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Cose antiche e usate

 

Descrizione

Per “cose antiche” si intendono i beni mobili che rivestano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; di essi si trova una dettagliata elencazione nell’allegato A al D. Lgs. 22.01.2004 n. 42. Il carattere di “antichità” è dato anche dalla vetustà del bene: ad esempio sono “cose antiche” le fotografie aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore, come pure i mezzi di trasporto aventi più di 75 anni, oppure i libri aventi più di 100 anni.
Per “cose usate” si intendono i beni mobili utilizzati per l’uso per il quale sono stati creati, purchè conservino ancora un valore economico tale da renderli commerciabili e quindi, nonostante il deterioramento, mantengano caratteristiche tali da ravvisarne l’originaria individualità (ad esempio, le auto radiate destinate all'export).
La vendita al dettaglio di cose antiche o usate deve rispettare il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S. approvato con R.D.  n. 773/31).
L’art. 126 del T.U.L.P.S. stabilisce infatti che non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (oggi il SUAP comunale), che ne rilascia una presa d’atto.
La dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, che in realtà è la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA),  deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio.

L’art. 128 del T.U.L.P.S. dispone che chi fa commercio di cose antiche o usate è obbligato a detenere un registro delle operazioni compiute giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dall’art. 247 del R.D. 635/40.
L'art. 2 del D.P.R. 311/2001 limita peraltro l'obbligo della dichiarazione prevista dall’art. 126 del T.U.L.P.S. e della tenuta del registro delle operazioni previsto dall’art. 128 del T.U.L.P.S. a: “gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati…”. Di conseguenza, per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo non sussiste ne' l’obbligo della dichiarazione prevista dall’art. 126, ne' l'obbligo della tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all’art. 128 del T.U. Nella Regione FVG si ritiene che il valore esiguo sia riconducibile agli oggetti che, indipendentemente dal valore originario, vengano venduti al dettaglio o all'ingrosso per una somma non superiore ad euro 250,00 (circolare 13615/P del 04/04/2012).
Per quanto attiene le modalità di esposizione, finalizzata alla vendita, degli oggetti antichi ed usati, l’art. 32 della L.r. 29/2005 dispone che “I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante la collocazione di un cartello o di altre modalità idonee allo scopo. Il prezzo dei gioielli, degli oggetti d’arte e di antiquariato e degli altri prodotti di notevole valore economico può essere esposto solo all’interno dell’esercizio”.

L'art. 11-bis del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 stabilisce che il commercio dei pallet usati (e di qualsiasi altra unità di movimentazione dei colli utilizzata nell'autotrasporto) è soggetto alla comunicazione preventiva di cui all'art. 126 TULPS, nonchè alla tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 TULPS.

Requisiti

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:

a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);

 

1. Titolarità di attività di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, all'ingrosso;

2.1 Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
2. 2 Requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dall'eventuale rappresentante T.U.L.P.S.

Ma chi è il rappresentante T.U.L.P.S,? Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa societaria, sostituendoli stabilmente.

Per la vendita di cose antiche o usate infatti, vi è l’obbligo della conduzione personale dell’attività, ma qualora l’attività commerciale non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.

L’art.12 del R.D. 635/40 non richiede espressamente una procura per la sua designazione e pertanto la nomina, purchè accettata espressamente, può essere fatta in forma libera, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata per la singola unità locale e la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.



b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.

  

cfr. scheda descrittiva inquinamento acustico

cfr. scheda descritttiva prevenzione incendi

Procedimenti

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).

Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.


EVENTI OGGETTIVI 

 

  • Nuova apertura
  • trasferimento di sede
  • sospensione temporanea
  • proroga della sospensione temporanea
  • riapertura attività al termine della sospensione
  • cessazione definitiva

 

EVENTI SOGGETTIVI

 

  • Subingresso
  • modifica del legale rappresentante
  • nomina del preposto
  • nomina del rappresentante T.U.L.P.S.
  • modifica ragione sociale
  • modifica residenza-sede legale

 

Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.

L'esercizio dell'attività, anche stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della  SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP). Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

La SCIA viene trasmessa agli Enti e servizi coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di rispettiva competenza.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.

La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Normativa

Controlli

Aggiornamento scheda

Data inizio validità: 04/02/2013
Data fine validità: in corso di validità.

Ultimo aggiornamento: Mon Nov 02 10:52:00 CET 2015
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