
Affittacamere
Descrizione
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di 6 camere per un massimo di 15 posti-letto, ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
Il servizio di alloggio comprende:
- la pulizia quotidiana dei locali;
- la fornitura e il cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente e comunque una volta alla settimana;
- la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.
Ai fini urbanistici l’esercizio di affittacamere non comporta modifica della destinazione d’uso degli immobili utilizzati.
Il titolare o il rappresentante T.U.L.P.S. o il preposto possono svolgere una serie di attività complementari a quella di alloggio, solo a favore delle persone alloggiate. Rientrano tra le facoltà concesse:
- la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;
- il servizio di trasporto gratuito (di cortesia) mediante navetta;
- la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;
- la messa a disposizione, all’interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;
- la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, pellicole per la riproduzione, cartoline e francobolli, nonchè la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo.
Qualora l’operatore volesse estendere i servizi menzionati a soggetti diversi dagli ospiti della struttura ricettiva, dovrà depositare al SUAP le corrispondenti SCIA o domanda di autorizzazione, secondo quanto previsto dalle rispettive norme di settore (ad es: per somministrare alimenti e bevande anche a persone non alloggiate, dovrà possedere i requisiti per la somministrazione di tipologia a); per aprire un centro wellness ai non alloggiati dovrà possedere i requisiti per estetista; e via dicendo.
Il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2013 - Modalità per la comunicazione, alla Questura competente per territorio, mediante strumenti informatici, delle generalità delle persone alloggiate, prevede che le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive di cui all'art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D.18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni) vengano trasmesse, a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmente competenti, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2013.
La normativa prevede l’esclusivo utilizzo di un portale web per gli adempimenti del predetto articolo 109, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa stessa.
L’invio telematico delle schedine alloggiati sostituisce la precedente comunicazione cartacea.
Gli operatori ricettivi devono pertanto chiedere l'accreditamento all'apposito sito web alla Questura competente per territorio.
Benchè non sia obbligatorio definire prezzi minimi e massimi per l'erogazione dei servizi prestati, la modulistica per le comunicazioni relative a prezzi, strutture e attrezzature si trova sul sito web della regione FVG.
Utilizzando il servizio telematico WEBTUR - Osservatorio regionale turismo- i gestori del strutture turistiche adempiono in modalità unicamente telematica all'obbligo di comunicare giornalmente le generalità delle persone alloggiate, secondo i modelli di rilevazione Istat, consentendo il monitoraggio delle presenze turistiche italiane e straniere, grazie all’aggiornamento dei dati delle schede di rilevazione statistica.
Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:
a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);
1) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
2) Con riferimento al titolare, al rappresentante T.U.L.P.S. (o legale rappresentante), al preposto (o gestore) della struttura ricettiva:
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;
- Non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato preventivo;
3) Possesso, in capo al titolare, o al rappresentante T.U.L.P.S. (o legale rappresentante), o al preposto (o gestore), di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'art. 88 comma 1 lettere a), b), c) della L.R. 2/2002:
• aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività d'impresa ricettiva previsto dall’art. 89 della L.R. 2/2002;
• essere stato iscritto nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall'articolo 5, secondo comma, della Legge 217/1983, ovvero al ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, limitatamente all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze;
4) Iscrizione al registro delle imprese.
In caso di esercizio di attività di affittacamere in forma non imprenditoriale, cioè in modo saltuario, senza un'organizzazione professionale, non sono richiesti il possesso dei requisiti professionali e l'iscrizione al registro delle imprese.
5) Conduzione personale dell’attività; qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.
Ma chi è il rappresentante T.U.L.P.S.? Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa societaria, sostituendoli stabilmente e per questo deve possedere sia i requisiti morali che i requisiti professionali.
L’art.12 del R.D. 635/40 non richiede espressamente una procura per la sua designazione e pertanto la nomina, purchè accettata espressamente, può essere fatta in forma libera, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata per la singola unità locale e la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.
b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.
L'avvio e l’esercizio dell’attività sono soggetti alla sussistenza di un titolo di disponibilità della struttura ricettiva turistica, nonché al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. I locali destinati all'esercizio dell'attività devono possedere i requisiti di cui all'allegato F della L.R. 2/2002.
I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonchè i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 44/1985.
cfr. scheda descrittiva inquinamento acustico
Procedimenti
Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).
Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.
EVENTI OGGETTIVI
- Nuova apertura
- trasferimento di sede
- ampliamento/riduzione di superficie
- sospensione temporanea
- proroga della sospensione temporanea
- riapertura attività al termine della sospensione
- modifica insegna
- modifica classificazione strttura ricettiva
- aggiornamento capacità ricettiva
- cessazione definitiva
EVENTI SOGGETTIVI
- Subingresso
- nomina del rappresentante T.U.L.P.S.
- nomina del preposto/gestore di struttura ricettiva turistica
- modifica del legale rappresentante
- modifica ragione sociale
- modifica residenza-sede legale
Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.
L'apertura di esercizio di affittacamere è subordinata alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP), che provvede all'iscrizione dell'attività in un apposito elenco.
Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attiività.
L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.
Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.
Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Il subingresso consiste nel trasferimento dell’azienda in capo ad un nuovo soggetto, genericamente detto subentrante, in proprietà (in caso di acquisto, di eredità o donazione) oppure in gestione temporanea (in caso di affitto o comodato).
Il subingresso, che può dunque avvenire per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio al subentrante, alle seguenti condizioni:
- il subentrante abbia i requisiti soggettivi previsti dalla legge;
- sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda (nel caso di subingresso tra vivi), ovvero l’acquisto del titolo (nel caso di subingresso a causa di morte);
- venga presentata la SCIA, da parte del subentrante per atto tra vivi o a causa di morte, nei termini previsti dall’art. 92-bis della L.R. 2/02.
Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa anche se privo dei requisiti morali (oltre che professionali); il subentrante per causa di morte presenta la SCIA entro il termine di sei mesi dalla data di acquisizione del titolo. I requisiti morali e professionali sono conseguiti entro il predetto termine.
L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono soltanto trasferire l'azienda in proprietà o in gestione a un terzo soggetto.
Quanto alla disponibilità giuridica dell’immobile in cui viene esercitata l’attività economica, la dichiarazione di generica disponibilità, resa dal subentrante, è sufficiente per legittimare la procedura di subingresso e spetta semmai al proprietario dimostrare, nelle opportune sedi, che l’immobile viene detenuto senza titolo.
La chiusura temporanea (sospensione) delle strutture ricettive turistiche è consentita, previa comunicazione al SUAP, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili un’unica volta di altri sei per gravi e comprovati motivi.
La cessazione definitiva dell’attività deve essere comunicata al SUAP.
Normativa
- L.R. 16 gennaio 2002 n. 2;
- D.P.Reg 7 maggio 2002 n. 0128/Pres;
- Legge regionale 23 agosto 1985 , n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi);
- Testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 773/1931;
- DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 7 gennaio 2013 - Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
amministratore del sistema
