Panificazione
pane, panetteria, panificio, forno di qualità, impianto di panificazione, cottura, prodotti da forno, ATECO 10.71.10
Per panificio si intende l'impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l'intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.
Il panificio può vendere prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente.
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
1) Iscrizione A.I.A. per le imprese artigiane, iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali
2) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
3) Requisiti professionali: per ciascun impianto di panificazione o di cottura è nominato un responsabile di panificazione che svolge la propria funzione in completa autonomia. Il responsabile di panificazione e' il titolare, collaboratore familiare, socio prestatore d'opera o dipendente dell'impresa di panificazione che, su specifica designazione del legale rappresentante dell'impresa stessa, da effettuarsi all'atto della presentazione della Scia, presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto.
Al responsabile di panificazione è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformita' alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonchè la qualità del prodotto finito.
L'esercizio commerciale che si limita al completamento della cottura del pane parzialmente cotto, surgelato o non, non è considerato impresa di panificazione e non è tenuto a nominare il responsabile tecnico di panificazione.
b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.
L'attività di panificazione deve essere in possesso dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera.
In caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 kw o utilizzo di impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso è necessario depositare anche la pratica di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011 - Allegato 1, punto 74).
L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con le modalità indicate all'art. 24 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 11 -PANIFICI -della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
L'attività può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:
- notifica e comunicazione di impresa alimentare
- prevenzione incendi (In caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 kw o utilizzo di impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso (D.P.R. 151/2011 - Allegato 1, punto 74).
- emissioni in atmosfera art 272
- AUA - Acque reflue industriali in fognatura
- inquinamento acustico
- classificazione industrie insalubri
- deroga utilizzo locali sotterranei
- vicinato
- somministrazione di alimenti e bevande
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
I controlli sono svolti da:
1. il Comune: verifica i requisiti dichiarati nella SCIA;
2. le Aziende sanitarie effettuano periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, i controlli ufficiali.
- L.R. 22 aprile 2002, n. 12 Disciplina organica dell'artigianato
- Decreto 1 ottobre 2018, n. 131 Regolamento recante disciplina della denominazione di <<panificio>>, <<pane fresco>> e dell'adozione della dicitura <<pane conservato>>
- D.P.Reg. 31 ottobre 2013, n. 0208/Pres Regolamento per l’attività di panificazione di cui all’articolo 36, comma 2 della legge regionale 12/2002
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Pareri ministeriali