
Lotterie, tombole, pesche di beneficenza, banchi di beneficenza
Descrizione
Lotterie, tombole, pesche di beneficenza, banchi di beneficenza, ovvero manifestazioni di sorte locali, interessano in modo particolare il mondo dell'associazionismo, rappresentando una tipica fonte di reperimento fondi. Non si tratta quindi, propriamente, di attività produttive, ne' sono svolte da imprenditori, ma è comunque opportuno che, essendo assimilate ad attività di intrattenimento o spettacolo, vengano coordinate dallo Sportello unico.
La materia è regolata dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che assoggetta le manifestazioni di sorte locali ad apposita comunicazione (SCIA) da indirizzare almeno 30 giorni prima dell’evento all’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di stato, al Prefetto ed al Sindaco (o meglio, al SUAP) del Comune in cui viene effettuata l’estrazione; decorsi 30 giorni senza che l’Ispettorato adotti un provvedimento espresso, il nulla-osta all’effettuazione della manifestazione si intende rilasciato.
Si riportano le principali disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, in particolare l'art. 13.
1. E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonchè ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:
a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purchè svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria e' consentita se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola e' consentita se la vendita delle cartelle e' limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non e' limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;
c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali e' abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.
3. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
Per le manifestazioni di sorte locale è prevista la figura di un incaricato del Sindaco, il cui nominativo viene proposto dal responsabile della manifestazione.
L’incaricato del Sindaco presiede la regolarità delle operazioni e in sua presenza ne viene redatto processo verbale.
Copia del processo verbale delle operazione è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’ente che gestisce l’attività.
1) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136)
2) Requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/3: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dal rappresentante T.U.L.P.S., se nominato.
Ma chi è il rappresentante T.U.L.P.S.? Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’ente, sostituendoli stabilmente e per questo deve possedere i requisiti morali.
L’art.12 del R.D. 635/40 non richiede espressamente una procura per la sua designazione e pertanto la nomina, purchè accettata espressamente, può essere fatta in forma libera, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata per la singola unità locale e la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.
Procedimenti
Le attività anche non economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano.
Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.
- Nuova apertura
- Cessazione
Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'organizzatore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.
L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP) del Comune in cui viene effettuata l’estrazione; l'invio della SCIA al SUAP deve essere preceduto dall’invio all’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di stato; decorsi 30 giorni senza che l’Ispettorato adotti un provvedimento espresso, il nulla-osta all’effettuazione della manifestazione si intende rilasciato.
Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Normativa
- D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (artt 13 e 14);
- Testo unico delle leggi di P.S. (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 6 giugno 1931, n. 773;
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159.
amministratore del sistema
