Noleggio senza conducente
locazione veicoli, autonoleggio, rent a car, rent a bike, ATECO 77.11.00
Il noleggio di veicoli senza conducente è una locazione temporanea, svolta professionalmente, di autovetture, autocaravan o roulotte, motoveicoli, biciclette, ciclomotori, veicoli a trazione animale.
Le tipologie di veicoli che possono essere destinati al noleggio senza conducente sono indicate all'art. 84 del D.Lgs. 30 aprile1992, n. 285.
L'art 46 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 considera veicoli "tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo: a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motorie".
L'art. 47 li classifica in: veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, velocipedi (es.biciclette), slitte, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, veicoli con caratteristiche atipiche.
L'attività di noleggio senza conducente non rientra fra le attività iscrivibili all'Albo delle imprese Artigiane.
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:;
1) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
2) Requisiti morali previsti dall'art. 11, comma 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773: devono essere posseduti dal titolare o dal legale rappresentante.
b) REQUISITI OGGETTIVI:
I veicoli destinati all’esercizio dell’attività devono essere immatricolati per l’uso specifico della locazione senza conducente (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 84.
I veicoli possono essere ricoverati in una rimessa durante il periodo di non utilizzo.
L'avvio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA). Il regime di avvio è previsto dall'art. 3 del D.P.R. 19 dicembre 2001 n. 481.
La SCIA è trasmessa allo sportello unico per le attività produttive che la inoltra, entro 5 giorni, al Prefetto, Autorità competente per i controlli.
L'attività può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
I controlli sull'attività sono svolti dalla Prefettura.
- D.P.R. 19 dicembre 2001 n. 481 Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di noleggio di veicoli senza conducente
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplifi cazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di P.S.
- D.Lgs. 30 aprile1992, n. 285 Nuovo Codice della strada
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Ministero dello Sviluppo economico