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Attrazioni dello spettacolo viaggiante
luna park, circo, spettacolo di strada, marionette, burattini, giochi gonfiabili, gonfiabili acquatici, calcetto saponato, 93.29.90

Spettacolo viaggiante ed attività circense sono attività spettacolari, trattenimenti e leattrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, parchi permanenti di divertimento. L'elenco completo delle attrazioni è consultabile sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Le definizioni sono contenute nel D.M. 18 maggio 2007:

  • attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
  • attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.). Per spettacolo viaggiante e attività circense si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, nonchè i parchi permanenti di divertimento;
  • parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
     

L'elenco completo delle attrazioni è contenuto nel decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successive integrazioni, che le classifica in 6 sezioni:

Sezione I - Piccole, medie e grandi attrazioni; (include anche giochi gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico)
Sezione II - Balli a palchetto o balere;
Sezione III - Teatri viaggianti (include anche i teatrini di burattini o marionette)
Sezione IV - Circhi equestri;
Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche;
Sezione VI - Spettacolo di strada (nuova sezione introdotta dal DM 28/2/05)
 
Sono, pertanto, da ritenersi esclusi dal campo di applicazione del D.M. 18 maggio 2007 gli altri giochi, attrezzature e strutture, sia fissi che mobili, presenti nei parchi di divertimento ma che, al momento, non risultano compresi nel decreto interministeriale 23 aprile 1969; tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento per il gioco lecito o elettromeccanici (richiamati nell’articolo 4, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 337), le aree gioco per bambini, le pareti da arrampicata, le passerelle, le tribune, ecc.

 

 

Il gestore di ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, comprese le strutture gioco gonfiabili, prima di metterla in esercizio, deve chiederne la registrazione presso il Comune dove è avvenuta la costruzione della struttura o dove è previsto il primo impiego o è presente la sede sociale del gestore (Circolare Ministero dell'Interno 1 dicembre 2009).
Il Comune chiede il parere della Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo, che può avvalersi di esperti esterni per:

  • verificare l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
  • sottoporre l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione abilitato.

Acquisito il parere della Commissione, il Comune assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, dal codice Istat del Comune, un numero progressivo identificativo dell'attività e dell'anno di rilascio.
Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile, a cura del gestore.

La normativa italiana prevede che ogni attrazione disponga di documentazione tecnica e sia verificata annualmente da un tecnico abilitato.

Conclusa la procedura di registrazione, il gestore chiede al Comune l'autorizzazione permanente per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante, prevista dall'art. 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS.

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari:


a) REQUISITI SOGGETTIVI:


1) Requisiti morali di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
2) Requisiti morali previsti dall'articolo 11 del R.D. n. 773/1931.

3) Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali;


b) REQUISITI OGGETTIVI:

L'articolo 9 della legge Legge 18 marzo 1968 n. 337 dispone che le Amministrazioni comunali individuino le aree disponibili per l'installazione di luna park o concessioni pluriennali allo spettacolo viaggiante.

I Comuni sono tenuti ad emanare un regolamento comunale che determini le modalità di concessione delle aree stesse, coinvolgendo le organizzazioni di categoria.

Il Comune in cui l'attrazione viene installata potrebbe quindi aver adottato un regolamento per la disciplina degli spettacoli viaggianti cui, eventualmente, sarà necessario fare riferimento.

Ogni attrazione è collaudata da un ingegnere iscritto all’albo, il collaudo è valido per l’anno in corso.

Tutte le strutture ed attrezzature che compongono le attrazioni devono essere correttamente predisposte e presidiate per garantire l'incolumità degli operatori, ma anche del pubblico che ne fa uso.

Le attrazioni devono essere registrate e il gestore deve essere in possesso dell'autorizzazione art 69 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 TULPS  (selezionare il procedimento "esercizio attività").

Le attività di spettacolo viaggiante svolte in forma temporanea, già in possesso del codice identificativo e dell'autorizzazione:

  1. fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio possono essere avviati con la SCIA (selezionare il procedimento "installazione attrazione - SCIA");
  2. che ospitano oltre 200 partecipanti oppure quelli che, anche ospitando fino un massimo di 200 partecipanti, si concludono dopo le ore 24 del giorno di inizio, devono essere invece autorizzati (selezionare il procedimento "installazione attrazione - DOMANDA"). I termini per il rilascio del provvedimento sono fissati, di norma, in 30 giorni, fatti salvi i diversi termini fissati con regolamento del Comune; il SUAP notifica all'interessato il rilascio dell'autorizzazione.

 

Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 5 - Attività di spettacolo o intrattenimento della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

 

L'attività può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:

Lo sportello SOS EVENTI offre un prezioso servizio di consulenza gratuita alle associazioni e  pro-loco per organizzare sagre e manifestazioni tradizionali. La regione lo finanzia attraverso un’apposita legge regionale 7/2019 Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.

Lo Sportello è unIniziativa a cura del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia.

Informazioni e contatti sul sito dedicato.

I controlli sono svolti dalla Polizia locale, dai Vigili del Fuoco, dalle Aziende sanitarie e da ARPA.

Ultimo aggiornamento: Wed Jan 05 16:40:00 CET 2022