La mia anagrafica
Gestione dati sportello
Le mie domande
Area operatori
Riferimenti sportello
Domande inoltrate: elenco
home  »  Acconciatore

Acconciatore

Descrizione

L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
L'attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.
Rientra nell’attività di acconciatore la mera esecuzione di treccine, ancorchè non preceduta da alcun trattamento del capello.
Il termine “acconciatore” comprende le locuzioni “barbiere”, “parrucchiere per uomo”,  “parrucchiere per donna”, “parrucchiere misto”, utilizzate dal legislatore precedentemente alla L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

Gli acconciatori nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico - limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie- tradizionalmente complementari all'attività principale; la realizzazione del make-up o maquillage o trucco non rientra tra le attività di acconciatore, bensì tra le attività di estetista.

Non e' ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

L'attivita' di acconciatore puo' essere svolta anche unitamente all'attivita' di estetista, tatuaggio e piercing (cioè in forma mista), in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal regolamento comunale.
Nel caso in cui l'attivita' mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attivita' deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attivita' medesime. Qualora l'attivita' mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'articolo 10 della L.R. 12/02, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attivita', devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attivita'.

Le attività di acconciatore possono essere esercitate congiuntamente ad altre attività estranee al settore artigiano (cioè in forma promiscua) come, ad esempio, attività di commercio al dettaglio, oppure somministrazione di alimenti e bevande, o anche applicazione di unghie artificiali, o massaggi non aventi finalità estetica o terapeutica.
Ciò è possibile purché nel rispetto del regolamento comunale e delle Leggi e regolamenti disciplinanti le attività estranee al settore artigiano.
Le unità funzionali (cioè i locali dedicati) in cui avvengono le prestazioni artigiane devono possedere le caratteristiche previste dal regolamento comunale, mentre le unità funzionali relative alle attività estranee al settore artigiano devono possedere le caratteristiche previste dalle Leggi di settore che le disciplinano (leggi del commercio, leggi della somministrazione e così via).
Le unità funzionali possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali sala d’attesa e/o reception.

Gli acconciatori possono anche effettuare attività di vendita ai propri clienti, come segue.

1) le imprese artigiane, che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuita' dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attivita' medesime, non sono soggette alla disciplina del commercio di cui alla L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 (art. 32 della L.R. 12/02); in sostanza, questa attività complementare è libera;
2) la disciplina del commercio di cui alla L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 non si applica a tutte le imprese, anche non artigiane, per la vendita di prodotti connessi alla loro attività (art. 4, comma 1 lettera m) della L.R.29/2005); in sostanza, anche questa attività complementare è libera;
3) la vendita al dettaglio di altri prodotti, che non siano di mero completamento del trattamento effettuato, come ad esempio, la vendita di accessori di abbigliamento, o di integratori alimentari,  è soggetta, per tutte le imprese, artigiane e non artigiane, alla L.R. 29/05; in questo caso l'attività può essere svolta solo a condizione di rispettare la normativa del commercio (Cfr. scheda descrittiva commercio in sede fissa).
La superficie destinata alle attività di vendita non deve incidere sulle superfici minime previste, per l’esercizio delle singole attività, dal regolamento comunale.

Requisiti

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività di acconciatore sono necessarie due tipologie di requisiti: 

a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);


1) Iscrizione A.I.A. per le imprese artigiane, iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali;

2) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);

3) Requisiti professionali: per ogni sede o unita' locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attivita' di acconciatore e' designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' medesime.
I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attivita' di acconciatore devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.
Il soggetto in possesso della qualificazione professionale deve essere sempre presente nell’attività; ciò significa che, in caso di sua assenza temporanea per i motivi più svariati, dovrà essere sempre presente, in sua vece, almeno una persona dotata di qualifica professionale. La “qualifica”, a differenza della “qualificazione”, si può conseguire attraverso percorsi di formazione diversi da quelli previsti dall’art. 28 della L.R. 12/02; essa non da’ diritto a svolgere attività di acconciatore in forma imprenditoriale ne' a svolgere l’incarico di responsabile tecnico, ne' consente di acquisire il ruolo di socio professionalmente qualificato, previsto dall'art. 10 della L.R. 12/02, bensì solo di svolgere attività di acconciatore in forma di lavoro subordinato.
Le imprese che intendono svolgere l'attivita' in forma non artigiana indicano nella SCIA il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
Qualora il requisito professionale sia stato acquisito all’estero, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs.  9.11.07 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, le domande di riconoscimento dei titoli acquisiti da cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere inviate, a cura degli interessati, al Ministero dello Sviluppo Economico.

 

b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.
Requisiti dei locali: come previsti dal regolamento comunale; trattandosi di attività di prestazione di servizi alla persona pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, devono essere svolte in locali aventi destinazione d’uso artigianale; ciò a prescindere dal fatto che l’impresa titolare dell’attività sia iscritta, o meno, all’Albo imprese artigiane.

Naturalmente, in caso di coesistenza di più attività in uno stesso locale, è l’attività “prevalente” che condiziona la destinazione d’uso dell’immobile. Ad esempio, in caso di coesistenza di attività artigianale prevalente di acconciatore e di attività commerciale secondaria di commercio al dettaglio, la destinazione d’uso del locale rimarrà artigianale.
Le attivita' di acconciatore possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale.
E' fatta salva la possibilita' di esercitare le attivita' di acconciatore presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

cfr. scheda descrittiva inquinamento acustico

Procedimenti

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).

Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività di acconciatore.

 

EVENTI OGGETTIVI

  • Nuova apertura;
  • trasferimento di sede;
  • ampliamento/riduzione di superficie;
  • sospensione temporanea;
  • proroga della sospensione temporanea;
  • riapertura attività al termine della sospensione:
  • cessazione definitiva.

 

EVENTI SOGGETTIVI

 

  • Subingresso;
  • modifica del legale rappresentante;
  • nomina del responsabile tecnico;
  • modifica ragione sociale;
  • modifica residenza/sede legale dell’impresa;
  • affidamento di gestione di reparto.

 

Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.

L'esercizio dell'attività, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, e' subordinato alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 24 della L.R. 12/02, al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica per l’iscrizione all’A.I.A. La SCIA deve attestare il possesso della qualificazione professionale, il cui conseguimento è disciplinato dall’art. 28 della L.R. 12/02, nonche' la conformita' dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale.

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del registro imprese.
Per consentire ai Comuni di espletare i controlli sulle attivita' il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA allo sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi presso il Comune (SUAP).

La SCIA completa della documentazione prevista dal regolamento comunale viene trasmessa agli Enti e servizi coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di rispettiva competenza.

Nel caso di subingresso, cioè di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprieta', per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante presenta la SCIA al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attivita' del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessita'.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.

Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti emesso dal SUAP puo' essere presentato ricorso alla Commissione regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.

Normativa

  1. le superfici minime dei locali;
  2. i requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attivita', delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
  3. la disciplina degli orari; l'esercizio dell'attivita' di acconciatore non e' subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;
  4. l'obbligo e le modalita' di esposizione delle tariffe professionali.

 

Controlli

Aggiornamento scheda

Data inizio di validità: 18/12/2012
Data fine validità: in corso di validità

 

Ultimo aggiornamento: Mon Nov 02 10:51:58 CET 2015
amministratore del sistema