Sala giochi
slot machines, biliardo, tempo libero, tabella dei giochi vietati, ATECO 93.29.30
Le sale da gioco sono esercizi pubblici, composti da uno o più locali appositi ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti:
- biliardi ed altri giochi leciti, ad esempio, mazzi di carte, bocce, giochi di società (scacchi, dama, etc), giochi da tavolo, ping-pong;
- apparecchi e congegni per il gioco lecito elettrici/elettronici, disciplinati dal R.D. 6 giugno 1931, n. 773, agli artt. 110, comma 6 lettera a), comma 6 lettera c) e comma 7.
La sala-giochi non effettua attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma solo di intrattenimento.
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
Conduzione personale dell'attività: qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S approvato con R.D. 6 giugno 1931, n. 773.
Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante, sostituendoli stabilmente.
1. Requisiti morali di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
2. Requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S.: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dal rappresentante T.U.L.P.S., se nominato;
Le sale da gioco con capienza superiore a 100 persone rientrano tra le attività definite a medio rischio di incendio (Attività 65.1.B : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Con capienza superiore a 100 persone (fino a 200 persone).
Il Decreto 17 dicembre 1992, n. 564 sulla sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande non è applicabile, per analogia, alle sale giochi; resta pertanto applicabile solo l'art. 153 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 che prevede: La licenza puo' essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la localita' o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.
Qualora si volessero far convivere, negli stessi locali, due distinte attività, di sala giochi e di somministrazione, non collegate tra loro, si dovrà provvedere a dividere fisicamente gli spazi ad esse dedicati e dotarle di accessi autonomi.
In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, nonchè nelle sale VLT, è obbligatorio esporre una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse (articolo 110, comma 1 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773).
- inquinamento acustico
- prevenzione incendi (in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq. a qualunque attività destinati, la SCIA di prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F)
- deroga al divieto di fumo
- somministrazione in esercizio di intrattenimento e svago.
Successivamente al rilascio dell'autorizzazione il gestore deve iscriversi al RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 “Video Lottery Terminal” in sale dedicate è soggetta alla licenza ex art. 88 R.D. 6 giugno 1931, n. 773 di competenza della Questura.
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
La Regione FVG ha adottato la L.R. 14 febbraio 2014, n. 1 per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito.
Per apparecchi per il gioco lecito si intendono i dispositivi di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.
Per "sala da gioco" si intende l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di gioco lecito, autorizzato ai sensi dell'art. 86 o dell'art. 88 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.
La L.R. 1/14 vieta l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell' articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili. L'elenco dei luoghi sensibili è stato ampliato, con decorrenza 3 agosto 2017, per effetto della L.R. 26/17 che ha modificato la L.R. 1/14 fino a comprendere:
• gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
• i centri preposti alla formazione professionale;
• i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;
• gli impianti sportivi;
• le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
• le strutture ricettive per categorie protette;
• i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche;
• i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni comune;
• gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;
• gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;
• le stazioni ferroviarie,
e può essere ulteriormente ampliato dai Comuni, i quali hanno l'obbligo di pubblicarne l'elenco completo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge.
La distanza dai luoghi sensibili viene misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
Sono equiparati all'installazione di apparecchi per il gioco lecito:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
Ogni installazione di apparecchi per il gioco lecito è comunicata dal titolare dell'attività al Comune territorialmente competente, ai fini del controllo sul rispetto della distanza da luoghi sensibili. La comunicazione dell'installazione di apparecchi per il gioco lecito è inoltrata telematicamente al SUAP entro dieci giorni dalla installazione dell'apparecchio, compreso il caso di sostituzione per vetustà o guasto.
Chiunque avesse legittimamente collegato alla rete telematica SOGEI dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli apparecchi per il gioco lecito in data anteriore al 3 agosto 2017, a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, ha l'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco, nei termini previsti dall'art. 7 disposizioni finali e transitorie della L.R. 17 luglio 2017, n. 26 Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), ovvero:
a) entro cinque anni qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse (3 agosto 2022);
b) entro il termine delle concessioni governative attualmente in essere, la cui scadenza è fissata al 20 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe nel caso di qualsiasi altra attività.
L'Intesa raggiunta il 7 settembre 2017 tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico riduce del 50%, entro fine 2019, il numero delle sale da gioco, riconoscendo efficacia alle disposizioni di ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore.
I controlli sono svolti da:
- il Comune: la Polizia locale verifica il rispetto delle prescrizioni stabilite, in particolare, dall' art. 6 della L.R. 14 febbraio 2014, n. 1;
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- le Questure;
- le Aziende sanitarie.
- R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
- Decreti Direttoriali A.A.M.S. del 27/10/2003, del 18/01/2007 e del 27/07/2011
- L.R. 14 febbraio 2014, n. 1 Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate
- L.R. 17 luglio 2017, n. 26 Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate) - vedi art. 7 disposizioni finali e transitorie
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Vademecum apparecchi art. 110, comma 6 T.U.L.P.S. - SAPAR - VADEMECUM ad uso degli Uffici Comunali in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art.110 comma 6 del TULPS