
Noleggio senza conducente e rimessa di veicoli
Descrizione
L’attività di noleggio di veicoli senza conducente consiste in una locazione temporanea di mezzi di trasporto, svolta professionalmente. I veicoli destinati all’esercizio dell’attività devono essere immatricolati per l’uso specifico. Le tipologie di veicoli che possono essere destinati al noleggio senza conducente sono indicati all'art. 84 del D.LGS. 285/92 e s.m.i. (Codice della Strada). L'attività di noleggio senza conducente non rientra fra le attività iscrivibili all'Albo delle imprese Artigiane.
L'attività di “rimessa di veicoli” consiste, propriamente, nella gestione di locali o spazi all'aperto, appositamente adibiti ed attrezzati, per la temporanea custodia, dietro compenso, di vetture, motocicli, biciclette, roulottes o caravans; è un'attività privata gestita in forma imprenditoriale. Le attività di rimessa devono rispettare la normativa di prevenzione incendi.
La rimessa di veicoli può ancher consistere in un “parcheggio a pagamento”, al coperto o a cielo libero: il parcheggio a pagamento è un servizio pubblico, che viene dato in concessione ed ha ad oggetto il suolo pubblico, ovvero, il luogo in cui chiunque può effettuare una sosta, anche solo di alcune ore nell’arco della giornata, con l’obbligo, da parte del gestore di rilasciare uno scontrino dietro il pagamento di un corrispettivo; l’attività può essere gestita direttamente dal comune o affidata dallo stesso ai privati, mediante rilascio di un’apposita concessione di servizi pubblici, nella quale sono individuate le aree da adibire a parcheggio a pagamento e le relative tariffe. Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo ospitato. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.
L'attività è iscrivibile all'Albo delle imprese Artigiane.
Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:
a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);
REQUISITI SOGGETTIVI
1) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
2) Requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31, per la sola attività di noleggio senza conducente: devono essere posseduti dal titolare o dal legale rappresentante.
b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.
Procedimenti
Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).
Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.
EVENTI OGGETTIVI
- Nuova apertura
- trasferimento di sede
- cessazione definitiva
EVENTI SOGGETTIVI
- Subingresso
- modifica del legale rappresentante
- modifica ragione sociale
- modifica residenza-sede legale
Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.
L'esercizio dell'attività, anche stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP): per l’attività di noleggio senza conducente la SCIA è presentata al Comune presso il quale ha sede legale l’impresa ed al SUAP del Comune nel cui territorio è presente la singola articolazione commerciale dell’impresa stessa; per l'attività di rimessa di veicoli la SCIA è presentata al SUAP del Comune presso il quale ha sede la rimessa.
Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.
L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.
Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.
La SCIA viene trasmessa, entro cinque giorni, alla Prefettura competente per territorio. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o vietare l'esercizio dell'attivita' per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Normativa
- D.P.R. 19.12.2001 n. 481 (n.s.c.);
- D.P.R. 19.12.2001 n. 480 (rimessa);
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151;
- D.M. 01/02/1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili);
- Testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 773/1931;
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
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