Notifica e comunicazione di impresa alimentare
produzione primaria, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti, sicurezza alimentare, casette dell'acqua, tabaccherie, OSA, operatore settore alimentare
La notifica serve per le attività indicate in una master list approvata dalla Conferenza Unificata (controlla la lista nell'apposita sezione di questa scheda) e si invia per:
- avvio dell'attività
- subingresso
- modifica della tipologia attività (es. da bar a ristorante - o, viceversa, da ristorante a bar -, da panificio a panificio+pasticceria o viceversa...).
E' sufficiente una comunicazione semplice nei casi di:
- cessazione dell'attività alimentare
- conferimento di latte crudo mediante macchine erogatrici
- comunicazione di variazioni del legale rappresentante, oppure della ragione sociale o della sede legale, sospensione temporanea.
L'impresa alimentare è il soggetto, pubblico o privato, che svolge, con continuità ed organizzazione, un'attività connessa a qualsiasi fase della produzione anche primaria, trasformazione e trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti.
L'operatore del settore alimentare (OSA) è “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”.
L'OSA coincide solitamente con il titolare dell’impresa alimentare, oppure con il preposto, oppure con altro soggetto delegato dal titolare.
- Notifica per nuova apertura e variazioni significative, le quali comportano un maggior rischio per la sicurezza alimentare (NIA);
- comunicazione per variazioni che hanno un impatto ridotto sulla sicurezza alimentare (VIA),
sono i regimi per l'avvio delle attività alimentari previsti dalla DGR 13 maggio 2016 n. 815.
La notifica e la comunicazione di impresa alimentare possono essere collegate ad altre attività di competenza del SUAP:
- commercio su area privata
- commercio su area pubblica
- impianti di carburante
- somministrazione (bar, ristoranti, esercizi di trattenimento e spettacolo, circoli privati, etc)
- panificatori
- strutture ricettive
- imprenditori agricoli (produzione primaria)
- attività agrituristiche
- commercio all'ingrosso
- macinazione cereali
- manifestazioni con somministrazione e/o commercio
- subingresso
- modifica della tipologia attività (es. da bar a ristorante - o, viceversa, da ristorante a bar -, da panificio a panificio+pasticceria o viceversa...).
Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 istituisce una tariffa unica nazionale di 20 €, sia che si tratti di nuova sede operativa (c.d. "NIA"), sia che si tratti di variazione di impresa alimentare ("VIA"). La tariffa unica si applica dal 1 Gennaio 2022,
I pagamenti sono dovuti alle 3 aziende sanitarie:
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
I Dipartimenti di Prevenzione (D.I.P.) effettuano periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, i controlli ufficiali, finalizzati a verificare se l’OSA ha applicato correttamente le disposizioni regolamentari, con speciale riferimento al piano di autocontrollo, ove previsto.
- Regolamento comunitario (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari
- DGR 13 maggio 2016 n. 815 Linee guida applicative del RECE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e dl Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. Indicazioni operative aggiornate", efficace dal 1 luglio 2016
- Intesa 25 gennaio 2007 Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana
- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117