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Antimafia

 

Descrizione

L’Art. 83 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dispone che: “Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici,   anche costituiti in stazioni uniche  appaltanti,  gli  enti  e  le  aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico  nonche'  i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la  documentazione antimafia di cui all'articolo 84  prima  di  stipulare,  approvare  o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori,  servizi  e forniture  pubblici,  ovvero  prima  di  rilasciare  o  consentire  i provvedimenti indicati nell'articolo 67”.
L’Art. 67 rubricato Effetti delle misure di prevenzione stabilisce che:
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro  I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di  acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste  per l'esercizio di attivita' imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei  registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso  i  mercati  annonari all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita'imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
h)
licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti. 
In conclusione, per esercitare attività produttive per l’avvio delle quali serve un’autorizzazione o una SCIA è necessario non essere incorsi in una delle misure di prevenzione personali previste dal libro I, titolo I, capo II del Codice applicate dall'autorita' giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Wed Jan 17 11:44:04 CET 2024
Monica-Feletig