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Videolottery (VLT), sale bingo, agenzia di raccolta scommesse ippiche e sportive
videoterminali, VLT, sala bingo, agenzia scommesse, ATECO 92.00.09

A partire dal 1 luglio 2017 la domanda di autorizzazione per installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del TULPS "Video Lottery Terminal" o apertura di sale VLT dedicate, sala bingo e agenzia di raccolta di scommesse ippiche e sportive, si presenta:
  • o direttamente alla Questura competente per territorio;
  • o allo sportello unico per le attività produttive in cui l'attività ha luogo, che la trasmette alla Questura competente per territorio, affinchè rilasci l'autorizzazione prevista dall’art. 88 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.
L'apertura di una sala bingo o di agenzia di raccolta scommesse ippiche e sportive nonchè l'apertura di una sala VLT o l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del TULPS "Video Lottery Terminal" sono soggette a domanda di autorizzazione.
Il SUAP trasmette la domanda alla Questura, autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 6 - Attività n. 6.1 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
 
Tali attività possono essere collegate ad altre attività di competenza del SUAP:

 

I termini decorrono dalla ricezione della domanda da parte del Questore. Il SUAP notifica all'interessato il rilascio dell'autorizzazione.

L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.

 

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari:


a) REQUISITI SOGGETTIVI:

Conduzione personale dell'attività: qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S approvato con R.D. 6 giugno 1931, n. 773.

Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante, sostituendoli stabilmente.

 

1. Requisiti morali di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

2. Requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S.: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dal rappresentante T.U.L.P.S., se nominato;

 

b) REQUISITI OGGETTIVI:

I locali destinati a queste attività devono soddisfare misure di protezione passiva, al fine di assicurare la sicurezza dei locali medesimi (a titolo di esempio: dotazione di cassaforte, di vetri antisfondamento o rinforzati e/o di inferriate, di sistemi di allarme antifurto, di impianti di videosorveglianza, etc.), che non sono predeterminabili; prima di chiedere l'autorizzazione è opportuno preliminarmente contattare i competenti Uffici delle Questure, per conformare le misure di protezione passiva alla tipologia di attività e ai criteri minimi di sicurezza richiesti a livello locale.

Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

La Regione FVG ha adottato la L.R. 14 febbraio 2014, n. 1 per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito.

Per "apparecchi per il gioco lecito" si intendono i dispositivi di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.

Per "sala da gioco" si intende l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di gioco lecito, autorizzato ai sensi dell'art. 86 o dell'art. 88 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.

La L.R. 1/14 vieta l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili. L'elenco dei luoghi sensibili è stato ampliato, con decorrenza 3 agosto 2017, per effetto della L.R. 26/17 che ha modificato la L.R. 1/14 fino a comprendere:
• gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
• i centri preposti alla formazione professionale;
• i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;
• gli impianti sportivi;
• le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
• le strutture ricettive per categorie protette;
• i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche;
• i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni comune;
• gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;
• gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;
• le stazioni ferroviarie,
e può essere ulteriormente ampliato dai Comuni, i quali hanno l'obbligo di pubblicarne l'elenco completo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge.

 

La distanza dai luoghi sensibili viene misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

Sono equiparati all'installazione di apparecchi per il gioco lecito:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

Ogni installazione di apparecchi per il gioco lecito è comunicata dal titolare dell'attività al Comune territorialmente competente, ai fini del controllo sul rispetto della distanza da luoghi sensibili. La comunicazione dell'installazione di apparecchi per il gioco lecito è inoltrata telematicamente al SUAP entro dieci giorni dalla installazione dell'apparecchio, compreso il caso di sostituzione per vetustà o guasto.

Chiunque avesse legittimamente collegato alla rete telematica SOGEI dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli apparecchi per il gioco lecito in data anteriore al 3 agosto 2017, a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, ha l'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco, nei termini previsti dall'art. 7 disposizioni finali e transitorie della L.R. 17 luglio 2017, n. 26 Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), ovvero:
a) entro cinque anni qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse (3 agosto 2022);
b) entro il 31 agosto 2021 nel caso di qualsiasi altra attività (termine introdotto dalla L.R. 13/20).

 

I limiti fissati dalla Legge Regionale valgono anche per le sale VLT e l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del TULPS "Video Lottery Terminal".

I controlli sull'attività sono effettuati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalle Questure.

Ultimo aggiornamento: Wed Jan 05 16:40:00 CET 2022