
Attività agrituristica
Descrizione
Per attività agrituristiche s'intendono le attività di ricezione, ospitalità e ristoro esercitate, nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile, dagli imprenditori agricoli iscritti nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e dalle società cooperative iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui alla L.R. 3 dicembre 2007, n. 27, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca che devono comunque rimanere principali.
L'attività agrituristica è da considerarsi integrativa dell’impresa agricola principale e quindi non è assimilabile alle strutture ricettive e di ristorazione, tant’è che fruisce di peculiari benefici concessi direttamente dalla legge.
L'attività agrituristica, in sostanza, comprende due distinte imprese, l'agricola e la commerciale, facenti capo allo stesso imprenditore; quella agricola, di coltivazione e vendita ordinaria dei prodotti dell’azienda agricola, nei locali adibiti all’attività agrituristica (articolo 4 del decreto 228/2001), e quella commerciale, di concessione di ospitalità retribuita e di somministrazione di alimenti ai turisti (nota prot. n. 0016026/P-/Cl.: COM.4.8 http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/commercio-servizi/FOGLIA14/#n14 Imprenditore agricolo - Somministrazione (10.05.11)
Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando in quest'ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola e il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
L'operatore agrituristico può esercitare una serie di attività connesse a quella principale di alloggio o ristoro, quali l'organizzazione di attività ricreative, escursionistiche, di itinerari artistici e naturalistici, pratica di sport, l'organizzazione di corsi e seminari, di attività espositive, intrattenimenti musicali e giornate culturali tese a valorizzare le tradizioni, la cultura ed i prodotti del mondo agricolo, l'allestimento di raccolte di oggetti di cultura materiale, pesca sportiva e attività agrituristico – venatoria; le attività ricreative che valorizzano l'ambiente rurale e che utilizzano la natura per lo svago degli ospiti.
Lo svolgimento di attività agrituristica non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici, o parte di essi, nella disponibilità dell'impresa che compongono l'azienda agricola. I locali destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni
Ulteriori requisiti sono dettagliati nel D.P.Reg. 11 ottobre 2011, N. 0234/Pres.
La classificazione delle aziende agrituristiche è limitata a quelle che svolgono attività di ricezione e di ospitalità. L’autoclassificazione è determinata sulla base del possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme regionali: l'operatore procede ad effettuare l'autoclassificazione, espressa con il simbolo della margherite, al momento in cui presenta la SCIA, tenuto conto delle tabelle di punteggio contenute nell'allegato B del D.P.Reg. 11 ottobre 2011, N. 0234/Pres. e viene validata da ERSA con successivo decreto.
L'operatore comunica annualmente al SUAP l'elenco delle attrezzature e dei prezzi praticati utilizzando i moduli presenti sul sito web della Regione FVG.
Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:
a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);
- Iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici, istituito presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia;
- Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 2188 e seg. del C.C, ovvero iscrizione delle società cooperative nel registro regionale delle cooperative di cui alla L.R. 3 dicembre 2007, n. 27;
- Requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n° 228/2001, per i seguenti soggetti:
- titolare dell’impresa individuale;
- per le società di persone, da tutti i soci;
- per le altre persone giuridiche, da tutti gli amministratori;
- Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
- Insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.
cfr. scheda descrittiva inquinamento acustico
cfr. scheda descritttiva prevenzione incendi
cfr. scheda descrittiva notifica igienico sanitaria
Procedimenti
Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).
Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività
EVENTI OGGETTIVI
- Nuova apertura
- trasferimento di sede
- ampliamento/riduzione di superficie
- sospensione temporanea
- proroga della sospensione temporanea
- riapertura attività al termine della sospensione
- cessazione definitiva
EVENTI SOGGETTIVI
- Subingresso
- modifica del legale rappresentante
- modifica ragione sociale
- modifica residenza-sede legale
Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica è sostituita dalla presentazione della SCIA(cfr. nota Autonomie Locali Protocollo5776 18/02/2011 allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP). Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.
L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.
Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.
La SCIA viene trasmessa agli Enti e servizi coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di rispettiva competenza.
Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Normativa
- L.R. 22 luglio 1996 , n. 25;
- D.P.Reg. 11 ottobre 2011, N. 0234/Pres;
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- D.G.R. 22.12.2006, n. 3160, recante “ Linee guida applicative del RECE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Pareri della Regione FVG sulle attività e gli insediamenti commerciali;
- Risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico.
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