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Stallaggio e pensione per animali
pethotel, stalla di sosta, animali domestici, animali non domestici, ovini, caprini, suini, equini, cavalli, maneggio, scuderia, centro ippico, equitazione, ATECO 96.09.04

L’esercizio di ogni attività che comporti il ricovero permanente o temporaneo di animali è soggetto a licenza dell'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, oggi sostituita dalla SCIA.

Il ricovero di animali si effettua in:

  • maneggio o scuderia o centro ippico: insieme di elementi immobiliari e mobiliari entro i quali sono ospitati cavalli addestrati e dove è possibile svolgere attività di equitazione; in queste strutture possono essere ospitati anche equidi non di proprietà del titolare del maneggio, ma di privati che, non disponendo di spazi idonei per il ricovero e il mantenimento dell’equide, fruiscono del relativo servizio di custodia e cura dell’animale. Le attività rientrano nell’allegato C del D.M. 5 settembre 1994 Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie del Testo unico delle leggi sanitarie;
  • pensione per animali (pethotel); struttura cui si ricorre quando il padrone non può prendersi cura dell’animale.

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:

 
b) REQUISITI OGGETTIVI:

Il titolare dell’attività di maneggio/centro ippico/scuderia deve possedere il decreto di classificazione di industria insalubre previsto dal D.M. 5 settembre 1994 Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie allegato C, Parte I - Industrie di prima classe C) Attività industriali 21) Scuderie, maneggi; deve altresì possedere il nulla-osta sanitario del servizio veterinario competente per territorio.

Particolare attenzione va dedicata agli impianti di scuderizzazione degli equidi: essi devono coniugare le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, prevenzione e sicurezza con le esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere degli equidi, in conformità al Codice per la tutela e la gestione degli equidi.

Le attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali di cani e gatti devono possedere il nulla osta veterinario ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 20/12 e del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0241 del 19/10/2017.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive.

Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 14 -ALTRE ATTIVITA'  - della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

 

Le attività di stallaggio e pensione per animali possono essere collegate ad altre attività di competenza del SUAP:

 Prima di avviare l'attività consultare la Guida alla compilazione telematica.

Il controllo sulle attività è esercitato dai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie.

Ultimo aggiornamento: Wed Jan 05 15:21:00 CET 2022