
Manifestazioni fieristiche di rilevanza locale
Descrizione
Per “manifestazioni fieristiche” si intendono le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati. Le manifestazioni fieristiche si riferiscono unicamente all’attività di vendita, mentre ne rimane esclusa la somministrazione di alimenti e bevande. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti tipologie:
1. fiere generali, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
2. fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
3. mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti.
Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell’iniziativa, al numero e alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
La competenza dei SUAP è limitata alle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale.
Le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale disciplinate dalla L.R. 7/2003 ospitano anche operatori non professionali, c.d. artisti/hobbisti, non devono pertanto essere confuse con le Fiere disciplinate dalla L.R. 29/05 (cfr. relativa scheda descrittiva) riservate ad operatori professionali dell’area pubblica, ne’ con le attività svolte nei quartieri fieristici (c.d. Enti_Fiera) cui accedono operatori professionali all’ingrosso o al dettaglio e che normalmente rivestono rilevanza internazionale, nazionale o regionale.
Le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale sono disciplinate dai Comuni con apposito Regolamento; l'effettuazione di manifestazioni fieristiche può essere sottoposta a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, o dall’osservanza del Codice della Strada. Il Regolamento disciplina durata, orario di svolgimento e periodo di realizzazione, prevede i requisiti minimi di idoneità delle sedi espositive, può limitare le categorie merceologiche ammesse, indica i criteri per il rilascio dell’autorizzazione ad occupare la sede espositiva eventualmente ubicata su suolo pubblico, e via dicendo.
La qualificazione della manifestazione fieristica a rilevanza locale (come fiera generale, o fiera specializzata o mostra-mercato) è sostituita dall’autoclassificazione resa dall’organizzatore della manifestazione; l'autoclassificazione è resa, tenuto conto dei requisiti minimi qualitativi previsti dal Regolamento del Comune in cui si svolge la manifestazione, in allegato alla SCIA.
Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari specifici REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa organizzatrice dell’attività (ditta individuale o società).
a) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136).
b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece le modalità di svolgimento dell’attività.
cfr. scheda descrittiva inquinamento acustico
Procedimenti
Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).
Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.
EVENTI OGGETTIVI
- Nuova apertura
- Cessazione
L'avvio della manifestazione fieristica è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).
Con la SCIA l’organizzatore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Regolamento comunale, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.
Se la manifestazione si svolge su aree private, di cui l’organizzatore abbia la disponibilità, egli presenterà direttamente la SCIA al SUAP.
Qualora la manifestazione si svolga su spazi o aree pubbliche, l’organizzatore presenterà la SCIA successivamente all’ottenimento dell'autorizzazione/concessione di suolo pubblico.
A tal proposito, si ricorda che, proprio perché gli spazi pubblici potenzialmente disponibili sono numericamente limitati, non è possibile sostituire la richiesta di autorizzazione/concessione con la SCIA.
La SCIA non comporta costi, salva diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori o altri oneri, come ad es., il deposito cauzionale.
Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Normativa
- Legge regionale 21 marzo 2003, n.7 “Disciplina del settore fieristico”;
- Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 0104/Pres. “Regolamento di attuazione dell’art. 7 della Legge regionale 21 marzo 2003, n.7 “Disciplina del settore fieristico”;
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- D.G.R. 22.12.2006, n. 3160, recante “ Linee guida applicative del RECE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari.
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