Stallaggio e pensione per animali
pethotel, stalla di sosta, animali domestici, animali non domestici, ovini, caprini, suini, equini, cavalli, maneggio, scuderia, centro ippico, equitazione, ATECO 96.09.04
L’esercizio di ogni attività che comporti il ricovero permanente o temporaneo di animali è soggetto a licenza dell'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, oggi sostituita dalla SCIA.
Il ricovero di animali si effettua in:
- maneggio o scuderia o centro ippico: insieme di elementi immobiliari e mobiliari entro i quali sono ospitati cavalli addestrati e dove è possibile svolgere attività di equitazione; in queste strutture possono essere ospitati anche equidi non di proprietà del titolare del maneggio, ma di privati che, non disponendo di spazi idonei per il ricovero e il mantenimento dell’equide, fruiscono del relativo servizio di custodia e cura dell’animale. Le attività rientrano nell’allegato C del D.M. 5 settembre 1994 Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie del Testo unico delle leggi sanitarie;
- pensione per animali (pethotel); struttura cui si ricorre quando il padrone non può prendersi cura dell’animale.
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
- Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
b) REQUISITI OGGETTIVI:
Il titolare dell’attività di maneggio/centro ippico/scuderia deve possedere il decreto di classificazione di industria insalubre previsto dal D.M. 5 settembre 1994 Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie allegato C, Parte I - Industrie di prima classe C) Attività industriali 21) Scuderie, maneggi; deve altresì possedere il nulla-osta sanitario del servizio veterinario competente per territorio.
Particolare attenzione va dedicata agli impianti di scuderizzazione degli equidi: essi devono coniugare le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, prevenzione e sicurezza con le esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere degli equidi, in conformità al Codice per la tutela e la gestione degli equidi.
Le attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali di cani e gatti devono possedere il nulla osta veterinario ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 20/12 e del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0241 del 19/10/2017.
L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 14 -ALTRE ATTIVITA' - della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
Le attività di stallaggio e pensione per animali possono essere collegate ad altre attività di competenza del SUAP:
Prima di avviare l'attività consultare la Guida alla compilazione telematica.
Il controllo sulle attività è esercitato dai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie.
- Art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
- Art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (art. 17) Regolamento di polizia veterinaria
- D.M. 5 settembre 1994Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie allegato C
- L.R. 11 ottobre 2012, n. 20 Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione
- D.P.Reg. n. 0241 del 19/10/2017 ai sensi della Legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all’adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l’adeguamento dei requisiti
- Codice per la tutela e la gestione degli equidi