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Somministrazione di alimenti e bevande – tipologia a

 

Descrizione

Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende una forma di commercio al dettaglio connotata dal consumo dei prodotti alimentari nei locali dell’esercizio (o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all’esercizio), anche quando effettuata con distributori automatici.
Per superficie aperta al pubblico si intende l’area a disposizione dell’operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Le attrezzature di somministrazione sono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande sul posto; si tratta sia degli arredi dell’esercizio, quali tavoli, panche, sedie, lo stesso banco di somministrazione, ma anche delle stoviglie non monouso che costituiscono una parte dei beni componendi l’azienda di pubblico esercizio.
La superficie di somministrazione è l’area alla quale ha accesso il pubblico, occupata dalle attrezzature di somministrazione, con esclusione dell’area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi; il concetto è quindi analogo a quello di superficie di vendita del commercio al dettaglio.
Benchè la definizione normativa non lo dica espressamente, elemento costitutivo del concetto di somministrazione è il “servizio assistito”, cioè la presenza, all’interno dell’esercizio, di personale addetto al servizio al tavolo. Proprio la mancanza del servizio assistito permette di distinguere la somministrazione vera e propria dal commercio al dettaglio di alimenti e bevande (ad esempio, l’acquisto di pane e di salumi al supermercato, ancorché il cliente chieda che gli venga preparato un panino, è attività di commercio al dettaglio, perché il cliente acquista al banco e non gli viene fornito alcun servizio al tavolo; la legge infatti consente ai titolari di esercizi di vicinato di lasciare a disposizione della propria clientela i normali arredi dell’azienda, per favorire il consumo sul posto); non rientra nella somministrazione neppure la vendita di prodotti propri da parte dell’artigiano alimentare (ad esempio, la pizza al taglio, la gelateria artigiana, la kebaberia, cioè tutte quelle attività in cui il prodotto alimentare viene acquistato in cassa senza usufruire di alcun tipo di servizio assistito).
Gli esercizi di “tipologia a)” o c.d. “tipologia unica” sono esercizi aperti al pubblico,  per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia, che possono assumere le denominazioni più varie quali bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, gelaterie, bar bianchi, wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili, tavole calde, self service, fast food e simili.
Poiché un esercizio di tipologia “unica” può effettuare operazioni più o meno complesse di manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, a seconda di come il suo titolare vuole caratterizzare la propria attività, dovranno essere adottati gli accorgimenti igienico-sanitari più idonei rispetto alla scelta imprenditoriale effettuata.

Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano (mentre per la vendita di articoli del settore non alimentare, ad esempio, gadget, devono presentare la SCIA di vicinato).

Gli esercizi di somministrazione possono essere allocati in ogni zona urbanisticamente compatibile, nel rispetto del regolamento comunale.

Gli esercizi di somministrazione devono avere una caratteristica particolare, cioè essere sorvegliabili. Per sorvegliabilità si intende si intende il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal Decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone.
Sorvegliabilità significa che tutti gli accessi o le uscite destinate al pubblico degli avventori devono (art. 1, comma 2°, DM 564/1992), permettere <<l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private>>.
La “ratio” del DM 564/1992 sulla sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è impedire o comunque a rendere difficoltosa la fuga dal locale di soggetti “malavitosi” e dall’altra favorire l’accesso nei locali dell’autorità di pubblica sicurezza, preposta all’intercettazione ed alla cattura dei soggetti suindicati.

Nessuna norma di legge vieta a priori l’esercizio congiunto di diverse attività produttive nei medesimi locali, anche nel caso in cui le distinte attività siano intestate a soggetti diversi: tuttavia alcune norme di settore rendono ciò estremamente difficile o improbabile. Ad esempio, le disposizioni in tema di sorvegliabilità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, rendono estremamente improbabile la coesistenza tra un bar e un’altra attività produttiva, con distinte titolarità, anche ai fini dell’attribuzione della responsabilità di conduzione.
Quando titolare delle distinte attività è lo stesso soggetto, la somministrazione può essere esercitata congiuntamente ad altre attività (cioè in forma promiscua), sia appartenenti alla materia del commercio come, ad esempio, attività di commercio al dettaglio, sia estranee ad essa, come ad esempio, attività artigianale di panificazione.
Le unità funzionali in cui avvengono le varie attività devono possedere le caratteristiche previste dalle Leggi di settore che le disciplinano (leggi del commercio, leggi della somministrazione e così via).

Requisiti

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:

a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);

 

1. Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali;
2.1 Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
2.2 Requisiti morali, previsti dall’art. 6 della L.R. 29/05: devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale;

2.3) Requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificatamente preposta all’attività.
3. Requisiti professionali previsti dall’art. 7 della L.R. 29/05. I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale.

Il possesso dei requisiti morali e professionali per il settore alimentare è richiesto per tutti i preposti, anche al di fuori della fattispecie di società.
Ma chi è il preposto? E' un soggetto qualificato che deve essere nominato qualora l’attività commerciale non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante. Il preposto deve garantire la sua presenza ed il supporto-assistenza sia alla clientela, sia all’organizzazione amministrativa del negozio.
La nomina del preposto può avvenire con procura notarile, oppure, più semplicemente, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata quale preposto per la singola unità locale; la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.

Qualora il requisito professionale sia stato acquisito all’estero, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 9.11.07 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, le domande di riconoscimento dei titoli acquisiti da cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere inviate, a cura degli interessati, al Ministero dello Sviluppo Economico.

4) Conduzione personale dell’attività: per gli esercizi di somministrazione vi è l’obbligo della conduzione personale dell’attività; qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.

Ma chi è il rappresentante T.U.L.P.S,? Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa societaria, sostituendoli stabilmente.

L’art.12 del R.D. 635/40 non richiede espressamente una procura per la sua designazione e pertanto la nomina, purchè accettata espressamente, può essere fatta in forma libera, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata per la singola unità locale e la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.

 


b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.


Trattandosi di attività pertinenti a iniziative definite commerciali dalla legislazione di settore, devono essere svolte in locali aventi destinazione d’uso commerciale al dettaglio.

In caso di esercizio di due o più attività in forma promiscua, si definisce “prevalente” l’attività che produce il maggior volume d’affari.
Naturalmente, in caso di coesistenza di più attività in uno stesso locale, è l’attività “prevalente” che condiziona la destinazione d’uso dell’immobile. Ad esempio, in caso di coesistenza di attività prevalente di somministrazione e attività artigianale secondaria di panificazione, la destinazione d’uso del locale rimarrà commerciale.
L’apertura dell’attività è subordinata alla disponibilità, da parte del titolare, dei locali nei quali intende esercitare l’attività; la disponibilità sussiste anche nel caso in cui i locali siano oggetto di costruzione o ristrutturazione.

cfr. scheda descrittiva inquinamento acustico

cfr. scheda descritttiva prevenzione incendi

cfr. scheda descrittiva notifica igienico sanitaria

Procedimenti

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).

Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.


EVENTI OGGETTIVI

 

  • Nuova apertura
  • trasferimento di sede
  • ampliamento/riduzione di superficie
  • sospensione temporanea
  • proroga della sospensione temporanea
  • riapertura attività al termine della sospensione
  • comunicazione della data di avvio dell'attività soggetta ad autorizzazione
  • modifica insegna
  • cessazione definitiva

 

EVENTI SOGGETTIVI

 

  • Subingresso
  • modifica del legale rappresentante
  • nomina del rappresentante T.U.L.P.S.
  • nomina del preposto
  • modifica ragione sociale
  • modifica residenza-sede legale

 

Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.

L'esercizio dell'attività, anche stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della  SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP). Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.
La SCIA viene trasmessa agli Enti e servizi coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di rispettiva competenza. Gli estremi della SCIA sono comunicati alla Prefettura, alla Questura, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.

La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Come avviene il subingresso in un esercizio di somministrazione? Il subingresso in un esercizio di somministrazione consiste nel trasferimento dell’azienda in capo ad un nuovo soggetto, genericamente detto subentrante, in proprietà (in caso di acquisto, di eredità o donazione) oppure in gestione temporanea (in caso di affitto o comodato).
Il subingresso, che può dunque avvenire per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio di somministrazione al subentrante, alle seguenti condizioni:

  1. il subentrante, sia esso acquirente/affittante/erede/donatario, abbia i requisiti soggettivi previsti dalla legge;
  2. sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda (nel caso di subingresso tra vivi), ovvero l’acquisto del titolo (nel caso di subingresso a causa di morte);
  3. venga presentata la SCIA da parte del subentrante per atto tra vivi o a causa di morte.

L'attività di somministrazione deve essere iniziata entro 180 giorni dalla data dell’entrata in possesso dell’azienda commerciale, o, nel caso di subingresso a causa di morte, dalla data di acquisto del titolo (ovvero dall’apertura della successione), pena la decadenza dell'autorizzazione (rectius, la decadenza dal diritto di vedersi intestata l’attività). E’ possibile peraltro, nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi non imputabili all’operatore, chiedere la proroga del termine di inizio dell’attività, purchè la richiesta venga presentata prima della scadenza. Qualora tale termine perentorio non venga rispettato, si determina un caso di “decadenza” automatica dell’autorizzazione (rectius: di perdita di efficacia della SCIA) non rimediabile.
L’erede, qualora non possieda i requisiti per l’esercizio dell’attività, ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, previo inoltro della SCIA. Qualora possieda i requisiti, può presentare la SCIA entro 1 anno dalla data di acquisto del titolo ed alla scadenza dell’anno l’erede può trasferire ad un terzo soggetto in possesso dei requisiti l’azienda di somministrazione. Analogamente il donatario privo dei requisiti soggettivi può trasferire ad un terzo soggetto, in possesso dei requisiti, l’azienda di somministrazione, pur non avendo la facoltà di esercizio temporaneo in proprio, al pari dell’erede.
Nel caso di gestione temporanea dell’esercizio, la SCIA presentata dal subentrante è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione il proprietario dell’azienda commerciale deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell’azienda, la SCIA di reintestazione entro 180 giorni dalla cessazione della gestione.
L’art. 72 della L.R. 29/05 dispone che, alla scadenza contrattualmente pattuita del contratto di affitto di azienda commerciale, il proprietario rientri automaticamente nella disponibilità giuridica della stessa: la SCIA resa dall’affittuario perde effetto ex lege alla scadenza ed il Comune deve procedere alla reintestazione al proprietario, se questi presenta la relativa SCIA, anche se l’affittuario detenesse ancora i beni che la compongono.
Quanto alla disponibilità giuridica dell’immobile in cui viene esercitata l’attività economica, la dichiarazione di generica disponibilità, resa dal subentrante, è sufficiente per legittimare la procedura di subingresso e spetta semmai al proprietario dimostrare, nelle opportune sedi, che l’immobile viene detenuto senza titolo. La disponibilità dei locali da utilizzare per l’attività di impresa non è un elemento richiesto, in base alle leggi di settore, per legittimare il subingresso.

Come avviene la sospensione dell'attività di somministrazione? La sospensione dell’attività di somministrazione è un fatto aziendale che non deve essere comunicato al Comune se non supera la durata di 30 giorni.
In caso contrario, deve essere comunicata al Comune almeno 10 giorni prima dell’inizio della sospensione stessa. La sospensione non può eccedere i 12 mesi. La sospensione, anche se di durata inferiore a 30 giorni, deve essere comunque resa nota al consumatore mediante idoneo strumento informativo.
Nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi non imputabili all’operatore, questi può chiedere preventivamente al Comune, anche più di una volta, l’autorizzazione a protrarre la sospensione, purchè la richiesta venga presentata prima della scadenza dei 12 mesi.

La cessazione definitiva dell’attività di somministrazione deve essere comunicata al Comune, ad onere dal cessante, entro 30 giorni dalla cessazione medesima: tuttavia, nel caso in cui la cessazione dipenda dalla cessione (= vendita) dell’azienda, l’onere di comunicare la chiusura dell’attività del precedente titolare ricade sull’acquirente, se egli intende cominciare l’attività commerciale dopo 30 giorni dall’acquisto.

Normativa

Ultimo aggiornamento: Fri Feb 11 10:40:22 CET 2022