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Imprenditore agricolo

 

Descrizione

Il D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto  il territorio della  Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
Il D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
Gli imprenditori agricoli, singoli od associati, secondo la formulazione dell’art. 2135 del C.C. esercitano:

  1. attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali;
  2. attività connesse e precisamente:
    1. dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione o dall'allevamento;
    2. dirette alla fornitura di beni o servizi mediante utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale o forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.

Le attività di trasformazione e commercializzazione hanno natura agricola purchè i prodotti siano stati ottenuti prevalentemente nella propria azienda e quelli acquistati presso terzi abbiano una funzione di accessorietà rispetto ai prodotti propri.
A titolo esemplificativo: 1) l’attività di macellazione si considera agricola se gli animali macellati sono stati allevati in tutto o almeno in misura prevalente, nell’azienda agricola che effettua la macellazione; 2) l’acquisto di vino da taglio per mescolarlo a vino di propria produzione rientra nell’attività agricola; 3) l’acquisto in vivaio di piantine già formate, purchè la successiva fase di produzione ne comporti una crescita quantitativa e qualitativa, rientra nell’attività agricola.
Esattamente all’opposto, sempre a titolo semplificativo, non rientrano nell’attività agricola: 1) l’acquisto di vino confezionato per rivendita diretta; 2) l’acquisto di una macchina spazzatrice dei sedimi stradali, che non viene utilizzata sul fondo; 3) la mera macellazione di animali acquistati da terzi.

Qualora l'ammontare dei  ricavi derivanti dalla  vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia  superiore a 160.000 euro per  gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, l’imprenditore agricolo viene automaticamente assoggettato alla disciplina del commercio al dettaglio, di cui alla L.R. 29/05 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli imprenditori agricoli iscritti nella speciale sezione del registro delle imprese possono esercitare la vendita al dettaglio, anche in forma temporanea, dei prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda agricola con più modalità:

  1. su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità;
  2. in locali aperti al pubblico;
  3. mediante commercio elettronico;
  4. mediante distribuzione automatica;
  5. su aree pubbliche con posteggio fisso;
  6. su aree pubbliche in forma itinerante;
  7. vendita e somministrazione di vino di produzione propria esclusivamente nei locali aziendali.

Nel caso 1, trattandosi di vendita nella sede aziendale o su altre aree private nella disponibilità dell’operatore, la vendita può avere inizio senza alcuna formalità o adempimento verso il SUAP.
Nei casi 2, 3, 4 e 5, la vendita viene attivata mediante presentazione di SCIA in base al D. Lgs 228/2001.
Nel caso 7, è necessaria la segnalazione certificata di inizio attività in base all’art. 191  del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. Si segnala sull’argomento la nota della Direzione Regionale Attività Produttive 4415/COMM. dd. 10 aprile 2003.
Nel caso di vendita in locali aperti al pubblico e su aree pubbliche con posteggio, la SCIA si presenta al SUAP del Comune in cui ha inizio l'attività commerciale, negli altri casi (commercio elettronico, vendita itinerante) al SUAP del Comune in cui ha sede l'azienda agricola. Nel caso di vendita su posteggio su aree pubbliche, la segnalazione presuppone che sia già stata richiesta ed ottenuta la concessione del posteggio medesimo.

Il Decreto del ministero delle Politiche agricole 20 novembre 2007, di “Promozione dei mercati e vendita diretta”, attribuisce a tutti i Comuni la possibilità di creare mercati gestiti dagli agricoltori, anche in zone centrali e con frequenza giornaliera, settimanale o mensile. Si tratta quindi di mercati riservati alla vendita diretta al dettaglio, da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
La normativa fissa le linee guida per tutto il territorio nazionale, identifica le modalità di vendita dei prodotti, le priorità e le attività.
La Regione FVG ha disciplinato la materia con la L.R. 17/02/2010 n. 4 “Norme per orientare il consumo dei prodotti agricoli regionali”.
Nei lavori preparatori (D.D.L. n. 68) si legge che la normativa “è finalizzata a sostenere i bisogni degli agricoltori e dei consumatori promuovendo, da un lato, la commercializzazione e il consumo delle produzioni agricole provenienti dalle aziende ubicate sul territorio regionale, dall’altro, favorendo una maggiore trasparenza dei prezzi nonché una corretta ed adeguata informazione sul luogo di origine e sulle specificità dei prodotti.
Si tratta di un provvedimento che rientra nella programmazione comunitaria e nazionale, volto ad offrire una concreta possibilità per i consumatori di scegliere prodotti alimentari alternativi rispetto ai prodotti commercializzati a livello globale. Questi prodotti, dei quali non sempre è assicurato il controllo sull’origine e sulle condizioni igienico sanitarie, giungono sui nostri mercati a prezzi molto bassi, minacciando la produzione agricola locale che, per poter competere con le complesse strategie del mercato internazionale, necessita di essere sostenuta nella fase distribuiva e promozionale.
Sostenere l’agricoltura locale inoltre comporta notevoli benefici in termini ambientali con la diminuzione del traffico sulle strade con conseguente calo dei consumi energetici e delle emissione di gas inquinanti.”
La L.R. 4/10 prevede che i farmer markets siano riservati alla vendita diretta ed esclusiva di prodotti agricoli regionali, come individuati nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’unione europea.
L’istituzione dei mercati rurali deve avvenire tramite la collaborazione tecnica di E.R.S.A., sulla base di un regolamento di attuazione della L.R., per l’emanazione del quale è previsto un termine di 180 giorni dall’entrata in vigore.
Ai mercati rurali non si applica la disciplina del commercio al dettaglio prevista dalla L.R. 29/05 e successive modifiche ed integrazioni.

Requisiti

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:

a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);

 

  1. Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 2188 e seg. del C.C.
    L’iscrizione nel registro delle Imprese è il necessario presupposto affinchè gli imprenditori agricoli possano effettuare la vendita al dettaglio con le modalità del D. Lgs. 228/01.
  2. Requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n° 228/2001, per i seguenti soggetti:
    - titolare dell’impresa individuale;
    - per le società di persone, tutti i soci;
    - per le altre persone giuridiche, tutti gli amministratori;
  3. Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136).

 

b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.

 

cfr. scheda descrittiva inquinamento acustico

cfr. scheda descritttiva prevenzione incendi

cfr. scheda descrittiva notifica igienico sanitaria

Procedimenti

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).

Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività

 

EVENTI OGGETTIVI

 

  • Nuova apertura
  • trasferimento di sede
  • ampliamento/riduzione di superficie
  • cessazione definitiva

 

EVENTI SOGGETTIVI

 

  • Subingresso
  • modifica del legale rappresentante
  • modifica ragione sociale
  • modifica residenza-sede legale

 

Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.

L'esercizio dell'attività, anche stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della  SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP). Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.
La SCIA viene trasmessa agli Enti e servizi coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di rispettiva competenza.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.

La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

 

Normativa

Ultimo aggiornamento: Mon Nov 02 10:52:01 CET 2015
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