioni sportive e quant’altro, con l’impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito sono assoggettati alle disposizioni dell'art.1, comma 4 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, che prevede il rilascio di un'autorizzazione comunale in deroga, nonchè il rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) delle Legge 447/1995. 

Normativa

Ultimo aggiornamento: 11/08/2022