Sistema educativo integrato
servizi educativi, bambini, neonati, micronidi, nido aziendale, educazione, babysitter, baby parking, ludoteca, gioco, ATECO 88.91.00
I servizi socio-educativi per la prima infanzia comprendono:
a) i nidi d'infanzia;
b) i servizi integrativi:
- a) centri per bambini e genitori;
- b) spazi gioco;
- c) servizi educativi domiciliari;
- d) servizio di babysitter locale;
c) i servizi sperimentali e ricreativi
e concorrono alla formazione di un sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, ispirato ai principi di solidarietà, sussidiarietà, integrazione, pluralismo e partecipazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali, religiose e linguistiche.
Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico rivolto ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi volto ad offrire opportunità di educazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini, a sostenere le capacità educative dei genitori e favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, concorrere alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale, contribuendo a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.
Rientrano nella tipologia del nido d'infanzia anche i micronidi con ricettività ridotta, i nidi integrati alle scuole dell'infanzia e i nidi aziendali.
Tutte le tipologie di nido d'infanzia garantiscono il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei.
I nidi d'infanzia devono essere realizzati in zone residenziali e salubri, ovvero in zone dove siano comunque garantite condizioni ambientali paragonabili a quelle delle zone residenziali, con riferimento alla qualità dell'aria, ai livelli di inquinamento acustico, ai livelli di inquinamento elettromagnetico generato dall'eventuale presenza di sorgenti inquinanti (stazioni radio base, impianti radio-televisivi, elettrodotti).
I servizi integrativi con finalità educative, aggregative e sociali, ampliano l'offerta educativa dei nidi d'infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.
I servizi integrativi comprendono:
a) il centro per bambini e genitori è un servizio educativo e ludico rivolto a bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi, accompagnati da genitori, familiari o altre figure adulte di riferimento, concordate comunque con la famiglia. Non sono previsti spazi specificatamente adibiti per il sonno e per la mensa.
b) lo spazio gioco è un servizio educativo e ludico rivolto a bambini fra i 18 ed i 36 mesi di età che promuove in un contesto organizzato occasioni ludiche, relazionali e di socialità tra i bambini. Lo spazio gioco prevede una frequenza flessibile e diversificata, preventivamente concordata con la famiglia anche su giornate non continuative e comunque mai superiore alle 5 ore giornaliere e di norma non inferiore alle 2 ore giornaliere.
c) il servizio educativo domiciliare promuove l’educazione e garantisce la cura dei bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi.
Gestori del servizio possono essere Comuni, anche in forma associata, altri soggetti pubblici, famiglie in forma associata, soggetti del privato sociale, soggetti privati, che si pongono come garanti nei confronti delle istituzioni pubbliche e delle famiglie della qualità del servizio, della continuità e dell'affidabilità delle cure e del personale educativo. L’organizzazione del servizio educativo domiciliare si caratterizza per la propria flessibilità, poiché permette la frequenza differenziata di ciascun bambino con modalità concordate tra l’educatore del servizio e la famiglia utente. L'orario di frequenza giornaliero non è di norma superiore alle 8 ore continuative, salva sussistenza di una comprovata necessità di entrambi i genitori; in ogni caso la frequenza giornaliera non può superare le 10 ore continuative.
E' prevista la possibilità di somministrazione di pasti, predisposti nell'ambito del domicilio utilizzato per il servizio, senza che ciò comporti l’applicazione della normativa regionale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
d) i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente normativa possono promuovere il servizio di babysitter locale mediante l'istituzione di un apposito elenco previo avviso pubblico. Tale elenco è approvato dall'ente locale con modalità definite dallo stesso e si configura quale registro di persone fisiche in possesso di specifica formazione che si rendono disponibili, per un periodo indicato, alla cura di bambini presso il domicilio della famiglia richiedente
I servizi sperimentali rispondono con caratteristiche organizzative e strutturali diverse a specifiche esigenze presenti sul territorio e sono rivolti ai bambini fra i 12 ed i 36 mesi. Possono essere rivolti anche ai bambini dai tre mesi di età qualora siano avviati a seguito di specifici atti di programmazione regionale.
Il servizio sperimentale è avviato solo a seguito della positiva valutazione di un progetto presentato al Comune competente, oppure alla Regione qualora il progetto sia predisposto con caratteristiche richieste da specifici atti di programmazione regionale.
Il servizio ricreativo è teso alla custodia oraria non programmata di bambini fra i 18 ed i 36 mesi di età in orario diurno. I servizi ricreativi possono essere fruiti a domanda, in orari limitati, per periodi di tempo determinati o a cicli discontinui; i bambini possono essere accolti per un tempo massimo di 3 ore giornaliere. I servizi ricreativi non possono prevedere la somministrazione di pasti e locali specifici per il riposo dei bambini.
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
1) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonchè per il personale educativo.
2) Requisiti professionali: la normativa regionale dedica particolare attenzione alle caratteristiche del personale che si prende cura dei piccoli
- il personale educativo dei nidi d’infanzia deve possedere i i titoli di studio previsti dall'art. 29, commi 4 e 5 della L.R. 20/2005;
- il personale dei servizi integrativi deve possedere i i titoli di studio previsti dall'art. 29, commi 4 e 5 della L.R. 20/2005; per il personale non in possesso dei titoli di studio, anche in applicazione degli articoli 36 e 37 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6 con riferimento alla figura dell'educatore della prima infanzia, la Regione approva con Delibera di Giunta Regionale specifici percorsi formativi di qualificazione di durata non inferiore a 400 ore;
- per il personale del servizio di baby sitter locale e dei servizi sperimentali e ricreativi si applicano le specifiche disposizioni contenute negli articoli 30, 31 e 32 del D.P.Reg. 4 ottobre 2011 n. 0230/Pres
I locali devono possedere i requisiti strutturali generali richiesti dall'art. 9 del D.P.Reg. 4 ottobre 2011 n. 0230/Pres. e dai successivi articoli del medesimo regolamento, che dettagliano caratteristiche strutturali peculiari delle singole tipologie.
I servizi alla prima infanzia non possono essere localizzati in piani seminterrati o interrati.
L'avvio del servizio è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 14 -ALTRE ATTIVITA' Attività n. 104 -della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
I controlli sono effettuati da:
- secondo l’articolo 19 della legge regionale 20/2005, il Comune, singolo o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione, provvede a verificare a campione la permanenza dei requisiti di avvio, anche avvalendosi del supporto dell’organo tecnico di cui al comma 4-bis dell’articolo 20 della legge regionale 20/2005. A tale scopo, i Comuni stabiliscono la periodicità delle verifiche a campione, in modo tale da sottoporre a controllo la totalità delle strutture almeno nell’arco di un triennio.
- restano ferme le competenze attribuite all’Azienda sanitaria ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 20/2005, art. 12, comma 1, nonché le attività di vigilanza e di controllo sul rispetto della normativa in vigore da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- L.R. 18 agosto 2005 n. 20 Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia
- D.P.Reg. 4 ottobre 2011 n. 0230/Pres.Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l’avvio e l’accreditamento, dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l’adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)
- Legge regionale 23 agosto 1985 , n. 44 Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi
- DECRETO 16 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Linee di indirizzo per i servizi sperimentali