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Agibilità di locali e luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone - Procedura su domanda
palchi, impianti, strutture per spettacolo, attrezzature per spettacolo, parco avventura

L'autorità di pubblica sicurezza  (n.d.r.= il Comune) non può concedere la licenza  (n.d.r.= agibilità) per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”: la verifica preventiva della commissione è prevista dall'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone la commissione tecnica interviene con due azioni:

  • esprime il parere su progetto dell'edificio/luogo e degli impianti
  • esegue le verifiche ed accertamenti ad opera realizzata.

L'agibilità può avere ad oggetto:

  • locali/luoghi stabilmente destinati a trattenimenti e spettacoli (teatri, cinema, sale da ballo, etc);
  • locali/luoghi temporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come sedi di circoli privati, oppure vie o piazze, in occasione di manifestazioni temporanee.

L'agibilità è necessaria solo se il trattenimento o spettacolo si svolge in un contesto che presenta i caratteri distintivi del locale o luogo di pubblico spettacolo.

Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi in un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all’aperto) destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi: in particolare sono locali di pubblico spettacolo i luoghi all’aperto, ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

Al contrario, non sono considerati locali di pubblico spettacolo i luoghi all’aperto non confinati o delimitati, dove sia possibile l’accesso di fatto e di diritto a chiunque, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico.

Il documento Le manifestazioni ed i locali di pubblico Spettacolo - indicazioni procedurali e di prevenzione incendi per le commissioni di vigilanza - a cura del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia - edizione del 16 marzo 2017 aiuta a capire quando un contesto è o no locale o luogo di pubblico spettacolo.

Nel caso di teatri e luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone, l'ufficio comunale competente per il rilascio dell'agibilità convoca la Commissione Comunale di vigilanza (CCVLPS).

La Commissione è un collegio perfetto, cioè non può pronunciarsi se non sono presenti tutti i componenti o loro delegati; verifica che il pubblico possa assistere agli spettacoli e/o partecipare agli intrattenimenti in condizioni di sicurezza, esprimendo un parere obbligatorio e di fatto vincolante.
Essa svolge i seguenti compiti:
a) esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o sui progetti di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie, sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
e) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Nel caso di teatri e luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 5.000 persone, è la Prefettura a convocare la Commissione Provinciale di vigilanza (CPVLPS).

L'ufficio comunale competente per il rilascio dell'agibilità inoltra al Prefetto il Piano di safety e security predisposto in base alla Direttiva sulle manifestazioni pubbliche - Sicurezza integrata per la security e la safety. Linee guida (28 luglio 2017).

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari:

a) REQUISITI SOGGETTIVI:

Conduzione personale dell’attività: qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.

Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa societaria, sostituendoli stabilmente.

Requisiti morali di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 131 del R. D.18 giugno 1931 n. 773 : devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dal rappresentante T.U.L.P.S., se nominato;

 

b) REQUISITI OGGETTIVI:

Prevenzione incendi:

Il DPR 1 agosto 2011, n. 151:

  • esclude dal campo di applicazione della prevenzione incendi le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo;
  • per quanto riguarda i locali permanentemente deputati a pubblico spettacolo, distingue tra:

1. i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. rientrano nell’Attività 65.1.C: Categoria “B” attività a medio rischio; questi locali rimangono assoggettati a parere preventivo + sopralluogo a campione entro 60gg
2. i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. rientrano nell’Attività 65.2.C: Categoria “C” attività ad alto rischio; rimangono assoggettati a parere preventivo + sopralluogo entro 60gg

L'utilizzo di un locale/luogo di pubblico spettacolo con capienza complessiva superiore a 200 persone è soggetto a domanda.

Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 5 - Attività di spettacolo o intrattenimento n. 77 e seguenti della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

 

L'attività può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:

 

I collegamenti più probabili sono indicati nella Mini Guida alla selezione dei procedimenti tipici di una manifestazione temporanea

Lo sportello SOS EVENTI offre un prezioso servizio di consulenza gratuita alle associazioni e  pro-loco per organizzare sagre e manifestazioni tradizionali. La regione lo finanzia attraverso un’apposita legge regionale 7/2019 Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.

Lo Sportello è unIniziativa a cura del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia.

Informazioni e contatti sul sito dedicato.

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale, dai Vigili del Fuoco, dalle Aziende sanitarie e da ARPA.

Ultimo aggiornamento: Wed Jan 05 16:40:00 CET 2022