Deroga utilizzo locali sotterranei
La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro vieta, come regola generale, di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei o con altezza inferiore ai limiti di legge.
L'organo di vigilanza può autorizzare l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei in due casi:
- quando ricorrono particolari esigenze tecniche: il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima;
- per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, che non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
La richiesta di deroga ha ad oggetto luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonchè ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
La deroga all'utilizzo di locali sotterranei/semisotterranei e/o con altezza inferiore ai limiti di legge è soggetta a domanda di autorizzazione al SUAP che la trasmette all'Azienda sanitaria per il rilascio.
Il regime di avvio è previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
L'utilizzo di locali sotterranei in deroga può essere collegato ad altre attività di competenza del SUAP:
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Linee Guida in materia di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE” approvate con D.G.R. 16 novembre 2013, n. 2117