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Centro vacanza

 

Descrizione

Per centri vacanza per minori si intendono strutture o aree appositamente attrezzate che offrono attività volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria, con l'obiettivo di favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, assolvendo al tempo stesso anche una funzione sociale. I centri di vacanza per minori sono attivati annualmente per un periodo limitato nel corso dell'anno.
Un apposito regolamento regionale stabilisce le modalità di espletamento delle funzioni amministrative concernenti i centri di vacanza per minori e i requisiti funzionali organizzativi e delle prestazioni dei centri stessi.

I centri di vacanza con pernottamento sono ospitati in strutture o complessi, in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, che presentano i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti sia dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive integrazioni, che dai relativi regolamenti comunali e sono certificate idonee sotto l’aspetto igienico-sanitario dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari.
Tali strutture o complessi devono inoltre avere i seguenti requisiti minimi:
a) essere ubicati in zona salubre;
b) avere almeno un locale di ritrovo/soggiorno;
c) essere dotati di almeno un WC, un bagno o doccia e un lavabo ogni 10 persone;
d) essere dotati di cassetta di pronto soccorso.
I centri di vacanza possono anche assumere la forma di campeggi. In tal caso devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di strutture ricettive turistiche all’aria aperta (L.R. 2/2002).

I centri diurni sono attivati nel periodo estivo o in altri periodi di sospensione dell’attività scolastica e comportano lo svolgimento di attività educative e ricreative strutturate che possono impegnare i minori per tutta la giornata o parte di essa.
I locali eventualmente utilizzati devono essere in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità e certificati idonei sotto il profilo igienico-sanitario dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari.
Tutti i centri diurni devono comunque disporre di idoneo riparo, di almeno un WC e un lavabo ad uso esclusivo ogni 25 persone ed essere dotati di cassetta di pronto soccorso.

I centri di vacanza che prevedono il pernottamento sono rivolti a bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6 ed i 17 anni.
I centri di vacanza diurni sono aperti ai minori di età compresa tra i 3 ed i 17 anni.
E’ ammessa l’organizzazione di centri di vacanza diurni per bambini di età inferiore ai 3 anni purché vengano svolti secondo gli standard qualitativi e organizzativi stabiliti dalla specifica normativa di settore presso strutture idonee ai sensi della stessa normativa di settore.

Per quanto attiene l'assistenza sanitaria, in caso di centri di vacanza con pernottamento deve essere garantita:
a) la presenza di un medico e di almeno un’unità infermieristica nei centri che ospitano più di 200 minori;
b) la reperibilità di un medico nei centri che ospitano fino a 200 minori;
c) la presenza di un’unità infermieristica nei centri che ospitano più di 100 minori.
Il medico deve espressamente accettare l’incarico.

Per quanto attiene la sicurezza e la copertura assicurativa, particolare attenzione deve essere prestata dai soggetti gestori di centri di vacanza per minori alla sicurezza delle attrezzature e dei giochi mediante controlli quotidiani.
I soggetti gestori di centri di vacanza per minori dovranno fornire di copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile tutti gli ospiti dei centri compreso il personale operante.

Qualora vengano meno anche parzialmente la conformità alla vigente normativa, i requisiti stabiliti con il Regolamento regionale o l’idoneità sanitaria, ovvero vengano accertate gravi irregolarità nell’utilizzo delle strutture o nella conduzione delle attività, il Sindaco sospende l’attività per un periodo da uno a dieci giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie e gli ulteriori provvedimenti di legge.
Il mancato ripristino, entro il periodo di sospensione, delle condizioni richieste per la prosecuzione dell’attività comporta la dichiarazione di inefficacia sopravvenuta della SCIA.

Non sono soggetti ad autorizzazione i centri che prevedono meno di quattro pernottamenti e quelli diurni con orario di apertura inferiore alle tre ore giornaliere.

Procedimenti

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).

Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.

 

EVENTI OGGETTIVI


Nuova apertura

I soggetti gestori di centri di vacanza per minori devono presentare annualmente la SCIA all'apertura e al funzionamento temporaneo allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP) sede del centro di vacanza.

Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

La SCIA viene trasmessa agli Enti e servizi coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di rispettiva competenza.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.

La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Requisiti

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società).

 

REQUISITI SOGGETTIVI

Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136).

Per quanto attiene la dotazione di personale, sono necessari:

a) un Coordinatore responsabile di età non inferiore ai 18 anni, in possesso di diploma di scuola media superiore e con un’esperienza continuativa di almeno 3 anni, per un minimo di sei settimane complessive, quale Operatore di area educativa, ovvero in possesso di diploma della scuola dell’obbligo e con un’analoga esperienza non inferiore a 10 anni. Il possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di formazione professionale nell’animazione nell’area minori riconosciuti ai sensi della legge regionale 76/1982 costituisce titolo preferenziale. Qualora il numero di operatori di area educativa sia inferiore a quattro, il coordinatore può essere scelto tra gli operatori di area educativa in possesso dei requisiti di cui sopra;
b) almeno 1 Operatore di area educativa ogni 10 minori per i centri con pernottamento, almeno 1 educatore ogni 15 per quelli diurni, ridotto a 1 ogni 10 bambini per la fascia di età 3-6. Il personale di area educativa deve essere maggiorenne e possedere il diploma di scuola media superiore, ovvero il diploma della scuola dell’obbligo e un’esperienza quale operatore di area educativa non inferiore a 10 anni. Il possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di formazione professionale nell’animazione nell’area minori riconosciuti ai sensi della legge regionale 76/1982 costituisce titolo preferenziale;
c) personale ausiliario adeguato per quantità e professionalità alle diverse esigenze della comunità.
Il Coordinatore deve essere sempre presente nel centro ed ha la responsabilità del regolare svolgimento dello stesso.
Nel centro deve essere sempre garantita la copresenza di almeno due Operatori, di cui almeno uno di area educativa.
In presenza di minori con handicap deve essere previsto un adeguato numero di Operatori di appoggio oppure, nel caso di impossibilità, la modifica dei rapporti di cui al comma 1 lettera b).
Gli Operatori di area educativa possono essere coadiuvati da altri soggetti non aventi i requisiti richiesti, che comunque non vanno conteggiati al fine della definizione della dotazione di personale di area educativa.
Al personale dipendente viene applicato il C.C.N.L.di riferimento.
 

cfr. scheda descrittiva inquinamento acustico

cfr. scheda descritttiva prevenzione incendi

cfr. scheda descrittiva notifica igienico sanitaria

Controlli

Le funzioni di controllo e vigilanza sui centri vacanza competono ai Comuni e comprendono:
a) la sospensione e la chiusura dell'attività dei centri di vacanza per minori;
b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, con esclusione del controllo di competenza dell'autorità sanitaria
Le strutture sono assoggettate al previo accertamento della conformità delle strutture alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, nonché dell’esistenza dei requisiti igienico-sanitari e di quelli strutturali, funzionali-organizzativi e delle prestazioni previste dal regolamento regionale.

 


 

Aggiornamento scheda

Data inizio validità: dicembre 2012
Data fine validità: in corso di validità.

 

Ultimo aggiornamento: Mon Nov 02 10:51:53 CET 2015
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