SCIA - Comunicazione - Domanda - SCIA unica - SCIA condizionata - Conferenza di servizi

Modalità di attivazione dei procedimenti

I regimi amministrativi per avviare un’attività produttiva presso un SUAP sono la "segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)", la "comunicazione", la "domanda" (di rilascio di autorizzazione, di concessione, etc).

La SCIA e la comunicazione sono regimi di avvio semplificati, perchè permettono di avviare immediatamente l'attività. Il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ha aumentato l'utilizzo dei regimi semplificati.

La domanda è invece il regime di avvio più tradizionale, perchè l'attività non può essere avviata prima di avere ricevuto una risposta favorevole.

I regimi di avvio possono stare da soli oppure in compagnia.

Nel secondo caso si parla di concentrazione di regimi amministrativi (prevista dalla tabella A del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222).

 

Il procedimento automatizzato/semplificato

La SCIA sostituisce «ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi».

La SCIA è un regime semplificato di avvio di un'attività ed è regolata dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’interessato dichiara, sotto la propria la responsabilità, di avere i requisiti e presupposti per l’avvio immediato di una determinata attività.

La SCIA è integrata di attestazioni/asseverazioni rese da tecnici qualificati (incluse le dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le Imprese, se costituite), se la normativa di settore che disciplina quella specifica attività le richiede.

La SCIA viene presentata unicamente in modalità telematica:

  1. al SUAP competente per territorio;
  2. alla CCIAA competente per territorio, insieme a COMUNICA, solo nel caso in cui l'avvio dell'attività sia contestuale agli altri adempimenti d'impresa (Agenzia Entrate, Registro Imprese, INAIL o INPS), nonché, per espressa disposizione della L.R. 17 giugno 2011, n. 7, qualora la SCIA afferisca ad attività di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing, tintolavanderia e panificazione.

Nel caso b) il registro delle imprese la trasmette immediatamente al SUAP.

Il procedimento automatizzato/semplificato

La comunicazione è un regime semplificato di avvio di un'attività, non previsto dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; la Legge si limita a disciplinare il regime della SCIA.

Tuttavia il regime della comunicazione è richiamato nella tabella A allegata al 25 novembre 2016, n. 222 e quindi, in concreto, si comporta come la SCIA.

La comunicazione viene presentata unicamente in modalità telematica:

  1. al SUAP competente per territorio;
  2. alla CCIAA competente per territorio, insieme a COMUNICA, solo nel caso in cui l'avvio dell'attività sia contestuale agli altri adempimenti d'impresa (Agenzia Entrate, Registro Imprese, INAIL o INPS), nonché, per espressa disposizione della L.R. 17 giugno 2011, n. 7, qualora la SCIA afferisca ad attività di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing, tintolavanderia e panificazione.

Nel caso b) il registro delle imprese la trasmette immediatamente al SUAP.

Il procedimento ordinario

La domanda viene presentata unicamente in modalità telematica:

  1. al SUAP competente per territorio;
  2. alla CCIAA competente per territorio, insieme a COMUNICA, solo nel caso in cui l'avvio dell'attività sia contestuale agli altri adempimenti d'impresa (Agenzia Entrate, Registro Imprese, INAIL o INPS), nonché, per espressa disposizione della L.R. 17 giugno 2011, n. 7, qualora la SCIA afferisca ad attività di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing, tintolavanderia e panificazione.

Nel caso 2) il registro delle imprese la trasmette immediatamente al SUAP per l'avvio del procedimento unico, tipico del SUAP: il procedimento unico può essere composto da uno o anche più procedimenti singoli (detti endo-procedimenti o sub-procedimenti).

Il Suap fa da tramite e referente unico con le singole autorità/uffici competenti per il rilascio degli atti di competenza di ciascuno. Invia la domanda per via telematica all'ufficio competente e, nei casi previsti dalla legge, convoca la Conferenza dei servizi.

La Conferenza dei servizi è una modalità di prendere decisioni quando nella decisione sono coinvolti più enti. Dal 28 luglio 2016 la Conferenza dei servizi si svolge in due modalità.

  • La conferenza “semplificata” art. 14-bis della Legge 241/1990: In tutti i casi in cui è necessario prendere una decisione che riguarda più amministrazioni ci sarà la nuova conferenza di servizi semplice e veloce, con tempi certi. Niente più riunioni, ma solo l’invio dei documenti per via telematica. Si decide al massimo in 45 giorni (90 giorni quando sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini).  Si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nei tempi previsti (silenzio assenso).
  • La conferenza “simultanea” con la riunione art. 14-ter della Legge 241/1990si terrà solo quando è strettamente necessaria: a) nel caso di decisioni di particolare complessità; b) quando nella conferenza semplificata si è verificato un dissenso o comunque sono state indicate condizioni (o richieste modifiche progettuali), che rendono necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni. Alla riunione della conferenza partecipa un solo rappresentante per le amministrazioni dello Stato, uno per ciascuna Regione e uno per ciascun Ente locale. La conferenza si conclude in 45 giorni (o 90 giorni nei casi di decisioni complesse in cui sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini). Anche in questo caso si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine previsto.
Il SUAP inoltra al richiedente l'esito.
 

Tempi, costi, strumenti di tutela

 

TEMPI

COSTI

STRUMENTI DI TUTELA

REGIME DELLA SCIA

 

L'attività può essere avviata immediatamente a seguito dell'emissione della ricevuta telematica di consegna

La SCIA è soggetta a controlli sull'effettivo possesso dei requisiti e presupposti per l'avvio, nei tempi e modi previsti dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

La SCIA non comporta costi, ne' è soggetta ad imposta di bollo

La regolamentazione comunale potrebbe prevedere oneri istruttori

Poichè la SCIA non è un provvedimento tacito direttamente impugnabile, i controinteressati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

REGIME DELLA COMUNICAZIONE

L'attività può essere avviata immediatamente a seguito dell'emissione della ricevuta telematica di consegna. La comunicazione non è, di regola, soggetta a controlli, salvo che contenga asseverazioni o attestazioni

La comunicazione non comporta costi, ne' è soggetta ad imposta di bollo

La regolamentazione comunale potrebbe prevedere oneri istruttori

Non regolati

REGIME DELLA DOMANDA UNICA - Conferenza di servizi

L'attività non può essere avviata a seguito dell'emissione della ricevuta telematica di consegna, ma solo dopo aver ottenuto l'assenso scritto del SUAP oppure in caso di silenzio-assenso

 

La domanda telematica è soggetta ad un’imposta di bollo forfetaria di 16,00 euro, introdotta dalla Legge legge 27 dicembre 2013, n. 147. L’importo è quindi fisso, a prescindere dalle dimensioni della domanda unica e da quanti sub-procedimenti sia formata

Lo stesso importo fisso vale per il provvedimento unico che verrà rilasciato

E' fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori aggiuntivi rispetto alla marca da bollo

Avverso il diniego di autorizzazione è possibile esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Il ricorso al TAR è proponibile entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza ai sensi della legge 104/2010 "Codice del processo amministrativo" 

Ultimo aggiornamento: 16/08/2022