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Strutture all'aria aperta

 

 

Descrizione

Sono strutture ricettive all’aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti, posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.
Le strutture ricettive all’aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, dry marina e marina resort.
I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l’alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione della gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.
I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell’articolo 64, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalows, cottage, chalet.
I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.
Sono denominate marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono, altresì, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate con i requisiti dei dry marina.
I campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, sono organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, nell'osservanza delle norme esistenti a tutela dell'ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.
Le strutture ricettive marina resort in relazione al posizionamento delle imbarcazioni, devono possedere i requisiti minimi qualitativi previsti dalla lettera B4 dell'allegato <<B>> per le imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato ovvero, qualora dispongano anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni, quelli previsti dalla lettera B3 dell'allegato <<B>>.

Il titolare o il rappresentante T.U.L.P.S. o il preposto possono svolgere una serie di attività complementari a quella di alloggio, solo a favore delle persone alloggiate. Rientrano tra le facoltà concesse:

  1. la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;
  2. il servizio di trasporto gratuito (di cortesia) mediante navetta;
  3. la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;
  4. la messa a disposizione, all’interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto  all’attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;
  5. la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, pellicole per la riproduzione, cartoline e francobolli, nonchè la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo.

Qualora l’operatore volesse estendere i servizi menzionati a soggetti diversi dagli ospiti della struttura ricettiva, dovrà depositare al SUAP le corrispondenti SCIA o domanda di autorizzazione, secondo quanto previsto dalle rispettive norme di settore (ad es: per somministrare alimenti e bevande anche a persone non alloggiate, dovrà possedere i requisiti per la somministrazione di tipologia a); per aprire un centro wellness ai non alloggiati dovrà possedere i requisiti per estetista; e via dicendo.

La classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta è sostituita dall’autoclassificazione resa dal titolare o dal legale rappresentante, compilando la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi; l'autoclassificazione, espressa con il simbolo della stelle, è resa nel momento in cui presenta la SCIA, tenuto conto dei requisiti minimi qualitativi contenuti nell'allegato B della L.R. 2/2002.
I campeggi, i dry marina o marina resort, sono classificati in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnati da un numero di stelle da uno a quattro.
I villaggi turistici sono classificati in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnati da un numero di stelle da due a quattro.

Le strutture ricettive sono caratterizzate da una “denominazione” (prevista dall’art. 5 del D.P.Reg. 7 maggio 2002 n. 0128/Pres), cioè da qualsiasi nome con il quale si contraddistingue l’immobile o gli immobili che costituiscono la struttura. La denominazione non deve ingenerare confusione circa la tipologia e la classificazione della struttura stessa; la denominazione non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture turistiche appartenenti alla medesima tipologia, ubicate nel territorio di uno stesso Comune o Comuni limitrofi.
Le strutture ricettive sono altresì caratterizzate da un segno distintivo, da esporre all’esterno in modo da risultare ben visibile, conformemente ai modelli individuati dalla Regione con il D.P.G.R. 0128/Pres.

Il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2013 - Modalità per la comunicazione, alla Questura competente per territorio, mediante strumenti informatici, delle generalità delle persone alloggiate, prevede che le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive di cui all'art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D.18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni) vengano trasmesse, a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmente competenti, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2013.
La normativa prevede l’esclusivo utilizzo di un portale web per gli adempimenti del predetto articolo 109, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa stessa.
L’invio telematico delle schedine alloggiati sostituisce la precedente comunicazione cartacea.
Gli operatori ricettivi devono pertanto chiedere l'accreditamento all'apposito sito web alla Questura competente per territorio.

Benchè non sia obbligatorio definire prezzi minimi e massimi per l'erogazione dei servizi prestati, la modulistica per le comunicazioni relative a prezzi, strutture e attrezzature si trova sul sito web della regione FVG.

Utilizzando il servizio telematico WEBTUR - Osservatorio regionale turismo-  i gestori del strutture turistiche adempiono in modalità unicamente telematica all'obbligo di comunicare giornalmente le generalità delle persone alloggiate, secondo i modelli di rilevazione Istat, consentendo il monitoraggio delle presenze turistiche italiane e straniere, grazie all’aggiornamento dei dati delle schede di rilevazione statistica.

 

Requisiti

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:

a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società)


1) Iscrizione del titolare al registro delle imprese;

2) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);

3) Con riferimento al titolare, al rappresentante T.U.L.P.S. (o legale rappresentante), al preposto (o gestore) della struttura ricettiva:
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;
• Non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato preventivo;
 

4) Possesso, in capo al titolare, o al rappresentante T.U.L.P.S. (o legale rappresentante), o al preposto (o gestore), di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'art. 88 comma 1 lettere a), b), c) della L.R. 2/2002:
• aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività d'impresa ricettiva previsto dall’art. 89 della L.R. 2/2002;
• essere stato iscritto nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall'articolo 5, secondo comma, della Legge 217/1983, ovvero al ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, limitatamente all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze;

5) Conduzione personale dell’attività: per le strutture ricettive vi è l’obbligo della conduzione personale dell’attività; il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante dell’impresa societaria possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.

Ma chi è il rappresentante T.U.L.P.S.? Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa societaria, sostituendoli stabilmente e per questo deve possedere sia i requisiti morali che i requisiti professionali.

L’art.12 del R.D. 635/40 non richiede espressamente una procura per la sua designazione e pertanto la nomina, purchè accettata espressamente, può essere fatta in forma libera, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata per la singola struttura e la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.

 

b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.


L'avvio e l’esercizio dell’attività sono soggetti alla sussistenza di un titolo di disponibilità della struttura ricettiva turistica, nonché al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le strutture ricettive all'aria aperta devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985.

cfr. scheda descrittiva inquinamento acustico

cfr. scheda descritttiva prevenzione incendi

cfr. scheda descrittiva notifica igienico sanitaria.

 

 

 


 

Procedimenti

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).

Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.

 

EVENTI OGGETTIVI

 

  • Nuova apertura;
  • trasferimento di sede;
  • ampliamento/riduzione di superficie;
  • sospensione temporanea;
  • proroga della sospensione temporanea;
  • riapertura attività al termine della sospensione;
  • modifica insegna;
  • modifica classificazione struttura ricettiva;
  • aggiornamento capacità ricettiva;
  • cessazione definitiva.

 

EVENTI SOGGETTIVI

 

  • Subingresso;
  • nomina del rappresentante T.U.L.P.S.;
  • nomina del preposto/gestore di struttura ricettiva turistica;
  • modifica del legale rappresentante;
  • modifica ragione sociale;
  • modifica residenza/sede legale dell’impresa.
     

Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.

L'apertura di esercizio di struttura ricettiva è subordinata alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).
Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attiività.

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.
Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle  verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di  inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il subingresso consiste nel trasferimento dell’azienda in capo ad un nuovo soggetto, genericamente detto subentrante, in proprietà (in caso di acquisto, di eredità o donazione) oppure in gestione temporanea (in caso di affitto o comodato).
Il subingresso, che può dunque avvenire per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio al subentrante, alle seguenti condizioni:
1. il subentrante abbia i requisiti soggettivi previsti dalla legge;
2. sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda (nel caso di subingresso tra vivi), ovvero l’acquisto del titolo (nel caso di subingresso a causa di morte);
3. venga presentata la SCIA, da parte del subentrante per atto tra vivi o a causa di morte, nei termini previsti dall’art. 92-bis della L.R. 12/02.
Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa anche se privo dei requisiti morali (oltre che professionali); il subentrante per causa di morte presenta la SCIA entro il termine di sei mesi dalla data di acquisizione del titolo. I requisiti morali e professionali sono conseguiti entro il predetto termine.
L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono soltanto trasferire l'azienda in proprietà o in gestione a un terzo soggetto.
Quanto alla disponibilità giuridica dell’immobile in cui viene esercitata l’attività economica, la dichiarazione di generica disponibilità, resa dal subentrante, è sufficiente per legittimare la procedura di subingresso e spetta semmai al proprietario dimostrare, nelle opportune sedi, che l’immobile viene detenuto senza titolo.

La chiusura temporanea (sospensione) delle strutture ricettive turistiche è consentita, previa comunicazione al SUAP, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili un’unica volta di altri sei per gravi e comprovati motivi.
La cessazione definitiva dell’attività deve essere comunicata al SUAP.

Normativa

  • L.R. 16 gennaio 2002 n. 2;
  • D.P.Reg 7 maggio 2002 n. 0128/Pres;
  • DPCM 21 ottobre 2008 “Definizione dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera”;
  • Testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 773/1931 e Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 635/40;
  • DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 7 gennaio 2013 - Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;
  • Legge regionale 23 agosto 1985 , n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi)
  • R.D. 27/07/1934 n. 1265
  • D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 ;
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
  • D.G.R. 22.12.2006, n. 3160, recante “ Linee guida applicative del RECE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari.

Controlli

Aggiornamento scheda

Data inizio validità: maggio 2013
Data fine validità: in corso di validità

Ultimo aggiornamento: 02/11/2015
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