Strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno per minori
comunità, alloggio, centro, integrazione, minori, ATECO 87.90.00
Le strutture che offrono servizi residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno per minori sono:
- a) comunità familiare;
- b) comunità socio educativa
- c) comunità bambino-genitore
- d) alloggio ad alta autonomia
- e) comunità per l’integrazione sociale e socioculturale
- f) centro diurno socio educativo.
Le strutture sono destinate all’accoglimento di:
a) minorenni temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184
b) minorenni nelle condizioni di cui all’articolo 403 del codice civile;
c) minorenni stranieri non accompagnati di cui all’articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alla normativa vigente, nonché ai minorenni stranieri non accompagnati vittime di tratta e di grave sfruttamento ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) minorenni provenienti dall’area penale nei casi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
2. Le strutture possono accogliere:
a) adolescenti, già accolti in comunità, per i quali, al compimento della maggiore età, il tribunale per i minorenni dispone la prosecuzione dell’accoglimento su specifica valutazione del Servizio sociale referente, congiuntamente con gli altri servizi del territorio coinvolti e con la comunità di accoglienza;
b) persone minori di anni ventuno nei casi di cui al regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835;
c) persone minori di anni venticinque provenienti dall’area penale, che hanno commesso reati quando erano minori di anni 18, ai sensi dell’articolo 3 del d.p.r. 448/1988;
d) adulti inseriti nelle comunità bambino-genitore e nei centri diurni socioeducativi.
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
1) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonchè per il personale educativo.
2) Requisiti morali, previsti dall'art 4 del D.P. Reg----:
Le strutture devono possedere i requisiti definiti nell’allegato B), Sezione I, del D.P. Reg----
L'avvio del servizio è soggetto a domanda.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dall'art 6 del D.P. Reg----
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica e l'anteprima dei moduli.
I controlli sono effettuati dal Comune, dall’Azienda sanitaria, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- L.R. 31 marzo 2006, n. 6 Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale
- D. P. REG.----Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia