Stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale
scarti, carcasse di animali, rifiuti animali, residui, ossa, corna, zoccoli, collagene, gelatine, pelli, lana, peli, setole di maiale, penne, SOA
Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (SOA) o di prodotti derivati devono essere registrate o riconosciute, come previsto dalle normative comunitarie.
Infatti il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 21 ottobre 2009 ed il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 stabiliscono le norme sanitarie relative ai SOA.
Un Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali ha approvato le Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009.
Infine un Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2012, n. 0252/Pres ha definitoIndicazioni per l’applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio e del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e in particolare:
- l'art. 1 indica i casi di stabilimenti soggetti a registrazione
- l'art. 2 indica i casi di stabilimenti soggetti a riconoscimento
- l'art. 3 indica i casi di impianti esclusi sia da registrazione che da riconoscimento.
Non devono essere registrate o riconosciute le attività che generano sottoprodotti e che sono già riconosciute o registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004.
Stabilimenti ed impianti SOA operanti in Friuli Venezia Giulia devono possedere i requisiti minimi stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 21 ottobre 2009 e dal Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, nonchè la conformità al Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2012, n. 0252/Pres.
Il Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2012, n. 0252/Pres prevede:
- l'art. 1 indica i casi di stabilimenti soggetti a registrazione. L’avvio dell'attività è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in cui ha sede l’attività soggetta a registrazione o in cui l'operatore è residente (ad es, nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali il trasporto o attività di intermediazione senza possesso fisico della merce). Il SUAP trasmette la SCIA al Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanita' pubblica veterinaria della Regione, che assegna alla Ditta un numero ufficiale di identificazione e lo notifica alla Ditta, attraverso il SUAP
- l'art. 2 indica i casi di stabilimenti soggetti a riconoscimento. L’avvio dell'attività è soggetto a domanda di riconoscimento presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in cui ha sede l’attività. Il SUAP trasmette la domanda al Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanita' pubblica veterinaria della Regione, che rilascia il decreto di riconoscimento e lo notifica alla Ditta, attraverso il SUAP,
La procedura è regolata dalla Delibera della Giunta Regionale n. 10 del 13 gennaio 2022.
L'attività può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:
L’operatore che presenta SCIA di registrazione è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria competente gli importi per gli oneri istruttori che comprendono la raccolta ed il controllo della regolarità della documentazione presentata, il/i sopralluogo/i ed il rilascio del relativo parere nei casi previsti.
Tali importi sono indicati nelle tabelle, allegate al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.
I pagamenti sono dovuti alle 3 aziende sanitarie:
Prima di avviare l'attività può essere utile consultare la Guida alla compilazione telematica.
Nell’ambito delle attività di controllo ufficiale, le Aziende sanitarie verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica, comprensiva della dichiarazione di possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal Regolamento (UE) n. 142/2011.
Nel caso di false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione della sospensione dell’attività, le Aziende procedono alla denuncia ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 21 ottobre 2009 recante nuove norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo
- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009
- Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 approvate con l'Accordo Stato/Regioni del 07/02/2013
- Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2012, n. 0252/Pres. Indicazioni per l’applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio e del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009
- Delibera della Giunta Regionale n. 10 del 13 gennaio 2022 Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano alimenti e modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che trattano mangimi e sottoprodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dei Regolamenti CE/852/2004, CE /853/2004, CE/183/2005 e CE/1069/2009
- Regione FVG
- Ministero della Salute