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Antimafia

 

Descrizione

L’Art. 83 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dispone che: “Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici,   anche costituiti in stazioni uniche  appaltanti,  gli  enti  e  le  aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico  nonche'  i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la  documentazione antimafia di cui all'articolo 84  prima  di  stipulare,  approvare  o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori,  servizi  e forniture  pubblici,  ovvero  prima  di  rilasciare  o  consentire  i provvedimenti indicati nell'articolo 67”.
L’Art. 67 rubricato Effetti delle misure di prevenzione stabilisce che:
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro  I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di  acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste  per l'esercizio di attivita' imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei  registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso  i  mercati  annonari all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita'imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
h)
licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti. 
In conclusione, per esercitare attività produttive per l’avvio delle quali serve un’autorizzazione o una SCIA è necessario non essere incorsi in una delle misure di prevenzione personali previste dal libro I, titolo I, capo II del Codice applicate dall'autorita' giudiziaria.

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

L'Art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia elenca tutti i soggetti che devono produrre la dichiarazione ai fini antimafia, per poter aprire un'attività produttiva o ottenere un'autorizzazione per la realizzazione di impianto o fabbricato produttivo.

Se si tratta di imprese individuali, la documentazione antimafia deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

Se si tratta di società, i soggetti sottoposti a verifica antimafia sono un gran numero, variamente articolato in funzione della tipologia di persona giuridica.

Ruolo del SUAP

Il SUAP, al ricevimento della domanda di autorizzazione, è tenuto ad acquisire la comunicazione antimafia, rilasciata dal Prefetto, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione.

Al ricevimento della SCIA, il SUAP è tenuto a chiedere il rilascio della comunicazione antimafia per verificare la legittimità dell’attività già avviata, di cui, in caso di esito negativo, dovrà essere ordinata la cessazione.

Normativa

  • D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonché nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136."
Ultimo aggiornamento: 17/01/2024
Monica-Feletig