Notifica impresa alimentare per operatori del settore alimentare
Descrizione
Il Reg. Comunitario 852/2004 individua gli operatori del settore alimentare quali responsabili dell’adozione delle misure di sicurezza da attuare per garantire la non pericolosità dei prodotti alimentari, secondo il concetto di ”autocontrollo”.
Per operatore del settore alimentare (OSA) si intende “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”.
Secondo l’art 6 del Reg. 852/2004 l’OSA deve notificare all’Autorità Competente (A.C.), cioè il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per l'assistenza sanitaria (DIP), ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione (compreso il trasporto) e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento; a seguito della notifica l’A.C. non rilascerà più alcuna autorizzazione sanitaria, nulla osta o parere per l’esercizio di una qualsivoglia attività nel settore alimentare, ma si limiterà alla semplice registrazione dell’impresa.
L'inizio o la variazione dell'attività di produzione primaria, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti, deve essere notificata al SUAP, che la trasmette in modalità telematica all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio utilizzando il modello riportato nell’appendice A) o B) della D.G.R. 22.12.2006, n. 3160.
La notifica di impresa alimentare interessa infatti molte attività, sia a carattere permanente che stagionale, per l’avvio delle quali è competente lo SUAP:
- negozi al dettaglio;
- attività di commercio in forma itinerante e in aree di mercato;
- attività di somministrazione (bar, ristoranti, esercizi di trattenimento e spettacolo, circoli privati, etc);
- panificatori;
- strutture ricettive;
- imprenditori agricoli (produzione primaria);
- attività agrituristiche,
ma anche attività non di competenza dei SUAP, come il commercio all’ingrosso, o i mulini o il trasporto di alimenti.
La notifica di impresa alimentare vale solo ai fini della registrazione dell’impresa alimentare, ma non sostituisce la SCIA o la domanda che l’impresa deve inoltrare al SUAP, per poter avviare l’attività produttiva.
Il Reg. 852/2004 non si applica:
- alle attività di produzione primaria per uso domestico privato;
- alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
- alla manipolazione, preparazione, conservazione e somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee.
In questi casi l’OSA non deve presentare la notifica e, nel solo caso 3, deve dare comunicazione dell’evento con un anticipo di almeno 15 giorni.
Le norme comunitarie si applicano solo alle imprese, concetto che implica una certa continuità dell’attività ed un certo grado di organizzazione: chi svolge un’attività occasionalmente o su scala ridotta (fiera, festa, sagra…) non può essere considerato un’impresa alimentare e pertanto non è soggetto a notifica (cfr. "nota Direzione centrale Salute prot 2929 del 12/02/2010").
Per “impresa alimentare” si intende il soggetto, pubblico o privato, che svolge, con continuità ed organizzazione, una attività connessa a qualsiasi fase della produzione, trasformazione e trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti.
Procedimenti
La notifica deve essere presentata sia in caso di nuova apertura, che di variazioni dell’attività, inclusa la sua cessazione.
La notifica deve essere presentata anche per variazioni del soggetto che esercita l’attività sottoposta a controllo, cioè l’OSA.
Il modulo di notifica per nuova impresa si identifica con la sigla NIA, il modulo per variazioni di impresa esistente, con la sigla VIA.
Per la presentazione della NIA e della VIA, è previsto il versamento di diritti di segreteria, secondo la regolamentazione dell’Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territoro.
Aziende per l'assistenza sanitaria
Qui è riportato il collegamento ai siti internet delle 5 Aziende per l'assistenza sanitaria (Aas) della Regione FVG cui rivolgersi per ulteriori informazioni su NIA e VIA.
Controlli
La notifica va conservata presso l’impresa ed esibita in occasione dei controlli ufficiali.
Il controllo sulle attività soggette a notifica è esercitato dai Dipartimenti di Prevenzione (D.I.P.), dai Servizi igiene alimenti e nutrizione e dai Servizi veterinari igiene alimenti di origine animale delle Aziende per l'assistenza sanitaria, ciascuno per le proprie competenze, i quali sono titolari del procedimento amministrativo per la registrazione delle attività del settore alimentare.
I Dipartimenti effettuano periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, i controlli ufficiali, finalizzati a verificare se l’OSA ha applicato correttamente le disposizioni regolamentari, con speciale riferimento al piano di autocontrollo, ove previsto.
Normativa
- Regolamento comunitario (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.G.R. 22.12.2006, n. 3160, recante “ Linee guida applicative del RECE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.G R. 9.10.2008 n. 2003.