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Attività non soggette all'AUA - Emissioni in atmosfera art 272

L’art. 3 del Dpr 13 marzo 2013, n. 59 prevede che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 rientri nell'AUA.

Tuttavia, i gestori degli impianti possono non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a:

  1. comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - impatto acustico;
  2. comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli efflue ti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  3. autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (il suo rilascio è di competenza della Regione);
  4. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ,

ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

L'autorizzazione generale di cui all'art. 272  del D. Lgs.  3 aprile 2006, n. 152 è soggetta a domanda allo sportello unico per le attività produttive.

Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza della Regione.

I controlli sulle attività che producono emissioni sono effettuati dalla Regione.

Prima di avviare l'attività può essere utile consultare la Guida alla compilazione telematica.

Ultimo aggiornamento: Wed Jan 05 16:07:00 CET 2022