Autoriparatori
meccatronica, carrozzeria, gommista
Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modifica e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui sopra, nonché l'installazione, sugli stessi, di impianti e componenti fissi.
La Legge 5 febbraio 1992, n. 122 si applica anche alle imprese esercenti in prevalenza l'attività di commercio e noleggio di veicoli, a quelle di autotrasporto merci conto terzi che svolgono con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione, nonchè ad ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.
L'attività di autoriparazione si distingue nelle seguenti attività:
- meccatronica
- carrozzeria
- gommista
Per l’avvio o l’esercizio dell'attività di autoriparazione sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
E' obbligatoria la designazione di almeno un responsabile tecnico per ogni officina nella quale venga esercitata l'attività di autoriparazione e lo stesso non può essere nominato per più imprese, e nella stessa impresa per più officine o per più officine della stessa impresa.
Il responsabile tecnico deve avere una abilitazione per ciascuna delle diverse tipologie di attività di autoriparazione che vengono svolte all'interno dell'officina e deve essere persona immedesimata nell'impresa (es. titolare o socio lavorante/partecipante, amministratore, collaboratore familiare, dipendente, institore) e non può essere un consulente o un professionista esterno.
La verifica dei requisiti è di competenza delle Camere di Commercio I.A.A., Camera di commercio Pordenone-Udine e Camera di Commercio Venezia Giulia.
- Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Requisiti di onorabilità del responsabile tecnico art 7, comma 1, lettera b) L. 122/92) ;
- Requisiti tecnico-professionali del responsabile tecnico.
ATTENZIONE:
L’art. 1, comma 1132, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 Legge di Bilancio 2018) modifica gli articoli 2 e 3 della legge n. 224 dell’11 dicembre 2012 (Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione), introducendo quattro rilevanti novità:
1) entro il 1° luglio 2018, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno attivare i corsi regionali teorico-pratici di qualificazione per le attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria e gommista) (art. 2, comma 1-bis);
2) per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività previste alla data di entrata in vigore della legge 224/12 (cioè al 5 gennaio 2013), la frequentazione, con esito positivo, dei suddetti corsi regionali teorico-pratici di qualificazione consentirà l’immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta, senza dover dimostrare di aver prestato attività lavorativa per almeno un anno come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni (art. 2, comma 1-ter);
3) il titolare o legale rappresentante dell’impresa abilitata alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, che, in precedenza, era tenuto a dichiarare l'ampliamento dell'attività alla “meccatronica” presentando la domanda per l’adeguamento dei requisiti richiesti entro il 4 gennaio 2018, avrà la possibilità di proseguire le rispettive attività per altri cinque anni, e quindi fino al 4 gennaio 2023 (art. 3, comma 2);
4) analoga proroga di cinque anni (fino al 4 gennaio 2023) si applica anche per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge in questione nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria, gommista), che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività in questione (art. 3, comma 2-bis).
b) REQUISITI OGGETTIVI:.
L'attività deve essere svolta in locali aventi la destinazione d'uso prevista dall'art. 5 della Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19.
L'avvio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive in cui l'attività ha luogo: il SUAP trasmette la segnalazione alla CCIAA competente per territorio.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- 9. OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI - punto 89-90 - della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
L'attività può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
Gli enti terzi che effettuano i controlli sull'attività sono il Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane: verifica la persistenza dei requisiti dichiarati nella SCIA unica o nella comunicazione per l'esercizio di attività.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 122 Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione
- D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico
- Massimario dei pareri ministeriali in materia di autoriparazione