
Commercio su posteggio in area di fiera
Descrizione
Per fiere si intendono le manifestazioni caratterizzate dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
Le fiere sono rivolte ad operatori professionali dell’area pubblica di tutta Italia e sono accessibili tanto ai titolari di autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche su posteggio, che ai titolari di SCIA di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.
Frequenti sono le Fiere che celebrano il Santo Patrono, oppure un avvenimento storico, ma quale che sia l’evento che ne costituisce il presupposto, tutte le fiere devono essere preventivamente istituite dal Comune, che determina l’area da destinare a questa forma di commercio (ed eventuale somministrazione) rigorosamente temporaneo.
L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, anche nelle fiere, è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal regolamento del Comune nel cui territorio viene esercitato.
Le Fiere disciplinate dalla L.R. 29/05 non devono essere confuse con le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale disciplinate dalla L.R. 7/2003, che sono rivolte principalmente ad operatori non professionali, c.d. artisti/hobbisti (cfr. relativa scheda descrittiva).
Il commercio al dettaglio su aree pubbliche è soggetto a limitazioni, alcune stabilite direttamente dalla L.R. 5.12.2005, n. 29, altre disposte dai regolamenti comunali, che valgono anche per le fiere.
La L.R. 29/05 fa’ divieto espresso:
- di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 176, comma 1, del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche: è tuttavia consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere;
- nessun titolare di autorizzazione può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, inclusi i mercati mensili e le fiere.
Con il regolamento comunale l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale
Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all’attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando che i Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.
Ulteriori divieti nascono dall’osservanza del Codice della Strada.
Il titolare dell'autorizzazione sulle aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti. Si intende per sostituzione momentanea quella non superiore complessivamente a quaranta giorni anche non consecutivi in ciascun anno solare.
Nelle fiere non è ammessa la sostituzione momentanea.
In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, può accadere che operatori non professionali dell’area pubblica siano interessati ad esercitare il commercio o la somministrazione in forma temporanea, in un’area contraddistinta da quella adibita alla fiera o alla riunione e su posteggi specifici individuati dal Comune per questa attività collaterale. In tal caso, il soggetto interessato deve presentare la richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico, seguita dalla SCIA di commercio o di somministrazione temporanea, quest’ultima il giorno stesso dell’evento.
Il Comune individua le aree da adibire a commercio o somministrazione, all’interno delle quali vengono localizzati i posteggi temporanei. In ogni caso la durata dell’attività temporanea non potrà eccedere i 59 giorni.
Anche nel caso di attività temporanea su area pubblica sono richiesti i requisiti morali e professionali.
Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari specifici requisiti SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società).
REQUISITI SOGGETTIVI
- Titolarità di SCIA o di autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche;
- iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali, iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese per gli imprenditori agricoli;
- certificazione relativa alla regolarità contributiva delle imprese, consistente nel “documento unico” attestante tale regolarità (DURC).
Procedimenti
Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).
Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.
EVENTI OGGETTIVI
- Nuova apertura (da intendersi come inizio dell’attività sul posteggio assegnato)
- trasferimento di sede (da intendersi come spostamento dell'attività su un posteggio diverso da quello originariamente assegnato)
- aggiunta di settore
- rinuncia a settore
- sospensione temporanea
- proroga della sospensione temporanea
- riapertura attività al termine della sospensione
- cessazione definitiva
EVENTI SOGGETTIVI
- Subingresso
- modifica del legale rappresentante
- nomina del preposto
- modifica ragione sociale
- modifica residenza/sede legale
Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.
La concessione del posteggio è soggetta a domanda da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune in cui si intende avviare l’attività, a seguito di bandi di pubblico concorso, secondo i criteri di preferenza stabiliti dal regolamento comunale. Poiché i posteggi sono numericamente limitati nel massimo, non è possibile sostituire la richiesta di concessione del posteggio con la SCIA.
La domanda si conclude con il rilascio del provvedimento unico di concessione, entro 60 giorni dalla richiesta stessa, se completa. Gli estremi di rilascio del provvedimento vengono trasmessi alla CCIAA.
Quali sono i costi che l'impresa sostiene per ottenere il provvedimento? Sono previste Marche da bollo da € 16,00 da apporre sia sulla domanda, sia sul provvedimento, con le modalità previste dagli articoli 4 e 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (una marca da bollo per un massimo di 25 linee per ogni facciata). E' fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori aggiuntivi rispetto alla marca da bollo.
Cosa succede se la concessione viene rifiutata? Avverso il diniego è possibile esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso al TAR, ai sensi dell'art. 21 della L. n. 1034/1971, deve essere proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato o della sua effettiva conoscenza.
Come avviene il subingresso in una fiera? Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante presenta la richiesta di rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico a proprio nome e, una volta ottenutola, la SCIA di subingresso allo Sportello unico per le attività produttive e i servizi (SUAP), entro 6 mesi dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
Nel rispetto del termine massimo di 6 mesi dalla data del trasferimento dell’azienda, il subentrante deve presentare la SCIA prima o contestualmente all’avvio dell’attività.
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda operante su posteggio , determina quindi, a favore dell’avente causa:
- il trasferimento dei titoli di priorità relativo al maggior numero di presenze nell’assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa;
- il trasferimento del posteggio.
La concessione di posteggio non è cedibile: nei contratti di compravendita dell’azienda o del relativo ramo deve essere quindi sempre indicato il posteggio cui quell’azienda si riferisce, cosicché all’acquirente possa essere rilasciata una concessione di posteggio a proprio nome.
Normativa
- L.R. 5. dicembre 2005, n. 29;
- regolamento comunale;
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- D.G.R. 22.12.2006, n. 3160, recante “ Linee guida applicative del RECE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
- Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche;
- Pareri della Regione FVG sulle attività e gli insediamenti commerciali;
- Risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico.
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