
Taxi e noleggio con conducente
Descrizione
Sono autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Gli autoservizi pubblici non di linea si differenziano in:
a) servizio di taxi con autovettura (veicolo destinato al trasporto di persone avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente), motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale
b) servizio di noleggio con conducente di autovettura (veicolo destinato al trasporto di persone avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente), motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone ed ha le seguenti caratteristiche:
a) si rivolge ad una utenza indifferenziata;
b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
c) le tariffe e le modalita' del servizio sono determinate dai Comuni con proprio regolamento.
Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti e' assimilato al servizio di taxi, qualora:
a) siano previste apposite aree per lo stazionamento;
b) le tariffe siano determinate dai Comuni.
La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno del territorio comunale o nell'area comprensoriale definita dai Comuni interessati mediante la stipula di apposita convenzione. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.
Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità comunali, attraverso la sola lettura del quale e' deducibile il corrispettivo da pagare. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario e' portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili.
Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi". Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico"; del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente. La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio di taxi, immatricolate per la prima volta, deve essere bianca; i veicoli di nuova immatricolazione inoltre dovranno essere muniti di dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, così come individuati da decreto del Ministro dei trasporti.
Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorita' comunali. La tariffa e' a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
Per il servizio di noleggio con conducente, i Comuni determinano una tariffa chilometrica minima e massima; in ogni caso, il corrispettivo del trasporto viene direttamente concordato tra l'utenza e il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.
I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, al fine del libero esercizio della propria attivita', possono:
a) essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
b) associarsi in cooperative operanti in conformita' alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in tutte le altre forme di impresa previste dalle vigenti leggi.
In tali casi, e' consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso dai suddetti organismi, la licenza non potra' essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Il servizio di noleggio con conducente si rivolge agli utenti che richiedono al vettore una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura << NCC >> inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo; i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere muniti di dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, così come individuati da decreto del Ministro dei trasporti.
Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.
Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:
a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);
1) Ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è necessario possedere i requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
2) non essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
3) non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
4) non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
5) non aver violato il Codice della strada per guida sotto l'influenza dell’alcool o di sostanze stupefacenti;
6) non essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
7) non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.
2) Requisiti professionali:
- iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 7 della L.R. 27/96, tenuto presso la Camera di Commercio del Capoluogo di Regione; l'iscrizione al ruolo è altresì condizione necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato o in qualità di dipendente di impresa autorizzata
- possesso della patente e del certificato di abilitazione professionale (rilasciato dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile);
- superamento di un esame volto ad accertare i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con particolare riferimento alla conoscenza geografica e stradale della regione e delle aree limitrofe, conoscenza delle norme legislative e regolamentari sulla circolazione stradale, conoscenza delle norme tecniche di esercizio e manutenzione dei veicoli ai fini della sicurezza dei mezzi e della tutela ambientale.
b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.
Solo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o, in caso di natante, di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.
Procedimenti
Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).
Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.
EVENTI OGGETTIVI
- Apertura
- subingresso
- cessazione
- sospensione temporanea
- proroga della sospensione temporanea
- riapertura attività al termine della sospensione
EVENTI SOGGETTIVI
- Modifica del legale rappresentate
- modifica ragione sociale
- modifica residenza-sede legale
Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.
Le autorizzazioni per il servizi di noleggio con conducente e le licenze per il servizio di taxi sono a numero chiuso, determinato nel Regolamento comunale; possono essere assegnate solo a seguito di approvazione di apposito bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo o natante.
E’ necessario pertanto consultare il Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea emanato dal Comune presso il quale l’operatore intende iniziare l’attività e verificare la presenza di bandi attivi di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni e licenze.
L’esercizio dell'attività è soggetto a richiesta di autorizzazione al SUAP del Comune in cui si intende avviare l’attività. I termini per il rilascio del provvedimento sono fissati dal bando di concorso.
Gli estremi dell’autorizzazione vengono comunicati agli Enti terzi, per quanto di rispettiva competenza.
Quali sono i costi che l'impresa sostiene per ottenere l'autorizzazione? Sono previste Marche da bollo da € 16,00 da apporre sia sulla domanda, sia sul provvedimento di autorizzazione, con le modalità previste dagli articoli 4 e 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (una marca da bollo per un massimo di 25 linee per ogni facciata). E' fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori aggiuntivi rispetto alla marca da bollo.
Normativa
- L.R. 5.08.1996 n. 27;
- DPGR 23 maggio 1997 n. 177;
- Regolamento Comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea esercitati con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale;
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
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