
Attrazioni dello spettacolo viaggiante
Descrizione
Il D.M. 18 maggio 2007, recentemente modificato con D.M. 13 dicembre 2012, definisce:
- attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.). Per spettacolo viaggiante e attività circense si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, nonchè i parchi permanenti di divertimento;
- parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
L'elenco completo delle attrazioni è contenuto nel decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successive integrazioni, che le classifica in 6 sezioni:
- Sezione I - Piccole, medie e grandi attrazioni;
- Sezione II - Balli a palchetto o balere;
- Sezione III - Teatri viaggianti;
- Sezione IV - Circhi equestri;
- Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche;
- Sezione VI - Spettacolo di strada (nuova sezione introdotta dal DM 28/2/05)
Sono, pertanto, da ritenersi esclusi dal campo di applicazione del decreto 18 maggio 2007 gli altri giochi, attrezzature e strutture, sia fissi che mobili, presenti nei parchi di divertimento ma che, al momento, non risultano compresi nel decreto interministeriale 23 aprile 1969 ; tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento per il gioco lecito o elettromeccanici (richiamati nell’articolo 4, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 337), le aree gioco per bambini, le pareti da arrampicata, le passerelle, le tribune, ecc.
Tutte le strutture ed attrezzature che compongono le attrazioni devono essere correttamente predisposte e presidiate per garantire l'incolumità degli operatori, ma anche del pubblico che ne fa uso.
L’art. 80 T.U.L.P.S. dispone che: “L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”. La norma, tuttora attuale, subordina l’effettuazione di trattenimenti e spettacoli, incluse le attrazioni dello spettacolo viaggiante, al preventivo ottenimento della dichiarazione di agibilità dei locali/luoghi di pubblico spettacolo, cioè di quel documento che attesta le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti.
Tale documento è rilasciato dal SUAP, previo parere su progetto emesso da un’apposita Commissione di Vigilanza pubblico spettacolo e, nei casi più complessi, anche previo sopralluogo della Commissione, da effettuarsi solo quando i locali/luoghi siano completamente approntati con impianti ed attrezzature.
L’agibilità si può riferire tanto a locali/luoghi stabilmente deputati a trattenimenti e spettacoli sia a locali/luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come vie o piazze.
L’agibilità non è necessaria in caso di ripetitività di un pubblico spettacolo, che si svolga utilizzando le stesse strutture e attrezzature già oggetto di precedente dichiarazione di agibilità, rilasciata da non oltre due anni, come accade sovente nelle sagre, fiere e altre manifestazioni temporanee a cadenza annuale o periodica. In questi casi è sufficiente una certificazione di tecnico abilitato che le strutture, gli impianti, i presidi antincendio ed i materiali certificati a fini antincendio sono stati reinstallati conformemente al progetto approvato in precedenza e sono stati regolarmente montati e verificati.
Ma cos'è la Commissione di Vigilanza pubblico spettacolo? E' una commissione tecnica che verifica che il pubblico possa assistere agli spettacoli e/o partecipare agli intrattenimenti in condizioni di sicurezza.
Essa svolge i seguenti compiti:
a) esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o sui progetti di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie, sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
e) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
La capienza complessiva dei locali/luoghi di pubblico spettacolo condiziona la procedura di rilascio della dichiarazione di agibilità, da parte del SUAP.
Il Ministero dell'Interno, con risoluzione n.03605 del 27 settembre 2002, ha precisato che:
• per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati;
• dal computo è escluso il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne;
• per gli allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.
Nel caso dei locali/luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore o pari a 200 persone, il Ministero dell'Interno, con risoluzioni P407/4109sott.37 del 7 maggio 2002 e n.03605 del 27 settembre 2002, ha precisato che:
1. il rilascio della dichiarazione di agibilità è preceduto dall’espressione del parere su progetto da parte della Commissione di vigilanza;
2. le verifiche e gli accertamenti ad opera realizzata sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali, dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con il decreto ministeriale 19 agosto 1996 (G.U. 12 settembre 1996, n.214). Pertanto la Commissione non effettua alcun sopralluogo ad opera realizzata.
Ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (RD 635/1940) per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone anche il parere su progetto, oltre alle verifiche ed accertamenti ad opera realizzata, è sostituibile da una relazione tecnica (asseverazione) di un professionista abilitato. La verifica di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti. viene così semplificata, perchè il rilascio della dichiarazione di agibilità non è sottoposto a domanda, ma a SCIA.
Se lo spettacolo si attua con specifiche attrezzature, ovvero l’area di sosta delle persone è delimitata da transenne o pareti poste a contenimento del pubblico, l’intervento della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è sempre obbligatorio, sia che si tratti di aree aperte con strutture per l’accoglimento del pubblico, sia che si tratti di aree chiuse.
Nel caso dei locali/luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone, sia il parere su progetto che le verifiche e gli accertamenti ad opera realizzata restano demandati alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi, particolarmente delicati in presenza di grandi assembramenti di persone, il DPR 1 agosto 2011, n. 151, al punto 65 dell’allegato I contenente l’Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, assoggetta a tali controlli i:”Locali di spettacolo e di trattenimento in genere,impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”.
Le attrazioni dello spettacolo viaggiante, se a carattere di temporaneità, rimangono quindi estranee ai controlli di prevenzione incendi.
Per quanto riguarda i locali permanentemente deputati a pubblico spettacolo, il DPR 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio”, ai fini antincendio, distingue tra:
1. i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. rientrano nell’Attività 65.1.C: Categoria “B” attività a medio rischio; questi locali rimangono assoggettati a parere preventivo + sopralluogo a campione entro 60gg
2. i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. rientrano nell’Attività 65.2.C: Categoria “C” attività ad alto rischio; rimangono assoggettati a parere preventivo + sopralluogo entro 60gg
Ci si deve pertanto attenere alle nuove disposizioni in materia sancite con il DPR 1 agosto 2011, n. 151.
Per quanto riguarda l'impatto acustico determinato dall'esecuzione di un pubblico spettacolo, specie quando temporaneo, si ricorda che concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, luna park, manifestazioni sportive e quant’altro, con l’impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito sono assoggettati alle disposizioni della D.G.Reg 17.12.2009, n. 2870 “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c) della L.R. 18/06/2007 n. 16” ed alle linee guida di ARPA.
Per quanto riguarda l'effettuazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande in concomitanza con il pubblico spettacolo, si rinvia alla corrispondente scheda descrittiva.
Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:
a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);
1) Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali;
2) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
3) Requisiti morali previsti dall'articolo 11 del R.D. n. 773/1931.
b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali/luoghi ove l’attività viene svolta.
cfr. scheda descrittiva inquinamento acustico
cfr. scheda descritttiva prevenzione incendi
cfr. scheda descrittiva notifica igienico sanitaria
Registrazione dell’attrazione in conformità all’art. 4 del D.M. 18 maggio 2007.
Procedimenti
Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).
Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.
EVENTI OGGETTIVI
• Nuova apertura
Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura complessa, che descriviamo di seguito, presso lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).
Ricordando che la dichiarazione di agibilità è atto presupposto per l’avvio delle attività di pubblico spettacolo, incluse quindi le attrazioni dello spettacolo viaggiante, e della correlata somministrazione di alimenti e bevande, la sequenza da rispettare è la seguente:
- dichiarazione di agibilità dei locali, su domanda ex art. 80 T.U.L.P.S.; solo per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la domanda è sostituita dalla SCIA asseverata (consulta la voce "descrizione");
- avvio di attività di pubblico spettacolo ex art. 68 T.U.L.P.S., previa SCIA;
- avvio di attività secondaria ed accessoria di somministrazione alimenti e bevande (vedi scheda descrittiva), previa SCIA.
Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.
Nel caso di domanda di agibilità, il provvedimento del SUAP è rilasciato entro 30 giorni
Nel caso di SCIA, l’avvio dell’attività è immediato al rilascio della ricevuta del SUAP.
Per i procedimenti soggetti a SCIA, il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
Per i procedimenti soggetti a domanda, il SUAP rilascia il provvedimento di agibilità a seguito dell'intervento della Commissione di vigilanza pubblico spettacolo.
Cosa accade nel caso che il procedimento per l'effettuazione del pubblico spettacolo non vada a buon fine?
1. La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2. Avverso il diniego di agibilità è possibile esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso al TAR, ai sensi dell'art. 21 della L. n. 1034/1971, deve essere proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato o della sua effettiva conoscenza
Normativa
- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (art. 69)
- Legge 18 marzo 1968 n. 337 - Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante
- D.M. 18 maggio 2007 - Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante
- Circolare Ministero dell'Interno 1 dicembre 2009 - D.M. 18 maggio 2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante". Chiarimenti e indirizzi applicativi
- D.M. 23 aprile 1969 e successive modifiche ed integrazioni
- D.G.Reg 17.12.2009, n. 2870 “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c) della L.R. 18/06/2007 n. 16”;
- DPR 1 agosto 2011, n. 151;
- D.M.19 agosto 1996 “Regola tecnica di prevenzione incendi”
- Decreto del Ministero dell'Interno 18 Dicembre 2012 che reca "Modifica del Decreto M.I 19 Agosto 1996 concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
Il Comune potrebbe aver adottato un regolamento per la disciplina degli spettacoli viaggianti cui, eventualmente, sarà necessario fare riferimento.
amministratore del sistema
