
Piercing
Descrizione
Si definisce “piercing” (dal verbo inglese to pierce, che significa perforare) la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano, con l’inserimento cruento di anelli o altre decorazioni o monili di diversa forma o fattura. Caratteristica del piercing è l’inserimento di ornamenti nel derma, la parte della cute più profonda sottostante l’epidermide.
Tecnicamente quindi, anche l’applicazione cruenta di monili all’orecchio, effettuata tramite dispositivi monouso, da parte di operatori commerciali, quali orefici/gioiellieri e negozianti di bigiotteria, è considerato piercing.
Per l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio, i soggetti interessati all'attiivtà devono darne comunicazione preventiva al Comune e all'Azienda per i servizi sanitari. Il piercing al lobo dell'orecchio deve essere effettuato in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscano la sterilità del procedimento.
Sono escluse dall’attività di piercing le applicazioni di monili e ornamenti che non determinano alcuna perforazione di parte del corpo umano, come l’applicazione di orecchini a “clip”.
Non è ammesso lo svolgimento delle attività di piercing in forma ambulante, fatte salve le manifestazioni pubbliche.
Gli operatori del piercing possono anche effettuare attività di vendita ai propri clienti, come segue:
1) le imprese artigiane che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non sono soggette alla disciplina del commercio di cui alla L.R. 5 dicembre 2005, n. 29; in sostanza, questa attività complementare è libera;
2) le imprese non artigiane iscritte al Registro Imprese, per poter vendere ai propri clienti i prodotti strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, sono invece soggette alla disciplina del commercio di cui alla L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e devono presentare la SCIA per la vendita al dettaglio in esercizi di vicinato (Cfr. scheda descrittiva commercio in sede fissa).
L'attività di piercing può essere svolta unitamente ad altre attività artigiane quali tatuaggio, acconciatore, estetista (cioè in forma mista), in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal regolamento comunale.
Le attività di piercing possono essere esercitate congiuntamente ad altre attività estranee al settore artigiano (cioè in forma promiscua) come, ad esempio, attività di commercio al dettaglio, oppure somministrazione di alimenti e bevande. Ciò è possibile purchè purché nel rispetto del regolamento comunale e delle Leggi e regolamenti disciplinanti le attività estranee al settore artigiano.
Le unità funzionali (cioè i locali dedicati) in cui avvengono le prestazioni artigiane devono possedere le caratteristiche previste dal regolamento comunale, mentre le unità funzionali relative alle attività estranee al settore artigiano devono possedere le caratteristiche previste dalle Leggi di settore che le disciplinano (leggi del commercio, leggi della somministrazione e così via).
Le unità funzionali possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali sala d’attesa e/o reception.
Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività di piercing sono necessarie due tipologie di requisiti:
a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);
1) Iscrizione A.I.A. per le imprese artigiane, iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali;
2) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
3) Requisiti professionali: nella Regione FVG è prevista una formazione o percorso professionale, i cui contenuti sono rimessi ad un Regolamento di attuazione non ancora emanato.
b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.
Requisiti dei locali: come previsti dal regolamento comunale; trattandosi di attività di prestazione di servizi alla persona pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, devono essere svolte in locali aventi destinazione d’uso artigianale; ciò a prescindere dal fatto che l’impresa titolare dell’attività sia iscritta, o meno, all’Albo imprese artigiane.
Naturalmente, in caso di coesistenza di più attività in uno stesso locale, è l’attività “prevalente” che condiziona la destinazione d’uso dell’immobile. Ad esempio, in caso di coesistenza di attività artigianale prevalente di piercing e di attività commerciale secondaria di commercio al dettaglio, la destinazione d’uso del locale rimarrà artigianale.
Procedimenti
Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).
Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività di piercing.
EVENTI OGGETTIVI
- Nuova apertura
- trasferimento di sede
- ampliamento/riduzione di superficie
- sospensione temporanea
- proroga della sospensione temporanea
- riapertura attività al termine della sospensione
- cessazione definitiva
EVENTI SOGGETTIVI
- Subingresso
- modifica del legale rappresentante
- modifica ragione sociale
- modifica residenza-sede legale
- affidamento di gestione di reparto
Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.
L'esercizio dell'attività, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 3 della Legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 al registro imprese, che la trasmette allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP) e all'Azienda per i servizi sanitari.
L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del registro imprese.
Per consentire ai Comuni di espletare i controlli sulle attivita' il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA allo sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi presso il Comune (SUAP).
La SCIA completa della documentazione prevista dal regolamento comunale viene trasmessa agli Enti e servizi coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di rispettiva competenza.
Nel caso di subingresso, cioè di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprieta', per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante presenta la SCIA al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attivita' del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessita'.
Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Normativa
- L.R. 17 giugno 2012, n. 7;
- D.P.Reg. 20 dicembre 2002 n. 0400/Pres.;
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- regolamento regionale;
- regolamento comunale, che definisce i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici, delle attrezzature e organizzativi per l'esercizio delle attività.
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