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Prevenzione incendi
Decreto 14 luglio 2015 - Disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015 il decreto del Ministero dell'Interno del 14 luglio 2015, le cui disposizioni si applicano per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Ai fini della prevenzione incendi, le strutture turistico-ricettive devono essere realizzate e gestite in modo da: minimizzare le cause di incendio; garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva; limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe; assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Le disposizioni contenute nella regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto si applicano anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.
Il Decreto entra in vigore il 23 agosto 2015.
Monica Feletig