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Vendita di alcolici nei negozi
alcolici, birra, vino, bevande fermentate, superalcolici, alcole etilico, alcool, spiriti,

Si definisce bevanda alcolica qualsiasi bevanda contenente alcol etilico o etanolo.

REQUISITI OGGETTIVI:

 

Gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri sono soggetti a denuncia all'Agenzia delle dogane e alla licenza fiscale di esercizio (art. 29, comma 2 del D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504).

La vendita di bevande alcoliche in negozi di vicinato, media e grande struttura è soggetta a comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D. Lgs 26 ottobre 1995, n. 504 all’Agenzia delle dogane, autorità competente per i controlli tributari.

 

La comunicazione è prevista dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n.1.10. Punto 29 Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

 

Il SUAP trasmette la comunicazione all'Agenzia delle Dogane, ovvero l'autorità competente al rilascio della licenza fiscale di esercizio.

 

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono svolti da:

Ultimo aggiornamento: Tue Aug 16 16:07:00 CEST 2022