Deroga al divieto di fumo
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La legge L. 16 gennaio 2003, n. 3 ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, pubblici e privati, quindi anche a studi professionali, uffici privati, circoli privati, bar, ristoranti, sale giochi ed altri esercizi commerciali, stabilendo il principio che non fumare, nei locali chiusi, è la regola.
Fumare, nei locali chiusi, è l'eccezione: oltre che nelle residenze private, si può fumare unicamente in locali riservati ai fumatori. Questi ultimi devono essere dotati di impianti, per la ventilazione ed il ricambio di aria, regolarmente funzionanti, aventi le caratteristiche tecniche fissate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.
La realizzazione di aree per non fumatori non è un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che, qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003.
Nel caso in cui il locale non sia adeguato alla norma è da intendersi come interamente destinato ai non fumatori.
L'articolo 51 della legge L. 16 gennaio 2003, n. 3 definisce le misure che servono ad eliminare l'esposizione al fumo passivo nei luoghi di lavoro e locali pubblici chiusi.
Le attività sottoposte al divieto di fumare possono avere interesse ad ottenere la deroga.
I locali riservati ai fumatori, di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b) della legge L. 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare.
I locali per fumatori devono rispettare i requisiti strutturali previsti dal DPCM del 23 dicembre 2003:
- essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
- essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;
- essere dotati di apposita segnaletica; non rappresentare un locale di passaggio per i non fumatori;
- essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata. La portata d'aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone mq;
- l'aria deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e aperture funzionali;
- all'ingresso dei locali è indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto;
- devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pascal rispetto alle zone circostanti;
- la superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione deve essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio;
- la progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del comitato elettrotecnico italiano (CEI).
La realizzazione di locali per fumatori è soggetta a domanda.
Il regime di avvio è previsto dalla L. 16 gennaio 2003, n. 3.
L'attività può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:
- prevenzione incendi
- schede attività produttive circoli privati, bar, ristoranti, sale giochi ed altri esercizi commerciali
I termini per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di locali per fumatori sono fissati, di norma, in 30 giorni, fatti salvi i diversi termini fissati con regolamento del Comune.
I controlli sull'attività sono svolti da:
- l'Azienda sanitariea competente per territorio
- il Comune competente per territorio
- l'Autorità di pubblica sicurezza e tutti gli organi di vigilanza.
- L. 16 gennaio 2003, n. 3 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (art. 51)
- DPCM del 23 dicembre 2003 Attuazione dell’art. 51, comma 2 della L. n. 3/2003 in materia di “Tutela della salute dei non fumatori”
- FAQ Ministero della Salute