
Farmaci da banco
Descrizione
Gli esercizi commerciali di vicinato, medie strutture e grandi strutture, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, prodotti omeopatici, medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica.
E' consentito l'uso della dicitura Parafarmacia nell'insegna degli esercizi commerciali dotati di reparto per la vendita di medicinali
E’ necessario che l’avvio di tale attività venga comunicato a più Enti:
1. comunicazione al Ministero della salute in cui ha sede l'esercizio. La comunicazione deve essere anche all’Agenzia italiana del Farmaco, tenuto conto che, a livello centrale, le attività di vendita dei medicinali interessano direttamente anche tale Agenzia. Per questo adempimento, il Ministero della Salute mette a disposizione i facsimile di comunicazione inizio e cessazione della vendita di farmaci da banco e le correlate istruzioni operative (cfr http://www.salute.gov.it/);
2. comunicazione alla Direzione centrale salute e protezione sociale, Comando regionale del nucleo antisofisticazione e sanità N.A.S., Ordine professionale dei farmacisti, Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;
3. al Comune (SUAP) presso il quale la vendita ha inizio, ai fini dell’esercizio del controllo di natura commerciale.
La vendita dei farmaci da banco è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.
Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci
Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:
a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);
1.1 Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
1.2 Requisiti morali, previsti dall’art. 6 della L.R. 29/05 devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale;
2. Requisiti professionali: previsti per il solo settore alimentare dall’art. 7 della L.R. 29/05 . I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale;
3. Presenza costante di un farmacista per tutto l’orario di apertura dell’esercizio commerciale.
b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano l’attività in se'.
Titolarità di attività di commercio di vicinato, media o grande struttura.
Procedimenti
Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).
Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.
EVENTI OGGETTIVI
• Nuova apertura
• trasferimento di sede
• cessazione definitiva
EVENTI SOGGETTIVI
• Subingresso
Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.
L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP). Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.
L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.
La SCIA viene trasmessa agli Enti e servizi coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di rispettiva competenza.
Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Normativa
- art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248;
- Pareri della Regione FVG sulle attività e gli insediamenti commerciali;
- Circolare ministero salute 3 ottobre 2006 n. 3
