Trattenimenti e spettacoli in luogo pubblico o esposto al pubblico (art. 68 o 69 T.U.L.P.S.)
manifestazione, ballo, teatro, concerto, rappresentazione, sfilata di moda, competizione sportiva, show, parco avventura, circo, spettacolo viaggiante, ATECO 90.02.00
Per attività di trattenimento e spettacolo si intendono divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, soggetti a controllo della pubblica amministrazione a garanzia dell’incolumità pubblica, dell’ordine e della moralità.
I trattenimenti comportano la partecipazione attiva del pubblico, come discoteche, locali notturni; agli spettacoli il pubblico assiste passivamente, come esibizioni di danza o teatro, sfilate di moda, concerti.
Le attività di trattenimento e spettacolo possono essere svolte:
- stabilmente, in luoghi al chiuso a ciò espressamente destinati, come i locali di intrattenimento e svago (es, i teatri e i cinema, le discoteche), che effettuano anche somministrazione di alimenti e bevande ai clienti;
- temporaneamente, quasi sempre in aree all'aperto come vie o piazze (es., concerti, esecuzioni musicali, sfilate di moda, attrazioni viaggianti, burattinai, etc), in occasione di manifestazioni temporanee.
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari::
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
Conduzione personale dell’attività: qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.
Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa societaria, sostituendoli stabilmente.
1 Requisiti morali di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
2. Requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dal rappresentante T.U.L.P.S., se nominato;
b) REQUISITI OGGETTIVI:
I locali o i luoghi destinati anche temporaneamente a pubblico spettacolo devono essere agibili.
L'agibilità deve essere sempre richiesta, ma la procedura varia a seconda della capienza del luogo/locale:
- agibilità di locali e luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore o pari a 200 persone
- agibilità di locali e luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone
Se il pubblico spettacolo si svolge in i luoghi all’aperto non confinati o delimitati, dove sia possibile l’accesso di fatto e di diritto a chiunque, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico, manca il locale o luogo e quindi non è necessario chiedere l'agibilità.
Impatto acustico
Concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, luna park, manifestazioni sportive e quant’altro, con l’impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito sono assoggettati alle disposizioni della D.G.Reg 17.12.2009, n. 2870 riteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c) della L.R. 18/06/2007 n. 16” ed alle linee guida di ARPA.
La realizzazione di attività di trattenimento e spettacolo è sottoposta o a segnalazione certificata di inizio attività o a domanda di autorizzazione:
- gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio si avviano con la SCIA (selezionare il procedimento "apertura");
- gli eventi che ospitano oltre 200 partecipanti oppure quelli che, anche ospitando fino un massimo di 200 partecipanti, si concludono dopo le ore 24 del giorno di inizio, devono essere invece autorizzati (selezionare il procedimento "apertura su domanda").
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 5 - Attività di spettacolo o intrattenimento n. 77 e seguenti della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
L'attività può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:
- inquinamento acustico
- prevenzione incendi
- agibilità di locali e luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore o pari a 200 persone
- agibilità di locali e luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone
- attività temporanee di somministrazione e/o commercio
- preavviso di pubblica manifestazione art. 18 T.U.L.P.S.
- occupazione suolo pubblico
- concessioni e autorizzazioni demaniali marittime
I collegamenti più probabili sono indicati nella Mini Guida alla selezione dei procedimenti tipici di una manifestazione temporanea
Lo sportello SOS EVENTI offre un prezioso servizio di consulenza gratuita alle associazioni e pro-loco per organizzare sagre e manifestazioni tradizionali. La regione lo finanzia attraverso un’apposita legge regionale 7/2019 Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.
Lo Sportello è unIniziativa a cura del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia.
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale, dai Vigili del Fuoco, dalle Aziende sanitarie e da ARPA.
Le Questure impartiscono prescrizioni a salvaguardia dell'ordine pubblico, moralità e sanità pubblica: l'organizzatore invia un apposito preavviso di pubblica manifestazione art. 18 T.U.L.P.S., almeno tre giorni prima dell'evento, come previsto dal Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773.
- art. 68 e 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS
- art. 141 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
- DPR 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;
- Decreto ministeriale 19 agosto 1996 Regola tecnica di prevenzione incendi
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Eventuale regolamento comunale per la disciplina degli intrattenimenti e spettacoli
- Direttiva sulle manifestazioni pubbliche - Sicurezza integrata per la security e la safety. Linee guida (28 luglio 2017)
- Direttiva - Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche (18 luglio 2018)
- Mini Guida alla selezione dei procedimenti tipici di una manifestazione temporanea
- Le manifestazioni ed i locali di pubblico Spettacolo - indicazioni procedurali e di prevenzione incendi per le commissioni di vigilanza - a cura del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia - edizione del 16 marzo 2017
- Albo nazionale steward