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Vendita straordinarie

 

Descrizione

Le cosiddette “vendite straordinarie” si caratterizzano perché offrono al consumatore condizioni di acquisto a prezzi particolarmente favorevoli.

Vediamo dunque come si distinguono le “vendite straordinarie”:
1) le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature;
2) le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo;
3) le vendite promozionali, caratterizzate da sconti o ribassi diretti a presentare al consumatore l'opportunità dell'acquisto, sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente;
4) le vendite sottocosto comportano la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata a un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.
E’ opportuno ricordare che i “confini “ tra le vendite straordinarie stanno perdendo progressivamente di significato, in considerazione del fatto che l’evoluzione legislativa, per favorire la concorrenza, permette agli operatori del commercio di praticare liberamente sconti tutto l’anno, senza essere vincolati a periodi predefiniti e senza dover rispettare prezzi minimi o massimi.

Solo l'avvio delle vendite di liquidazione e delle vendite sottocosto deve essere segnalato al SUAP, mentre l'avvio delle vendite di fine stagione e delle vendite promozionali è libero da adempimenti burocratici.

Le vendite di liquidazione sono puntualmente disciplinate dagli articoli 33 e seguenti della L.R. 5. dicembre 2005, n. 29.

Le vendite sottocosto sono invece disciplinate dal D.P.R. 6.4.2001 n. 218, il quale stabilisce, in particolare, che:

  • devono essere preventivamente comunicate al Comune almeno dieci giorni prima della data di inizio delle vendite medesime; 
  • possono essere effettuate per un numero massimo di tre volte nel corso dell’anno, per un periodo di durata non superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze (=prodotti) oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50;. 
  • non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a 20 GIORNI dal termine della precedente vendita sottocosto, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno; 
  • ai fini dell’individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse;
  • non possono effettuare la vendita sottocosto gli esercenti il commercio su aree pubbliche, i commercianti all’ingrosso, gli spacci interni, chi esercita attività di vendita speciale per corrispondenza o tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico e presso il domicilio dei consumatori.

Per quanto riguarda l'esposizione dei prezzi, I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante la collocazione di un cartello o di altre modalita' idonee allo scopo. Il prezzo dei gioielli, degli oggetti d'arte e di antiquariato e degli altri prodotti di notevole valore economico può essere esposto solo all'interno dell'esercizio.

Qualora prodotti identici dello stesso valore siano esposti insieme, è sufficiente l'uso di un unico cartello; negli esercizi commerciali, organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque offerte al pubblico. I prodotti dei quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso con caratteri ben leggibili sulla confezione, sono esclusi da questo obbligo.

Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Tutte le precedenti disposizioni trovano applicazione anche con riferimento ai prodotti appartenenti ai generi speciali (cioè i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante).

La pubblicità relativa alle vendite straordinarie deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e contenere un'informazione veritiera per quanto attiene sia la composizione merceologica, sia la qualità delle merci vendute, nonchè gli sconti o ribassi praticati.

Nelle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali le merci offerte devono essere presentate in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Ove una tale separazione non sia possibile la vendita ordinaria dev'essere sospesa.Nel caso che per una stessa tipologia merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale tipologia, e' fatto obbligo di indicare nel materiale pubblicitario ed espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.

Nel caso venga indicato un solo prezzo, e' fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata.

E' fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

E' fatto obbligo di esporre un cartello indicante la dicitura <<vetrina in allestimento>> per il tempo necessario a sostituire i prezzi praticati ordinariamente con i prezzi dei prodotti in vendita alle condizioni di sconto o ribasso.

L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte.

Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.

 

Requisiti

Per l’avvio di una vendita straordinaria è necessario essere già titolari di un’attività di commercio al dettaglio di vicinato, di media o di grande struttura, oppure di un'attività rientrante nelle forme speciali di vendita.

Procedimenti

L'esercizio delle vendite straordinarie è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).

Nel caso di vendita di liquidazione, la SCIA deve essere inoltrata al SUAP non meno di quindici giorni prima della data di inizio della vendita medesima e non meno di cinque giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione, deve pervenire al SUAP, pena l'impossibilita' di effettuare la vendita medesima, analitico elenco delle merci poste in vendita, distinte per articoli, con l'indicazione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che si intende praticare nel corso della liquidazione. Nel caso di vendita sottocosto, la SCIA deve essere inoltrata al SUAP almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita medesima.

L'avvio dell’attività, per il periodo indicato dall'interessato, è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

La SCIA viene trasmessa agli Enti e servizi coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di rispettiva competenza.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.

La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Controlli

Aggiornamento scheda

Data inizio di validità: 04/02/2013
Data fine validità: in corso di validità
 

Ultimo aggiornamento: Mon Nov 02 10:51:58 CET 2015
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