
Tintolavanderia
Descrizione
L'attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonchè a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonchè di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese qualificate ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 2, della L.R. 12/02 sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
Presso tutte le sedi, le unità locali e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione della sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione e' riportata sui documenti fiscali.
L’esercizio delle attività di lavanderie self service a gettone (noleggio di macchinari per il lavaggio di indumenti in genere) è stato ricondotto alla disciplina della tintolavanderia di cui all’articolo 40 bis della legge regionale 12/2002, pur trattandosi di attività di servizi che non implica l’intervento diretto di un operatore e, di conseguenza non necessita della previa individuazione del responsabile tecnico ai sensi dell’articolo 40 ter, commi 2 (imprese artigiane) e 7 (impresa non artigiana).
Mentre l'attività di tintolavanderia si caratterizza per lo svolgimento di una prestazione di servizi (pulizia e stiro) dietro corrispettivo, nella lavanderia self-service il consumatore effettua da se' tali operazioni, utilizzando, utilizzando, previo acquisto di appositi gettoni, i macchinari a disposizione.
Non e' ammesso lo svolgimento dell’attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
Gli operatori di tintolavanderia possono anche effettuare attività di vendita ai propri clienti, come segue:
1) per la fornitura al committente dei beni accessori alla prestazione dei servizi, le imprese artigiane di tintolavanderia non sono soggette alla disciplina del commercio di cui alla L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 (cfr scheda descrittiva commercio in sede fissa). Ciò significa che il titolare non deve inoltrare una SCIA di vicinato per vendere, ad es., smacchiatori, spazzole, leva-pelucchi, etc.;
2) le imprese non artigiane iscritte al Registro Imprese sono invece soggette alla normativa commerciale (cfr scheda descrittiva commercio in sede fissa), per poter vendere ai propri clienti i prodotti di completamento del trattamento svolto.
Le attività di tintolavanderia possono essere esercitate congiuntamente ad altre attività estranee al settore artigiano (cioè in forma promiscua) come, ad esempio, attività di sartoria, oppure attività di commercio al dettaglio. Ciò è possibile purché nel rispetto del regolamento comunale e delle Leggi e regolamenti disciplinanti le attività estranee al settore artigiano.
Le unità funzionali (cioè i locali dedicati) in cui avvengono le prestazioni artigiane devono possedere le caratteristiche previste dal regolamento comunale, mentre le unità funzionali relative alle attività estranee al settore artigiano devono possedere le caratteristiche previste dalle Leggi di settore che le disciplinano (se esistenti).
Le unità funzionali possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali sala d’attesa e/o reception.
Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività di tintolavanderia e di lavanderia self service sono necessarie due tipologie di requisiti:
a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società):
1) Iscrizione A.I.A. per le imprese artigiane, iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali;
2) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
3) Requisiti professionali: solo per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia le imprese designano un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall' articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia). Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di tintolavanderia è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente o addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della idoneità professionale, il quale svolge prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.
Requisiti dei locali: come previsti dal regolamento comunale; trattandosi di attività di prestazione di servizi alla persona pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, devono essere svolte in locali aventi destinazione d’uso artigianale; ciò a prescindere dal fatto che l’impresa titolare dell’attività sia iscritta, o meno, all’Albo imprese artigiane.
In caso di coesistenza di più attività in uno stesso locale, è l’attività “prevalente” che condiziona la destinazione d’uso dell’immobile. La prevalenza è determinata dal maggior volume d'affari prodotto dall'attività principale. Ad esempio, in caso di coesistenza di attività artigianale prevalente di tintolavanderia e di attività commerciale secondaria di commercio al dettaglio, la destinazione d’uso del locale rimarrà artigianale.
Un requisito specifico per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia in se' è il possesso dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, la competenza al rilascio della quale è della Provincia competente per territorio; dal 13 giugno 2013 la domanda deve essere inoltrata attraverso il SUAP, in modalità unicamente telematica (utilizzando la nuova procedura A.U.A. introdotta dal Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
Procedimenti
Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).
Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività di tintolavanderia.
EVENTI OGGETTIVI
- Nuova apertura
- trasferimento di sede
- ampliamento/riduzione di superficie
- sospensione temporanea
- proroga della sospensione temporanea
- riapertura attività al termine della sospensione
- cessazione definitiva
EVENTI SOGGETTIVI
- Subingresso
- modifica del legale rappresentante
- modifica del responsabile tecnico
- modifica ragione sociale
- modifica residenza-sede legale
- affidamento di gestione di reparto
Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.
L'esercizio dell'attività di tintolavanderia e di lavanderia self-service è subordinato alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 24 della L.R. 12/02, al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica per l’iscrizione all’A.I.A. La SCIA deve attestare il possesso del requisito professionale del responsabile tecnico (necessario solo per le tintolavanderie, non anche per le lavanderie self-service), il cui conseguimento è disciplinato dall’art. 40-bis della L.R. 12/02, nonchè la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale.
L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del registro imprese.
Per consentire ai Comuni di espletare i controlli sulle attività di tintolavanderia il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).
La SCIA completa della documentazione prevista dal regolamento comunale viene trasmessa agli Enti e servizi coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di rispettiva competenza.
Nel caso di subingresso, cioè di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprieta', per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante presenta la SCIA al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attivita' del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessita'.
Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Normativa
- L.R. 22 aprile 2002, n. 12;
- L.R. 17 giugno 2011, n. 7;
- Regolamento di esecuzione;
- Legge 22 febbraio 2006, n. 84;
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- regolamento comunale, che prevede:
a) le superfici minime dei locali;
b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;
c) la disciplina degli orari;
d) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.
amministratore del sistema
