
Commercio su posteggio in area di mercato
Descrizione
Il commercio sulle aree pubbliche è l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
- sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Sono aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- su posteggi, insistenti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità che vengano date in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- nei mercati, istituiti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- in fiere e cioè in manifestazioni caratterizzate dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
Rientrano nel settore del commercio sulle aree pubbliche gli industriali e gli artigiani che intendono esercitare il commercio dei loro prodotti, nonché i soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico (i cosiddetti hobbisti/artisti, che producono opere dell’ingegno di carattere creativo).
Al commercio sulle aree pubbliche possono accedere sia le imprese individuali che le imprese societarie, queste ultime sia di persone, che di capitali regolarmente costituite o cooperative.
Non rientrano nel settore del commercio sulle aree pubbliche:
- coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio (forma di vendita disciplinata nell’ambito del commercio al dettaglio in sede fissa);
- gli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del Decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la SCIA e il rispetto della normativa igienico-sanitaria.
Il commercio al dettaglio su aree pubbliche è soggetto a limitazioni, alcune stabilite direttamente dalla L.R. 5.12.2005, n. 29, altre disposte dai regolamenti comunali.
La L.R. 29/05 fa’ divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 176, comma 1, del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche.
Con il regolamento comunale l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all’attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando che i Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.
Spesso i regolamenti comunali stabiliscono il tempo massimo di sosta dell’itinerante e dell'agricoltore, che eserciti la vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante ai sensi del decreto legislativo 228/2000, in un dato “punto”, ove per punto si intende la “superficie occupata durante la sosta”. Ulteriori divieti nascono dall’osservanza del Codice della Strada.
L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette. Senza permesso dell'ente proprietario o gestore e' vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
I mercati possono svolgersi:
- per uno o più o tutti i giorni della settimana;
- una volta al mese;
- possono avere anche carattere “stagionale”, nel qual caso i posteggi vengono assegnati per i periodi stabiliti dal regolamento comunale.
L'acquisizione di un posteggio avviene a seguito di partecipazione ad apposto bando di concorso pubblicato dal Comune nel cui territorio è collocato il mercato.
Il titolare dell'autorizzazione sulle aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da un preposto (cfr. di seguito la voce "requisiti") in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti.
Si intende per sostituzione momentanea quella non superiore complessivamente a quaranta giorni anche non consecutivi in ciascun anno solare. Non è ammessa la sostituzione momentanea nei mercati mensili
Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari specifici requisiti SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società).
1. Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali, iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese per gli imprenditori agricoli;
2. Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
2.1 Requisiti morali, previsti dall’art. 6 della L.R. 29/05: devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale;
3. Requisiti professionali: previsti per il solo settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande dall’art. 7 della L.R. 29/05. I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale. Il possesso dei requisiti (morali e professionali) è richiesto per tutti i preposti all’attività commerciale, anche al di fuori della fattispecie di società.
Ma chi è il preposto? E' un soggetto qualificato che deve essere nominato qualora l’attività commerciale non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante. Il preposto deve garantire la sua stabile presenza ed il supporto-assistenza sia alla clientela, sia all’organizzazione amministrativa dell'attività.
La nomina del preposto può avvenire con procura notarile, oppure, più semplicemente, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata, che a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.
Qualora il requisito professionale sia stato acquisito all’estero, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 9.11.07 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, le domande di riconoscimento dei titoli acquisiti da cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere inviate, a cura degli interessati, al Ministero dello Sviluppo Economico.
4. Certificazione relativa alla regolarità contributiva delle imprese, consistente nel “documento unico” attestante tale regolarità (DURC).
Procedimenti
Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).
Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.
EVENTI OGGETTIVI
- apertura (da intendersi come avvio dell’attività sul posteggio assegnato)
- trasferimento di sede (da intendersi come trasferimento dell'attività su un posteggio diverso da quello originario)
- aggiunta di settore
- rinuncia a settore
- sospensione temporanea
- proroga della sospensione temporanea
- riapertura attività al termine della sospensione
- cessazione
EVENTI SOGGETTIVI
- Subingresso
- modifica del legale rappresentante
- nomina del preposto
- modifica ragione sociale
- modifica residenza/sede legale
Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.
La concessione del posteggio è soggetta a domanda da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune in cui si intende avviare l’attività, a seguito di bandi di pubblico concorso, secondo i criteri di preferenza stabiliti dal regolamento comunale. Poiché i posteggi sono numericamente limitati nel massimo, non è possibile sostituire la richiesta di concessione del posteggio con la SCIA .
La domanda si conclude con il rilascio del provvedimento unico di concessione di suolo pubblico e autorizzazione all’avvio dell’attività su posteggio, entro 60 giorni dalla richiesta stessa, se completa.
Il provvedimento abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale (pertanto, abilita anche alla vendita a domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago).
Quali sono i costi che l'impresa sostiene per ottenere il provvedimento unico? Sono previste Marche da bollo da € 16,00 da apporre sia sulla domanda, sia sul provvedimento, con le modalità previste dagli articoli 4 e 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (una marca da bollo per un massimo di 25 linee per ogni facciata). E' fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori aggiuntivi rispetto alla marca da bollo.
Cosa succede se la domanda viene rifiutata? Avverso il diniego è possibile esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso al TAR, ai sensi dell'art. 21 della L. n. 1034/1971, deve essere proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato o della sua effettiva conoscenza.
Come avviene il subingresso in un mercato? Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante presenta la richiesta di rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico a proprio nome e, una volta ottenuta, la SCIA di subingresso allo Sportello unico per le attività produttive e i servizi (SUAP), entro 6 mesi dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo (cioè dall'apertura della successione), pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
Nel rispetto del termine massimo di 6 mesi dalla data del trasferimento dell’azienda, il subentrante deve presentare la SCIA prima o contestualmente all’avvio dell’attività.
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda operante su posteggio , determina quindi, a favore dell’avente causa:
- il trasferimento dei titoli di priorità relativo al maggior numero di presenze nell’assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa;
- il trasferimento del posteggio.
La concessione di posteggio non è cedibile: nei contratti di compravendita dell’azienda o del relativo ramo deve essere quindi sempre indicato il posteggio cui quell’azienda si riferisce, cosicché all’acquirente possa essere rilasciata una concessione di posteggio a proprio nome.
Normativa
- L.R. 5. dicembre 2005, n. 29;
- D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- regolamento comunale;
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; D.G.R. 22.12.2006, n. 3160, recante “ Linee guida applicative del RECE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche
- Pareri della Regione FVG sulle attività e gli insediamenti commerciali;
- Risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico.
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