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Deroga utilizzo locali sotterranei

La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro vieta, come regola generale, di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei o con altezza inferiore ai limiti di legge.

L'organo di vigilanza può autorizzare l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei in due casi:

  • quando ricorrono particolari esigenze tecniche: il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima;
  • per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, che non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

La richiesta di deroga ha ad oggetto luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonchè ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

La deroga all'utilizzo di locali sotterranei/semisotterranei e/o con altezza inferiore ai limiti di legge è soggetta a domanda di autorizzazione al SUAP che la trasmette all'Azienda sanitaria per il rilascio.

Il regime di avvio è previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'utilizzo di locali sotterranei in deroga può essere collegato ad altre attività di competenza del SUAP:

 
La deroga è rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

Ultimo aggiornamento: Wed Jan 05 16:07:00 CET 2022