Officine di revisione veicoli a motore
revisione, collaudo, officine, ispettore, centro revisione, ATECO 45.20
- autombulanze, autobus fino a 16 posti compreso il conducente, autoveicoli da piazza o da noleggio con conducente, taxi
- autoveicoli, autocarri, autocaravan autoveicoli per trasporto specifico e per uso speciale con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate
- ciclomotori e motoveicoli (limitatamente ai centri espressamente autorizzati).
Per l’avvio o l’esercizio dell'attività sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
Le imprese che intendono diventare officine di revisione dei veicoli devono svolgere le attività di autoriparatore previste dalla L. 5 febbraio 1992, n. 122 e devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
- maggiore età;
- non essere sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o di prevenzione
- non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento
- essere cittadino italiano o altro stato membro della Comunità Europea o di altro Stato con cui sia operante specifica condizione di reciprocità
- non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali
- aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria
- aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri. I corsi si svolgono presso enti di formazione accreditati dalle singole Regioni, mentre gli esami saranno tenuti presso gli uffici della Motorizzazione civile regionale.
L'ispettore del centro di revisione è la persona abilitata ad effettuare i controlli tecnici sui veicoli.
I requisiti personali e professionali dell'ispettore devono sussistere durante tutto il periodo in cui l'impresa è operativa; il controllo è effettuato dalla Motorizzazione civile regionale.
Ogni sede operativa deve possedere i requisiti previsti dall'art. 239 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e deve essere autorizzata.
I requisiti dei locali e delle attrezzature sono stabiliti dall'art. 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495:
- idoneità urbanistica, edilizia, di destinazione d'uso e igienico-sanitaria dei locali
- rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008
- dotazione di attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 approvate, od omologate dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione
L'avvio dell'attività è soggetto a domanda allo sportello unico per le attività produttive in cui l'attività ha luogo: il SUAP trasmette la domanda all'Ufficio della Motorizzazione civile regionale competente per territorio, che rilascia l'autorizzazione ad avviare l'attività, tramite il SUAP.
La domanda di autorizzazione è soggetta al pagamento di una tariffa di 103,29 euro, da effettuare utilizzando il sistema “PAGOPA”.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I - 14. ALTRE ATTIVITA' - punto 100 - della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
L'attività può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:
- autoriparatori
- prevenzione incendi (D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69)
- industrie insalubri
- autorizzazione unica ambientale
- attività non soggette all'AUA
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
Gli enti terzi che effettuano i controlli sull'attività sono il Servizio della Motorizzazione civile regionale e il Comando Provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio.
- D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della Strada (art. 80)
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (artt. 238, 239, 240 e 241)
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Motorizzazione civile regionale
- Portale dell'automobilista