per avviare e gestire un'attività

Tintolavanderia
lavanderia, tintoria, stireria, pulitura, ATECO 96.01.20

L'attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonchè a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonchè di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

 

 

Gli operatori di tintolavanderia possono effettuare attività di vendita ai propri clienti:

1) le imprese artigiane non sono tenute a presentare la SCIA di vicinato per la fornitura al committente dei beni accessori alla prestazione dei servizi, ad es., smacchiatori, spazzole, leva-pelucchi, etc.;

2) le imprese non artigiane iscritte al Registro Imprese sono invece soggette alla SCIA di vicinato.

REQUISITI SOGGETTIVI:

1) Iscrizione A.I.A. per le imprese artigiane, iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali

2) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

3) Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia:  per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di tintolavanderia è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente o addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della idoneità professionale, il quale svolge prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

L'idoneità professionale è comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, della Legge 22 febbraio 2006, n. 84, come previsto dall'art. 7 del D. P.Reg. 26 giugno 2015, n. 0126/Pres.

Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. 

La lavanderia self-service a gettone è ricondotta alla tintolavanderia, ma non necessita del responsabile tecnico, perchè il consumatore utilizza autonomamente i macchinari a disposizione previo acquisto di appositi gettoni (è un noleggio di macchinari per il lavaggio di indumenti in genere)

 

REQUISITI OGGETTIVI:


L'attività di tintolavanderia deve essere in possesso dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

Le lavanderie a secco rientrano nella Parte II - Industrie di seconda classe - lettera C) Attività industriali punto 9) Lavanderie a secco - dell'elenco delle industrie insalubri approvato con Decreto del Ministero della Sanità 05 settembre 1994.

Non e' ammesso lo svolgimento dell’attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con le modalità indicate all'art. 24 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12.

Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 12 -TINTOLAVANDERIE -della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

 

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

 

I controlli sono svolti da:

  • la Polizia locale
  • l'Azienda sanitaria
  • L.R. 22 aprile 2002, n. 12 Disciplina organica dell'artigianato
  • D. P.Reg. 26 giugno 2015, n. 0126/Pres. Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
  • Legge 22 febbraio 2006, n. 84 Disciplina dell'attivita' professionale di tintolavanderia
  • D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
  • Regolamento comunale, che prevede:
    a) le superfici minime dei locali
    b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante
    c) la disciplina degli orari
    d) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali
  •  Pareri ministeriali
Ultimo aggiornamento: Tue Mar 19 16:40:00 CET 2024