Produzione e confezionamento detergenti
detersivi, detergenti, preparato per lavare, tensioattivi, additivi, ATECO 20.41
Il detersivo o detergente sintetico è un prodotto la cui composizione sia stata appositamente studiata per concorrere allo sviluppo del processo detergente e contenga elementi essenziali, tensioattivi sintetici, ed eventuali elementi secondari quali coadiuvanti, rinforzanti, cariche, additivi ed altri elementi accessori.
L'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detersivi è subordinato ad autorizzazione sanitaria.
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
1) Requisiti morali di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
b) REQUISITI OGGETTIVI:
Deve essere garantita l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, in particolare la messa in opera o la predisposizione, durante il ciclo produttivo, di idonee cautele per la salvaguardia dei lavoratori e dell’ambiente.
L'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detersivi o detergenti sintetici è soggetto al rilascio di autorizzazione sanitaria.
L'attività può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:
- AUA
- attività non soggette all'AUA
- prevenzione incendi
- classificazione industrie insalubri
- edilizia produttiva o mista produttiva-residenziale
E' previsto il versamento dei diritti sanitari, che vengono determinati dopo l'emanazione del parere da parte dell'Azienda sanitaria competente per territorio.
I termini per il rilascio del provvedimento unico sono fissati in 30 giorni.
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
I controlli sono svolti da:
- Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni ed il sindaco esercitano la vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, sui tensioattivi e i preparati destinati alla detergenza sia in ambito produttivo che commerciale. Il sindaco dà notizia all'autorità regionale ed al ministro della sanità del provvedimento di autorizzazione. Il sindaco, qualora accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati dalla legge, ordina il sequestro e provvede alla destinazione dei prodotti stessi su direttive del Ministro della sanità.
- Il controllo igienico-sanitario sulle attività è esercitato dalle Aziende sanitarie e da ARPA.
- Legge 26 aprile 1983, n. 136 Biodegradabilita' dei detergenti sintetici
- D.P.R. 5 aprile 1989, n. 250 Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici, nonche' abrogazione del regolamento di esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, concernente la medesima materia
- D.P.R. 6 febbraio 2009, n. 21 Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti
- Centro nazionale sostanze chimiche