per avviare e gestire un'attività

Stallaggio e pensione per animali
stalla di sosta, equini, cavalli, maneggio, scuderia, centro ippico, equitazione, ATECO 96.09.04

L’esercizio di ogni attività che comporti il ricovero permanente o temporaneo di animali è soggetto a licenza dell'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, oggi sostituita dalla SCIA.

Il ricovero di animali si effettua in:

  • maneggio o scuderia o centro ippico: insieme di elementi immobiliari e mobiliari entro i quali sono ospitati cavalli addestrati e dove è possibile svolgere attività di equitazione; in queste strutture possono essere ospitati anche equidi non di proprietà del titolare del maneggio, ma di privati che, non disponendo di spazi idonei per il ricovero e il mantenimento dell’equide, fruiscono del relativo servizio di custodia e cura dell’animale. Le attività rientrano nell’allegato C del D.M. 5 settembre 1994 Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie del Testo unico delle leggi sanitarie;
  • pensione per animali; struttura cui si ricorre quando il padrone non può prendersi cura dell’animale.

REQUISITI SOGGETTIVI

 
REQUISITI OGGETTIVI

Il titolare dell’attività di maneggio/centro ippico/scuderia deve possedere il decreto di classificazione di industria insalubre previsto dal D.M. 5 settembre 1994 Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie allegato C, Parte I - Industrie di prima classe C) Attività industriali 21) Scuderie, maneggi; deve altresì possedere il nulla-osta sanitario del servizio veterinario competente per territorio.

Le attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali di cani e gatti devono possedere il nulla osta veterinario ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 20/12 e del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0241 del 19/10/2017.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive.

Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 14 -ALTRE ATTIVITA'  - della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati. 

Il controllo è esercitato da:

  • Servizi veterinari delle Aziende sanitarie.
Ultimo aggiornamento: Wed Aug 14 15:21:00 CEST 2024