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Titoli abilitativi per l'attività edilizia

I titoli abilitativi edilizi sono i permessi necessari per svolgere interventi edilizi.

Sono richiesti dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere: a) il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali; b) l'affittuario di fondo rustico; c) il concessionario di beni demaniali; d) il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge; e) il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento.

I titoli abilitativi edilizi previsti dalla L.R. 11 novembre 2009, n. 19 sono:

  • il permesso di costruire  riguarda gli interventi indicati nell'art. 19 ed è rilasciato dal Sindaco o dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, in relazione alle competenze individuate dallo statuto comunale, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente (PDC, art. 22-24)
  • la segnalazione certificata di inizio di attività, anche in alternativa al PDC riguarda gli interventi indicati negli artt. 17 e 18 che possono essere iniziati dalla data di presentazione della segnalazione (SCIA, art. 26)
  • la segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, il rispetto delle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la conformità dell'opera e degli impianti installati ai progetti presentati (art. 27)
  • la comunicazione di avvio di attività edilizia libera asseverata riguarda gli interventi non assoggettati a permesso di costruire né riconducibili a segnalazione certificata di inizio attività o ad attività edilizia libera (art. 16-bis)
  • l'autorizzazione temporanea a titolo precario riguarda interventi edilizi, ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili. L'autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge ed è rilasciata secondo le procedure e le modalità previste nel regolamento edilizio comunale (art. 20)

 

Il regolamento edilizio comunale può prevedere la facoltà di richiedere una valutazione preventiva sull'ammissibilità dell'intervento o sulla residua potenzialità edificatoria per singola area di proprietà, anche con riferimento a eventuali vincoli di pertinenza urbanistica, corredata di idonea documentazione sottoscritta da un tecnico abilitato alla progettazione (art. 34).

 

Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, e comunque nel rispetto delle altre discipline di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004, non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le attività di rilevanza edilizia indicate nell'art. 16 della L.R. 11 novembre 2009, n. 19.

L'attività edilizia libera non richiede la presentazione di alcuna comunicazione o segnalazione o altro atto comunque denominato né presuppone alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del Comune, a eccezione della fattispecie di cui al comma 1, alle lettere d), e) e i) dell'art. 16 per le quali è prevista una mera comunicazione di inizio dei lavori con contestuale segnalazione della presunta fine degli stessi, che non può in ogni caso superare il limite massimo di dodici mesi decorrenti dall'inizio dei lavori.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ciascun Comune, in forma singola o associata, attiva:

  • lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), con il compito di curare in via telematica tutti i rapporti fra i privati e le Amministrazioni pubbliche tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio a carattere esclusivamente residenziale.
  • lo Sportello Unico per le attività produttive e per le attività di servizi (SUAP) con il compito di curare in via telematica tutti i rapporti fra i privati e le Amministrazioni pubbliche tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio a carattere produttivo o misto-residenziale/produttivo.

Le modalità organizzative dei 2 sportelli sono analoghe:

  • ricevono le comunicazioni, le segnalazioni, le domande relative ad interventi edilizi e le richieste di titoli abilitativi diversi da quelli edilizi, ma funzionali all'intervento edilizio;
  • provvedono all'inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento;
  • acquisiscono, anche tramite conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre Amministrazioni;
  • acquisiscono direttamente i documenti che siano agli atti del Comune interessato o di altri enti pubblici, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente o nei casi in cui non possano essere sostituiti da un'autocertificazione ai sensi di legge.

Il rilascio del permesso di costruire, la presentazione di una SCIA, anche in alternativa al permesso di costruire, nonché l'attività edilizia libera asseverata comportano la corresponsione del contributo di costruzione qualora all'intervento consegua un incremento della superficie imponibile (art. 29 L.R. 11 novembre 2009, n. 19).

I titoli abilitativi edilizi previsti dalla L.R. 11 novembre 2009, n. 19 sono il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, la segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire, la segnalazione certificata di agibilità, la comunicazione di avvio di attività edilizia libera asseverata, l'autorizzazione temporanea (in precario),

Il permesso di costruire, anche in variante o in sanatoria e l'autorizzazione temporanea sono soggetti a domanda.

 

titoli abilitativi edilizi possono essere collegati ad altre attività di competenza del SUAP e del SUE:

Il 4 agosto 2021 la Conferenza Unificata ha dato il via libera all'accordo per l'adozione del modulo per la Cila, la Comunicazione asseverata di inizio attività, con il quale si riducono drasticamente gli adempimenti necessari per accedere al superbonus 110%.

Con decreto del Direttore centrale Infrastrutture n. 3375 del 6 agosto scorso la Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito il modulo nazionale per la Cila-superbonus e l'allegato che trovano immediata applicazione nel contesto regionale, ad integrazione della vigente modulistica unificata regionale in ambito edilizio.

Modulo ed allegato sono resi disponibili sul portale regionale SUAP-SUE nella versione form web con un procedimento specifico di Cila dedicata al superbonus.

Il modulo per la Cila-superbonus contiene solo le informazioni essenziali. Devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l'immobile (come la data di rilascio), ma per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione. Non è più necessaria l'attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell'intervento da realizzare.

Anche la documentazione progettuale da allegare è improntata alla massima semplificazione, anche perché le necessarie asseverazioni da parte del tecnico sono già trasmesse all'Enea. L'elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. Eventuali elaborati grafici saranno presentati soltanto se indispensabili a una più chiara e compiuta descrizione. Per gli interventi in edilizia libera, basterà una semplicissima descrizione dell'intervento nel modulo.

Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

La modulistica unificata regionale è stata approvata con Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 6009 dd. 07 settembre 2017 in osservanza alla modulistica unificata adottata in seno alla Conferenza permanente Stato-Regioni.

I moduli regionali possono essere integrati dal Comune con ulteriori schede di contenuto tecnico esclusivamente per esigenze di tutela paesaggistica, ambientale, storico-culturale o tipologico-architettonica espressamente individuate negli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi. In ogni caso non può richiedersi l'allegazione di documenti o certificazioni non richieste espressamente dalle leggi di settore applicabili all'intervento.

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti comunali, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate opere non ricomprese nell'attività edilizia libera e non sia esibito il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Osservatorio regionale, nonché al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Ultimo aggiornamento: Wed Jan 05 16:07:00 CET 2022