Stallaggio e pensione per animali
stalla di sosta, equini, cavalli, maneggio, scuderia, centro ippico, equitazione, ATECO 96.09.04
L’esercizio di ogni attività che comporti il ricovero permanente o temporaneo di animali è soggetto a licenza dell'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, oggi sostituita dalla SCIA.
Il ricovero di animali si effettua in:
- maneggio o scuderia o centro ippico: insieme di elementi immobiliari e mobiliari entro i quali sono ospitati cavalli addestrati e dove è possibile svolgere attività di equitazione; in queste strutture possono essere ospitati anche equidi non di proprietà del titolare del maneggio, ma di privati che, non disponendo di spazi idonei per il ricovero e il mantenimento dell’equide, fruiscono del relativo servizio di custodia e cura dell’animale. Le attività rientrano nell’allegato C del D.M. 5 settembre 1994 Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie del Testo unico delle leggi sanitarie;
- pensione per animali; struttura cui si ricorre quando il padrone non può prendersi cura dell’animale.
REQUISITI SOGGETTIVI
- Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
REQUISITI OGGETTIVI
Il titolare dell’attività di maneggio/centro ippico/scuderia deve possedere il decreto di classificazione di industria insalubre previsto dal D.M. 5 settembre 1994 Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie allegato C, Parte I - Industrie di prima classe C) Attività industriali 21) Scuderie, maneggi; deve altresì possedere il nulla-osta sanitario del servizio veterinario competente per territorio.
Le attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali di cani e gatti devono possedere il nulla osta veterinario ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 20/12 e del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0241 del 19/10/2017.
L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 14 -ALTRE ATTIVITA' - della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
Il controllo è esercitato da:
- Servizi veterinari delle Aziende sanitarie.
- Art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
- Art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie
- D.M. 5 settembre 1994Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie allegato C
- L.R. 11 ottobre 2012, n. 20 Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione
- D.P.Reg. n. 0241 del 19/10/2017 ai sensi della Legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all’adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l’adeguamento dei requisiti
- Codice per la tutela e la gestione degli equidi