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Agenzie di affari di competenza del Comune
ATECO 82.99.40.

Le agenzie pubbliche d'affari sono imprese, comunque organizzate, che effettuano professionalmente e con finalità di lucro un'attività di intermediazione a favore di terzi, con l'assunzione e trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione soltanto delle attività di intermediazione che siano già soggette ad una specifica disciplina di settore.
Rientrano nelle agenzie pubbliche d'affari:

  • organizzazione di mostre, fiere campionarie, esposizione di prodotti, mercati, vendite televisive, congressi, riunioni, feste
  • abbonamenti a giornali e riviste
  • informazioni commerciali
  • allestimento e organizzazione di spettacoli ed eventi
  • compravendita con procura di veicoli usati
  • compravendita di cose usate
  • prenotazione e vendite di biglietti per spettacoli o manifestazioni
  • disbrigo pratiche amministrative, per conto terzi, per il rilascio di documenti o certificazioni
  • gestione attività pubblicitaria- disbrigo di pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni
  • pubblicità per conto terzi
  • disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative
  • spedizioni e trasporti
  • altre attività, ad es. organizzazione di convegni, congressi, riunioni, feste, ricevimenti e banchetti, disbrigo pratiche amministrative inerenti le onoranze funebri, gallerie d'arte, deposito bagagli, gestione prestiti su pegno, collocamento di complessi musicali, organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera, recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali, pubbliche relazioni.

I Comuni FVG sono competenti a ricevere le comunicazioni di avvio di agenzia di affari di cui all' articolo 115 del regio decreto 773/1931, ad eccezione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, che rimangono di competenza del Questore.

I titolari di agenzia di affari devono tenere un registro giornale degli affari non bollato, previsto dall'Art. 120 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, preferibilmente in formato informatico oppure cartaceo.
Il Ministero dell’Interno con nota n.557/Pas/U/009438/12015(1) del 20 Giugno 2017 ha chiarito che i titolari possono procedere all'autovidimazione, presentando un’autodichiarazione al SUAP di riferimento, la cui ricevuta di presentazione resta allegata al registro oggetto di vidimazione.

Il registro in formato informatico deve essere tenuto mediante apposizione della marca temporale e della firma digitale dell'imprenditore o del rappresentante.

Il registro in formato cartaceo deve essere tenuto apponendo il timbro dell'impresa su tutte le pagine.

I titolari di agenzia di affari devono tenere esposto il tariffario delle prestazioni.

Per l’avvio o l’esercizio sono necessari:

a) REQUISITI SOGGETTIVI:

1. Requisiti di onorabilità del titolare, del legale rappresentante, dell'eventuale preposto
2) Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
2.1 Assenza di provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 D. Lgs. 159/11)
2.2. condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis del Codice di procedura penale (ad es, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc)
 

b) REQUISITI OGGETTIVI:

L'attività può essere svolta sia in un locale sia on line.

L’autorità di pubblica sicurezza puo’ imporre le prescrizioni ritenute necessarie nel pubblico interesse (art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773).

 

L'avvio dell'attività è soggetto a comunicazione di inizio di attività allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).

Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n. 14 punto 107 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

 

Le agenzie di affari possono essere collegate ad altre attività di competenza del SUAP:

Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

I controlli sui requisiti dichiarati nella comunicazione sono svolti dal Comune.

Il  titolare è soggetto alle prescrizioni dell’articolo 16 del R.D. n. Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 in base al quale ”gli ufficiali ed agenti della pubblica  sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggetti ad autorizzazioni di Polizia e di assicurarsidell’adempimento  delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità”.

Ultimo aggiornamento: Thu Jan 06 16:40:00 CET 2022