La mia anagrafica
Gestione dati sportello
Le mie domande
Area operatori
Riferimenti sportello
Domande inoltrate: elenco
home  »  Vicinato

Vicinato

 

Descrizione

Per commercio al dettaglio si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale.
La L.R. 5.12.2005 n. 29 differenzia i negozi a seconda dell’ampiezza della loro superficie di vendita, definendo come esercizi di commercio al dettaglio di vicinato gli esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 250.
Per superficie di vendita di un esercizio al dettaglio si intende l’area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce, con esclusione dell’area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi, nonché dell’area interna adibita a deposito dei carrelli. Dalle definizioni della Legge si evince chiaramente come la superficie di vendita presupponga la compresenza dei due elementi, accesso del pubblico ed esposizione della merce.
Ne consegue che non si computa nella superficie di vendita la parte di superficie calpestabile destinata in maniera autonoma a sola mostra od esposizione di merce, se resa completamente inaccessibile al pubblico perchè, ad esempio, recintata interamente.
La superficie di vendita può anche essere ricavata su un’area “a cielo libero”, cioè non racchiusa entro le mura di un edificio: lo prevede l’art. 3 del D.P.G.R. 069/07, che equipara la superficie a cielo libero, a tutti gli effetti, a quella interna gli edifici.

L’art. 3 della L.R. 5.12.2005 n. 29 stabilisce che gli esercizi al dettaglio possono effettuare la vendita di:

  1. generi alimentari: ovvero di prodotti destinati alla nutrizione (compresi quelli destinati alla nutrizione animale);
  2. generi non alimentari: ovvero di ogni altro prodotto diverso da quelli di cui al punto precedente;
  3. generi non alimentari a basso impatto: ovvero i materiali dell’edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell’agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili e gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti a questi similari che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti;
  4. generi speciali: i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante, secondo le specifiche tabelle di cui all’allegato A della Legge stessa. Tali generi, che possono anche coesistere con gli altri settori merceologici, non necessitano dei requisiti professionali.

Gli esercizi di vicinato possono essere allocati in ogni zona urbanisticamente compatibile.

Le attività di vicinato possono essere esercitate congiuntamente ad altre attività (cioè in forma promiscua), sia appartenenti alla materia del commercio come, ad esempio, attività di somministrazione di alimenti e bevande o commercio all’ingrosso, sia estranee ad essa, come ad esempio, attività artigianale di panificazione. Ciò è possibile purché nel rispetto delle Leggi e regolamenti disciplinanti le diverse attività (ad esempio, in caso di coesistenza di commercio al dettaglio e commercio all’ingrosso, le rispettive superfici di vendita devono essere tenute nettamente distinte, tramite accorgimenti che rendano evidente, al consumatore, la differente offerta).
Le unità funzionali (cioè i locali dedicati) in cui avvengono le varie attività devono possedere le caratteristiche previste dalle Leggi di settore che le disciplinano (leggi del commercio, leggi della somministrazione e così via).

Requisiti

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:

a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);

 

1. Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali
2.1 Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
2.2 Requisiti morali, previsti dall’art. 6 della L.R. 29/05: devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale;
3. Requisiti professionali: previsti per il solo settore alimentare dall’art. 7 della L.R. 29/05. I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale.

Il possesso dei requisiti morali (e professionali per il settore alimentare) è richiesto per tutti i preposti all’attività commerciale, anche al di fuori della fattispecie di società.
Ma chi è il preposto? E' un soggetto qualificato che deve essere nominato qualora l’attività commerciale non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante. Il preposto deve garantire la sua stabile presenza ed il supporto-assistenza sia alla clientela, sia all’organizzazione amministrativa del negozio.
La nomina del preposto può avvenire con procura notarile, oppure, più semplicemente, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata quale preposto per la singola unità locale; la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.

Qualora il requisito professionale sia stato acquisito all’estero, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 9.11.07 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, le domande di riconoscimento dei titoli acquisiti da cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere inviate, a cura degli interessati, al Ministero dello Sviluppo Economico.

 


b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.


Trattandosi di attività pertinenti a iniziative definite commerciali dalla legislazione di settore, devono essere svolte in locali aventi destinazione d’uso commerciale al dettaglio.

In caso di esercizio di due o più attività in forma promiscua, si definisce “prevalente” l’attività che produce il maggior volume d’affari.
Naturalmente, in caso di coesistenza di più attività in uno stesso locale, è l’attività “prevalente” che condiziona la destinazione d’uso dell’immobile. Ad esempio, in caso di coesistenza di attività prevalente di commercio al dettaglio e attività artigianale secondaria di estetista, la destinazione d’uso del locale rimarrà commerciale.

cfr. scheda descrittiva inquinamento acustico

cfr. scheda descritttiva prevenzione incendi

cfr. scheda descrittiva notifica igienico sanitaria

Procedimenti

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).

Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività

.

EVENTI OGGETTIVI

 

  • Nuova apertura
  • trasferimento di sede
  • concentrazione
  • ampliamento/riduzione di superficie
  • aggiunta di settore/rinuncia a settore
  • sospensione temporanea
  • proroga della sospensione temporanea
  • riapertura attività al termine della sospensione
  • cessazione definitiva

 

EVENTI SOGGETTIVI

 

  • Subingresso
  • modifica del legale rappresentante
  • nomina del preposto
  • modifica ragione sociale
  • modifica residenza/sede legale
  • affidamento di gestione di reparto

 

Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.

L'esercizio dell'attività, anche stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della  SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP). Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.
La SCIA viene trasmessa agli Enti e servizi coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di rispettiva competenza.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.

La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Come avviene il subingresso in un esercizio commerciale? Il subingresso consiste nel trasferimento dell’azienda in capo ad un nuovo soggetto, detto subentrante, in proprietà (in caso di acquisto, di eredità o donazione) oppure in gestione temporanea (in caso di affitto o comodato).
Il subingresso, che può dunque avvenire per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio commerciale al subentrante, alle seguenti condizioni:

  1. il subentrante, sia esso acquirente/affittante/erede/donatario, abbia i requisiti soggettivi previsti dalla legge;
  2. sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda (nel caso di subingresso tra vivi), ovvero l’acquisto del titolo (nel caso di subingresso a causa di morte);
  3. venga presentata la SCIA da parte del subentrante per atto tra vivi o a causa di morte.

L'attività commerciale deve essere iniziata entro 12 mesi dalla data dell’entrata in possesso dell’azienda commerciale, o, nel caso di subingresso a causa di morte, dalla data di acquisto del titolo (ovvero dall’apertura della successione), pena la decadenza dell'autorizzazione (rectius, la decadenza dal diritto di vedersi intestata l’attività). E’ possibile peraltro, nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi non imputabili all’operatore, chiedere la proroga del termine di inizio dell’attività, per periodi non superiori a 6 mesi, purchè la richiesta venga presentata prima della scadenza dei 12 mesi. Qualora tale termine perentorio non venga rispettato, si determina un caso di “decadenza” automatica dell’autorizzazione (rectius: di perdita di efficacia della SCIA) non rimediabile.
L’erede, qualora non abbia i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività, ha facoltà di continuare l’attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, dalla data di acquisto del titolo e purchè presenti la SCIA. Alla scadenza dei sei mesi l’erede può trasferire ad un terzo soggetto in possesso dei requisiti l’azienda commerciale. Analogamente il donatario privo dei requisiti soggettivi può trasferire ad un terzo soggetto, in possesso dei requisiti, l’azienda commerciale, pur non avendo la facoltà di esercizio temporaneo in proprio, al pari dell’erede.
Nel caso di gestione temporanea dell’esercizio, la SCIA presentata dal subentrante è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione il proprietario dell’azienda commerciale deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell’azienda, la SCIA di reintestazione entro 12 mesi dalla cessazione della gestione.
L’art. 39 della L.R. 29/05 dispone che, alla scadenza contrattualmente pattuita del contratto di affitto di azienda commerciale, il proprietario rientri automaticamente nella disponibilità giuridica della stessa: la SCIA resa dall’affittuario perde effetto ex lege alla scadenza ed il Comune deve procedere alla reintestazione al proprietario, se questi presenta la relativa SCIA, anche se l’affittuario detenesse ancora i beni che la compongono.
Quanto alla disponibilità giuridica dell’immobile in cui viene esercitata l’attività economica, la dichiarazione di generica disponibilità, resa dal subentrante, è sufficiente per legittimare la procedura di subingresso e spetta semmai al proprietario dimostrare, nelle opportune sedi, che l’immobile viene detenuto senza titolo. La disponibilità dei locali da utilizzare per l’attività di impresa non è un elemento richiesto, in base alle leggi di settore, per legittimare il subingresso.

Cosa significa sospensione temporanea dell’attività commerciale? La sospensione temporanea  è un fatto aziendale che non deve essere comunicato al Comune se non supera la durata di 30 giorni.
In caso contrario, deve essere comunicata al Comune almeno 10 giorni prima dell’inizio della sospensione stessa. La sospensione non può eccedere i 12 mesi. La sospensione, anche se di durata inferiore a 30 giorni, deve essere comunque resa nota al consumatore mediante idoneo strumento informativo.
Nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi non imputabili all’operatore, questi può chiedere preventivamente al Comune, anche più di una volta, l’autorizzazione a protrarre la sospensione per periodi non superiori a 6 mesi, purchè la richiesta venga presentata prima della scadenza dei 12 mesi.
Le disposizioni sulla sospensione non si applicano alle chiusure stagionali delle attività commerciali nelle località a prevalente economia turistica.
La sospensione, pur conservando le stesse limitazioni sopra indicate, può anche essere parziale, cioè può riguardare:

  1. un solo ramo d’azienda commerciale, ad esempio, un solo settore merceologico, nel caso di esercizio con entrambi i settori;
  2. solo una parte della superficie di vendita attribuita originariamente all’esercizio.

La cessazione definitiva dell’attività commerciale deve essere comunicata al Comune, ad onere dal cessante, entro 30 giorni dalla cessazione medesima: tuttavia, nel caso in cui la cessazione dipenda dalla cessione (= vendita) dell’azienda, l’onere di comunicare la chiusura dell’attività del precedente titolare ricade sull’acquirente, se egli intende cominciare l’attività commerciale dopo 30 giorni dall’acquisto.

 

 

 

Normativa

Ultimo aggiornamento: Mon Nov 02 10:52:10 CET 2015
amministratore del sistema